Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2023, n. 50299
CASS
Sentenza 27 ottobre 2023

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Ai fini dell'affermazione di penale responsabilità in ordine al delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, di cui agli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, il giudice, riconosciuta l'offensività "in astratto" della condotta omissiva, è tenuto a verificare gli indici della configurabilità del dolo e ad accertare, altresì, l'offensività "in concreto", dovendo verificare, in ragione della "ratio" della norma incriminatrice, se tale condotta risulti o meno inidonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto, escludendone la punibilità in caso di riscontrata inoffensività.

Commentari3

  • 1Obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali: precisazioni dalle Sezioni Unite
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 maggio 2025

    3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite – dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “Se l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto dall'art. 30, legge 13 settembre 1982 n. 646 possa ritenersi configurabile, con rilevanza penale della sua violazione, nell'ipotesi di una acquisizione proveniente da successione ereditaria”) e proceduto ad una disamina della disposizione incriminatrice preveduta dagli artt. 30 e 31, legge 13 settembre 1982 n. 646 – evidenziavano come siffatto precetto normativo, per le sue particolari caratteristiche, avesse dato luogo nel corso del tempo a rilevanti questioni …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

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    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2023, n. 50299
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50299
Data del deposito : 27 ottobre 2023

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