Sentenza 27 ottobre 2023
Massime • 1
Ai fini dell'affermazione di penale responsabilità in ordine al delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, di cui agli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, il giudice, riconosciuta l'offensività "in astratto" della condotta omissiva, è tenuto a verificare gli indici della configurabilità del dolo e ad accertare, altresì, l'offensività "in concreto", dovendo verificare, in ragione della "ratio" della norma incriminatrice, se tale condotta risulti o meno inidonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto, escludendone la punibilità in caso di riscontrata inoffensività.
Commentari • 3
- 1. Obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali: precisazioni dalle Sezioni UniteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 maggio 2025
3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite – dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “Se l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto dall'art. 30, legge 13 settembre 1982 n. 646 possa ritenersi configurabile, con rilevanza penale della sua violazione, nell'ipotesi di una acquisizione proveniente da successione ereditaria”) e proceduto ad una disamina della disposizione incriminatrice preveduta dagli artt. 30 e 31, legge 13 settembre 1982 n. 646 – evidenziavano come siffatto precetto normativo, per le sue particolari caratteristiche, avesse dato luogo nel corso del tempo a rilevanti questioni …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2023, n. 50299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50299 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RAFFAELE PICCIRILLO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 50299 Anno 2023 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 27/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 ottobre 2022, la Corte d'appello di Venezia confer- mava la sentenza del GUP presso il Tribunale di Padova del 29 gennaio 2019 emessa nei confronti di LI NR, con cui era stato condannato alla pena di 1 anno di reclusione ed euro 5000 di multa, con il concorso di attenuanti gene- riche ed applicata la diminuente del rito richiesto e con confisca del bene acqui- stato e del corrispettivo del bene alienato, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 31, I. n. 646 del 1982, per aver reiteratamente omesso, in quanto condannato con sentenza irrevocabile il 31 ottobre 2008 anche per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, di comunicare entro il termine di gg. 30 le variazioni nell'entità e nella composizione del suo patrimonio determinate dall'atto di compravendita del 19 novembre 2015 con cui vendeva a DE Mat- tia, per il prezzo di 175.000 euro, l'immobile di sua proprietà meglio descritto nell'imputazione e dell'atto di compravendita del 23 novembre 2015 con cui ac- quistava da Accorsi Alberto, per il prezzo di 162.500 euro, altro immobile anch'esso meglio descritto nell'imputazione. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 30 e 31, I. n. 646 del 1982 e 5, cod. pen., e il correlato vizio di motiva- zione. In sintesi, si censura la sentenza impugnata per non aver correttamente esaminato la specifica doglianza avanzata con l'atto d'appello in ordine alla dubbia configurabilità della offensività penale della mancata comunicazione di variazioni patrimoniali che fossero intervenute attraverso atti pubblici notarili. Il giudice di merito avrebbe semplicemente accennato alla tesi difensiva, trascurando però di ricordare che la stessa Corte costituzionale, in plurime pronunce, richiamate nell'atto di impugnazione, aveva escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato quando la pubblicità sia comunque assicurata e dunque sia di per sé impossibile l'occultamento degli atti soggetti a comunicazione, limitandosi peraltro il primo giudice a ritenere non appropriato invocare la buona fede e la conseguente esclusione del dolo, attesa la qualifica professionale di avvocato, professione in passato esercitata da parte dell'imputato. Analogamente, i giudici d'appello avreb- bero perpetuato nell'errore escludendo la sussistenza nel caso in esame di quei 2 profili di ignoranza inevitabile della legge penale idonei ad assumere rilievo, se- condo la nota sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, focalizzando peraltro la propria attenzione su due elementi che escludevano la ignorantia legis ossia, da un lato, il più recente orientamento giurisprudenziale sulla necessità di comunicare variazioni patrimoniali effettuate con atti pubblici, e, dall'altro, il pe- culiare profilo soggettivo del giudicabile, già esercente la professione di avvocato. A tal proposito, richiamata per sintesi l'evoluzione giurisprudenziale in ordine alla configurabilità del reato di cui all'articolo 30 della I. n. 646 del 1982, la difesa focalizza l'attenzione sul problema giuridico centrale, ossia quello dell'effettiva le- sività della norma e la inammissibilità nel nostro ordinamento di un reato di mera disubbidienza che in quanto tale non leda un bene giuridico tutelato. A tal propo- sito viene citata in particolare una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 99 del 2017, la quale impone al giudice di valutare con attenzione la sussistenza del dolo e la offensività in concreto della condotta tenuta dal soggetto. Proprio su questo punto andrebbe registrata la assoluta mancanza di motivazione delle sen- tenze di merito le quali, appuntandosi erroneamente sulla ipotetica ignorantia le- gis, si sarebbero sottratte all'obbligo di verificare gli indici storici della sussistenza del dolo e la offensività della condotta dell'imputato, condannandolo di conse- guenza per una mera disobbedienza con dolo ritenuto in re ipsa. In sostanza, al DE si finirebbe per rimproverare non solo di essere stato avvocato, ma di non essere stato abbastanza bravo, e sarebbe comunque evidente che il paradigma della insostenibilità della ignorantia legis finisce per annullare la verifica degli indici storici di sussistenza del dolo e di offensività la condotta. In realtà, si aggiunge in ricorso, la vicenda patrimoniale di cui si tratta è particolarissima ed è stata speci- ficata in modo chiaro grazie al supplemento istruttorio disposto dalla Corte d'ap- pello di Venezia. In altri termini, emerge nell'istruttoria come DE si sarebbe limitato a sostituire la propria unica casa di residenza vendendo al figlio un appar- tamento di cui era proprietario ed acquistandone subito dopo un altro con una variazione patrimoniale complessiva di appena 12.500 C, data dalla differenza tra il prezzo di vendita del primo appartamento e il prezzo di acquisto del secondo. Si tratterebbe di variazioni patrimoniali effettuate con atti pubblici notarili debita- mente registrati e pubblicizzati e con strumenti di pagamento assolutamente de- scritti, tracciati e verificabili. In tali transazioni non vi sarebbe alcun elemento di sospetto né per l'oggetto, né per le persone coinvolte, né per i denari utilizzati, né per circostanze successive ai medesimi, con la conseguenza che l'omessa comu- nicazione si rivelerebbe del tutto inoffensiva in base agli esiti di una indagine ex post, pertanto non punibile. Presumere dunque un dolo in re ipsa, in questi casi, non è solo giuridicamente non consentito ma è del tutto contraddittorio. Infine, la 3 difesa nel ricorso ricorda che l'articolo 30 della legge in esame prevede che siano esclusi dall'obbligo di comunicazione, pur superando la soglia di 10.000 €, le va- riazioni patrimoniali aventi ad oggetto i beni destinati al soddisfacimento dei biso- gni quotidiani. A tal proposito apparirebbe evidente che l'acquisto di una casa di abitazione è un bene destinato al soddisfacimento di un bisogno quotidiano essen- ziale ed esistenziale, e se a ciò si aggiunge il fatto che il ricorrente non aveva acquistato ex novo un'abitazione ma aveva semplicemente sostituito un immobile in cui risiedeva con un altro immobile in cui ha fissato la residenza, peraltro di prezzo leggermente inferiore, non apparirebbe un fuor d'opera ritenere che le omesse comunicazioni non fossero dovute ai sensi della stessa norma oggetto di contestazione. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 5 ot- tobre 2023 la propria requisitoria scritta con cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. In particolare, rileva il PG come il ricorrente censura la decisione impugnata per non aver adeguatamente scrutinato il profilo dell'offensività della condotta omissiva pacificamente accertata, adducendo alcuni passaggi incidentali di pro- nunce di manifesta inammissibilità emesse dalla Corte costituzionale agli albori del secolo (tra le altre, ord. n. 143 del 2002), nelle quali, allo scopo di segnalare il carattere esplorativo e il difetto di rilevanza delle questioni sollevate, si eviden- ziava, tra l'altro, come il giudice a quo non si fosse confrontato con l'indirizzo interpretativo, all'epoca consolidato, che escludeva l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 30 della legge n. 646 del 1982, nel caso dell'omessa comunicazione di operazioni costituite da «atti legalmente soggetti a forme di pubblicità che ren- dano impossibile l'occultamento degli stessi». Lo stesso ricorrente dà conto dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale più recente (C. cost. n. 99 del 2017) che, entrando questa volta nel merito della questione sollevata, ha dichia- rato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e dell'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 (nel quale l'art. 31 è stato parzialmente trasfuso), in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. - nella parte in cui, sanzionando con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.329 a 20.658 euro l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone condannate con sentenza definitiva per delitti di criminalità organizzata o per tra- sferimento fraudolento di valori ovvero sottoposte, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale ai sensi della legge antimafia n. 575 del 1965, si riferiscono anche alle variazioni patrimoniali compiute con atti pubblici dei quali 4 è prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la registrazione a fini fiscali. La decisione è fondata sul convincimento che la mancata comunicazione delle varia- zioni patrimoniali al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale dell'ob- bligato risulta tutt'altro che priva di offensività, anche nel caso in cui la variazione derivi da un'operazione soggetta a forme di pubblicità legale, poiché solo la comu- nicazione diretta all'autorità competente assicura la conoscenza tempestiva e reale dei mutamenti dello stato patrimoniale delle persone obbligate, consentendo im- mediatamente gli opportuni accertamenti;
e che tale obiettivo non potrebbe es- sere raggiunto se la polizia tributaria dovesse assumere di propria iniziativa le informazioni attraverso la consultazione dei pubblici registri. Attesa la sussistenza dell'offensività "in astratto", restano privi di autonomo rilievo gli ulteriori profili (riferiti agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.) collegati alla sua pretesa mancanza;
spetta poi al giudice comune il compito di allineare al canone dell'offensività "in concreto" il fatto oggetto del giudizio, verificando se la singola condotta omissiva risulti assolutamente inidonea, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, a porre in pericolo il bene giuridico protetto e dunque, in concreto, inoffensiva, escludendone in tal caso la punibilità. Il bene giuridico pro- tetto dagli artt. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 è individuato dalla Corte nell'ordine pubblico, perché l'ob- bligo di comunicazione imposto tende, da un lato, a garantire che il nucleo di po- lizia tributaria venga effettivamente e sollecitamente a conoscenza della variazione intervenuta nel patrimonio di soggetti di accertata pericolosità sociale (e non sem- plicemente che la possa conoscere, effettuando indagini di propria iniziativa); dall'altro, a rendere obbligatoria per l'amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale. Detta posizione convalida l'insegnamento che, dopo iniziali incertezze, si è ormai da oltre un decennio consolidato della giurisprudenza di legittimità e che è stato ripreso nella decisione impugnata: «Il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche nel caso in cui l'omissione, posta in essere dal condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi la stipulazione di atti pubblici che confluiscano in una banca dati informatizzata gestita dalla Guar- dia di Finanza, poiché anche detto inserimento non è idoneo a garantire la tempe- stiva conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale del soggetto destinatario di tale obbligo, esigenza alla base della disposizione di cui agli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982» (Sez. 5, n. 13077 del 2016, Rv. 266381; Conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 44586 del 2021, Rv. 282227-01). Non risponde d'altro canto al vero che il Tribunale e la Corte territoriale non si siano misurati con il tema dell'offensività della condotta specificamente ascritta al ricorrente nel caso di specie o con quello della ravvisabilità del dolo nel caso concreto. Al riguardo, la sentenza impugnata 5 richiama l'approfondimento istruttorio effettuato su sollecitazione dell'odierno ri- corrente dal quale è emerso come, in assenza di banche dati dedicate al monito- raggio delle variazioni patrimoniali riguardanti i condannati per determinati reati, la notizia delle transazioni in contestazione è stata acquisita soltanto dopo tre anni dalla stipula. Alla stregua dell'assetto descritto, non pare che la tracciabilità dei pagamenti effettuati, non comportando un'immediata trasmissione dell'informa- zione agli organi di controllo, sia idonea a confutare dette conclusioni. Sul piano dell'elemento soggettivo, il ricorrente ripropone il principio che sollecita un'inda- gine specifica sulla effettiva e consapevole volontà di omettere detta comunica- zione da parte di coloro che ne sono obbligati (nella specie soggetto condannato per associazione mafiosa), non trincerata dietro la categoria del dolus in re ipsa (Sez. 5, n. 3079 del 2005, Rv. 231417-01), senza però fornire persuasivi argo- menti di confutazione del ragionamento della Corte territoriale che, confrontandosi con questo tema, esclude - in ragione sia del consolidamento dell'indirizzo giuri- sprudenziale sopra indicato, sia della qualifica professionale del LI - che questi potesse aver ignorato la necessità legale della comunicazione omessa. Cer- tamente non persuade il riferimento alla datazione risalente dell'attività forense dell'imputato, che certamente non implica l'impossibilità di aggiornare le sue co- noscenze sulla portata degli obblighi informativi connessi, peraltro, alla sua con- dizione di condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen. di per sé radi- cante un onere di informazione. Questa Corte ha, infatti, affermato che «L'igno- ranza dell'obbligo di comunicare alla polizia giudiziaria le variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, in quanto l'art. 30 della legge n. 646 del 1982, che impone tale obbligo, è la norma integratrice del precetto penale, sebbene la sanzione per la sua viola- zione sia contenuta nel successivo art. 31 della stessa legge, e, quindi, l'ignoranza in ordine ad essa si traduce non in errore sul fatto, bensì in ignoranza della legge penale, rilevante solo in caso di sua inevitabilità» (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'ignoranza inevitabile del precetto osservando che il reo, condannato per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p., aveva in ogni caso l'onere di informarsi della disciplina a lui applicabile: Sez. 6, n. 6744 del 2014, Rv. 258991-01). Vero è che il tema del dolo va tenuto distinto, sul piano dogmatico, da quello dell'ignorantia legis inevitabile, che attiene alla colpevolezza, intesa come rimproverabilità del fatto presupponente la conoscibilità del precetto. Vero è pure però che il ricorrente non segnala profili di esclusione dell'elemento rappresentativo o volitivo (disguidi, errori esecutivi, sottostima del valore delle transazioni, nel caso di specie sensibil- mente superiore alla soglia legale) diversi da quello che attiene alla conoscenza 6 del precetto e all'affidamento che l'imputato avrebbe riposto nel superato orienta- mento giurisprudenziale limitativo. Detto orientamento, peraltro, non essendo in- controverso, poteva ingenerare, al più un dubbio sulla liceità della condotta omis- siva, di per sé inidoneo a integrare il difetto di colpevolezza, come correttamente rammenta la Corte territoriale (Sez. 5, n. 2506 del 2017, Rv. 269074 - 01). Ap- pare infine manifestamente infondato il tentativo di ricondurre le compravendite in parola, consideratone il valore e la tipologia, alla clausola di esonero prevista dall'art. 30 della legge n. 646 del 1982, con riferimento ai «beni destinati al sod- disfacimento dei bisogni quotidiani». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, trattato cartolarmente a norma dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, non è manifestamente infon- dato, ciò comportando l'annullamento senza rinvio per essere maturato il termine di prescrizione del reato e la conseguente revoca della disposta confisca. 2. È indubbia, infatti, la necessità di operare un'interpretazione costituzio- nalmente orientata della disposizione in esame. L'art. 30 della legge n., 646 del 1982, nel testo novellato dall'art. 7, comma 1, lettera b), della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), prevede che le persone condannate con sentenza definitiva per delitti di criminalità organizzata (art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale) o per trasferimento frau- dolento di valori (art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provve- dimenti di contrasto alla criminalità mafiosa», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1992, n. 356), ovvero sottoposte, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), debbano comunicare al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del loro patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. La co- municazione va effettuata entro trenta giorni dal fatto, ovvero entro il 31 gennaio di ciascun anno per le variazioni dell'anno precedente che, sommate, risultino di valore non inferiore a detto importo (ciò, onde evitare elusioni del precetto tramite l'artificioso frazionamento delle operazioni). Questo obbligo dura dieci anni. Il suc- cessivo art. 31 punisce l'omissione della comunicazione con la reclusione da due 7 a sei anni e con la multa da 10.329 a 20.658 euro, stabilendo, altresì, che alla condanna segue la confisca obbligatoria (anche "per equivalente") dei beni acqui- stati e anche del corrispettivo dell'alienazione. È da aggiungere che «la norma precettiva e quella sanzionatoria risultano ora trasfuse, rispettivamente, negli artt. 80 e 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, limitatamente alle persone sotto- poste a misure di prevenzione. Le disposizioni della legge n. 646 del 1982 restano, dunque, in vigore per i soli condannati» (Corte cost., sentenza n. 81 del 2014). Il bene giuridico protetto dall'art. 31, comma 1, della legge n. 646 del 1982 e dall'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011 è rappresentato dall'ordine pubblico, perché l'obbligo di comunicazione imposto tende, da un lato, «a garan- tire che il nucleo di polizia tributaria venga effettivamente e sollecitamente a co- noscenza della variazione intervenuta nel patrimonio di soggetti di accertata peri- colosità sociale (e non semplicemente che la possa conoscere, effettuando indagini di propria iniziativa); dall'altro, a rendere obbligatoria per l'amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale» (Corte cost., sentenza n. 81 del 2014). 3. La questione si pone per un caso particolare che, rendendo problematica l'applicazione della previsione punitiva, ha dato luogo a più questioni di legittimità costituzionale. È il caso in cui la variazione patrimoniale non comunicata alla polizia tributaria deriva da un'operazione soggetta a forme di pubblicità legale, e che, anche per il rigoroso trattamento sanzionatorio, presenta, come la Corte costitu- zionale ha già rilevato, «un indubbio profilo di criticità» (Corte cost., sentenza n. 81 del 2014). Orbene, nel sistema congegnato dal Legislatore con gli artt. 30 e 31 della legge n. 646 del 1982, come riconosciuto dalla Corte costituzionale (Corte cost., sentenza n. 99 del 2017, richiamata in ricorso), la mancanza della comunicazione della variazione patrimoniale al nucleo di polizia tributaria che ne è destinatario risulta tutt'altro che priva di offensività. La giurisprudenza di questa Corte ha in- fatti più volte negato rilevanza, ai fini del perfezionamento del reato, alla veste pubblica o meno che abbia assunto l'atto dispositivo del soggetto obbligato alla comunicazione, in quanto scopo della norma incriminatrice è quello di permettere l'esercizio di un controllo patrimoniale penetrante e analitico della polizia tributaria «nei confronti di persone ritenute particolarmente pericolose onde accertare per tempo se le variazioni patrimoniali dipendano o meno dall'eventuale svolgimento di attività illecite» (Sez. 5, n. 13077 del 03/12/2015, dep. 2016, Rv. 266381; Sez. 1, n. 44586 del 19/10/2021, Rv. 282227 - 01). Per raggiungere questo scopo, ha ricordato la Corte costituzionale, occorre un monitoraggio costante sui 8 beni delle persone pericolose gravate dal legislatore dell'obbligo in questione;
mo- nitoraggio che non può essere assicurato dalla registrazione e dalla trascrizione degli atti che determinano le variazioni patrimoniali. Queste forme di pubblicità non implicano una diretta e immediata informazione del nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale della persona obbligata alla comunicazione, e quindi non mettono la polizia tributaria competente in condizione di conoscere tempesti- vamente le variazioni sospette. Né può porsi a carico di questa un onere di con- sultazione permanente di tutti i pubblici registri, per acquisire direttamente quelle notizie che avrebbero dovuto esserle comunicate (Sez. 5, n. 13077 del 03/12/2015, dep. 2016, Rv. 266381; Sez. 6, n. 24874 del 30/10/2014, dep. 2015). Perciò, per il Giudice delle Leggi, non è priva di rilevanza l'«Autorità» che riceve la notizia, in quanto solo la comunicazione al nucleo di polizia tributaria indicato nell'art. 30 della legge n. 646 del 1982 e nell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011 assicura la conoscenza tempestiva e reale dei mutamenti dello stato patrimoniale di tali persone, consentendo immediatamente gli opportuni ac- certamenti. Obiettivo questo che non potrebbe essere raggiunto se dovesse essere la polizia tributaria ad assumere di propria iniziativa le informazioni attraverso la consultazione dei pubblici registri. 4. Se, quindi, non può esservi dubbio in ordine alla configurabilità astratta del reato in esame anche nel caso in cui le variazioni nell'entità e nella composi- zione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14 siano conseguenti alla stipula di un atto pubblico, è tuttavia altrettanto indubbio che, ai fini della attribuzione di reità, come la stessa Corte costituzionale richiede, una volta riconosciuta l'offensività "in astratto" dell'omissione, sempre che non si possa escludere il dolo (Corte cost., ordinanze n. 362 e n. 143 del 2002, n. 442 del 2001), spetta poi al giudice gb-CTITrin il compito di allineare il fatto og- getto del giudizio al canone dell'offensività "in concreto", in quanto compete a questo giudice verificare se la singola condotta, rappresentata nel caso in esame dalla omessa comunicazione, risulta assolutamente inidonea, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, a porre in pericolo il bene giuridico protetto e dunque, in concreto, inoffensiva, escludendone in tal caso la punibilità (Corte cost., sentenze n. 109 del 2016, n. 139 del 2014 e n. 225 del 2008). 5. Orbene, su tale punto i giudici del merito, come contestato dalla difesa, si sarebbero appuntati erroneamente sulla ipotetica ignorantia legis, tuttavia così sottraendosi all'obbligo di verificare gli indici storici della sussistenza del dolo e la offensività della condotta dell'imputato, condannandolo conseguentemente per 9 una mera disobbedienza con dolo ritenuto in re ipsa. Non è invero ravvisabile nella motivazione dell'impugnata sentenza alcuno sforzo argomentativo finalizzato a tale verifica, essendosi limitati i giudici di appello solo ad affermare che il dolo generico sarebbe sussistente non essendo emerso che l'omessa comunicazione sia stata l'effetto di una condotta meno che volontaria, laddove, invece, come la stessa Corte costituzionale ha chiarito, sarebbe stato necessario verificare se la singola condotta, rappresentata nel caso in esame dalla omessa comunicazione, risulta assolutamente inidonea, avuto riguardo alla ratio della norma incrimina- trice, a porre in pericolo il bene giuridico protetto e dunque, in concreto, inoffen- siva, escludendone in tal caso la punibilità. 6. L'impugnata sentenza - attesa la non manifesta infondatezza del ricorso - dev'essere, tuttavia, annullata senza rinvio essendosi il reato estinto per prescri- zione alla data del 24 giugno 2023, non essendo possibile disporre l'annullamento con rinvio per consentire alla Corte territoriale di colmare il deficit motivazionale rilevato. Ed infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rile- vabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (in motivazione, la S.C. ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01). 7. All'annullamento consegue inoltre la revoca della disposta confisca. Ed infatti, come già affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, la disposizione di cui all'art. 578 -bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria (e che quella prevista dall'art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, con cui si prevede l'ablazione «dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati» sia una confisca "sanzionatoria" non può esservi alcun dubbio) natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). Trattandosi di fatti commessi dal 20 dicembre 2015 al 24 dicembre 2015, pertanto, la disposizione in esame è inapplicabile, dovendone pertanto conseguire la revoca della disposta confisca. 10
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca, altresì, la disposta confisca. Così deciso, il 27 ottobre 2023 M ONTATA IN CANCELUMI