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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1403/2024 depositato il 01/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km. 51.260 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ALTRO n. 05720249000286419000 BOLLO 2016
- ALTRO n. 05720249000286419000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 888/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ed insiste nell'accoglimento del ricorso
Resistente: si riporta e ne chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 05720249000286419000, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in ragione del mancato pagamento delle cartelle di pagamento n. 5720120047849370000, n.
05720190008650349000 e n. 05720190028351789000. L'impugnazione, è limitata alle cartelle di pagamento n. 05720190008650349000e n. 05720190028351789000.
A fondamento della propria opposizione, la contribuente ha eccepito l'estinzione per prescrizione delle pretese creditorie azionate.
Si costituisce con il presente atto l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e la Regione Lazio che rigettano in toto quanto eccepito dalla ricorrente.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato. Infatti, la ricorrente ha ricevuto a mezzo posta ordinaria un sollecito di pagamento, con riferimento alla tassa automobilistica anno 2016 e anno 2017, il cui credito deve considerarsi ormai prescritto. La legge stabilisce che i termini di prescrizione del bollo auto sono di tre anni e considerato che alcun atto interruttivo si è verificato nel periodo antecedente lo stesso sollecito impugnato, l'imposta non è più dovuta. I termini di prescrizione del bollo auto sono pari a 3 anni, trascorsi i quali l'imposta non è più dovuta. Tuttavia, esistono degli atti che interrompono il termine dei 3 anni come l'avviso di accertamento da parte della Regione o dell'ente creditore. Queste comunicazioni che vanno notificate formalmente al proprietario inadempiente hanno l'effetto di azzerare il tempo trascorso e far ripartire il conteggio dei 3 anni per la prescrizione. Nel caso di specie si rileva che, dagli atti in causa, non vi sia stata alcun atto interruttivo tranne l'intimazione di pagamento avvenuta con il procedimento notificatorio dell'art. 140 c.p.c. che richiede le seguenti attività: deposito di copia dell'atto nella casa comunale dove la notifica deve eseguirsi;
che l'atto, in busta chiusa e sigillata, è stato depositato al comune;
la comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo. . La prova del perfezionamento della notifica si ha con la prova del deposito presso la casa comunale e con la ricevuta di ritorno del secondo avviso depositato;
quest'ultimo non ricevuto dalla contribuente e non rinvenuto agli atti in causa. L'intimazione risalente al 2023 non risulta notificata benchè la ricorrente fosse residente nel luogo in cui risulta “sconosciuta” dalla relata di notifica depositata in atti ( vista la certificazione storica anagrafica). Per la Suprema Corte, con la sentenza SS. UU. n.
10012 del 15 aprile 2021, solo la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa può essere prova della regolare notifica dell'atto del fisco, in caso di assenza temporanea del destinatario. Solo questa deve essere prodotta in giudizio dall'Ufficio, non è sufficiente la produzione dell' invio della raccomandata informativa, quanto sopra per rafforzare la decisione . Il debitore può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione/sollecito correttamente notificato. Giova inoltre evidenziare che la creditrice è venuta a conoscenza del credito contestatole solo a seguito della ricezione a mezzo posta ordinaria dell'atto oggetto di impugnazione, ormai oltre i termini previsti per la prescrizione del diritto di credito che viene rivendicato con il sollecito di pagamento, impugnato. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il sollecito di pagamento deve ritenersi nullo e di nessun effetto, per intervenuta prescrizione del debito oggetto di riscossione, relativamente al credito dovuto a titolo di tassa automobilistica.
P.Q.M.
Si accoglie il ricorso e si condanna i convenuti resistenti alle spese di Euro 200,00. Latina, 24 ottobre
2025.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1403/2024 depositato il 01/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Ss Monti Lepini Km. 51.260 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ALTRO n. 05720249000286419000 BOLLO 2016
- ALTRO n. 05720249000286419000 BOLLO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 888/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ed insiste nell'accoglimento del ricorso
Resistente: si riporta e ne chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 05720249000286419000, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in ragione del mancato pagamento delle cartelle di pagamento n. 5720120047849370000, n.
05720190008650349000 e n. 05720190028351789000. L'impugnazione, è limitata alle cartelle di pagamento n. 05720190008650349000e n. 05720190028351789000.
A fondamento della propria opposizione, la contribuente ha eccepito l'estinzione per prescrizione delle pretese creditorie azionate.
Si costituisce con il presente atto l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e la Regione Lazio che rigettano in toto quanto eccepito dalla ricorrente.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato. Infatti, la ricorrente ha ricevuto a mezzo posta ordinaria un sollecito di pagamento, con riferimento alla tassa automobilistica anno 2016 e anno 2017, il cui credito deve considerarsi ormai prescritto. La legge stabilisce che i termini di prescrizione del bollo auto sono di tre anni e considerato che alcun atto interruttivo si è verificato nel periodo antecedente lo stesso sollecito impugnato, l'imposta non è più dovuta. I termini di prescrizione del bollo auto sono pari a 3 anni, trascorsi i quali l'imposta non è più dovuta. Tuttavia, esistono degli atti che interrompono il termine dei 3 anni come l'avviso di accertamento da parte della Regione o dell'ente creditore. Queste comunicazioni che vanno notificate formalmente al proprietario inadempiente hanno l'effetto di azzerare il tempo trascorso e far ripartire il conteggio dei 3 anni per la prescrizione. Nel caso di specie si rileva che, dagli atti in causa, non vi sia stata alcun atto interruttivo tranne l'intimazione di pagamento avvenuta con il procedimento notificatorio dell'art. 140 c.p.c. che richiede le seguenti attività: deposito di copia dell'atto nella casa comunale dove la notifica deve eseguirsi;
che l'atto, in busta chiusa e sigillata, è stato depositato al comune;
la comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo. . La prova del perfezionamento della notifica si ha con la prova del deposito presso la casa comunale e con la ricevuta di ritorno del secondo avviso depositato;
quest'ultimo non ricevuto dalla contribuente e non rinvenuto agli atti in causa. L'intimazione risalente al 2023 non risulta notificata benchè la ricorrente fosse residente nel luogo in cui risulta “sconosciuta” dalla relata di notifica depositata in atti ( vista la certificazione storica anagrafica). Per la Suprema Corte, con la sentenza SS. UU. n.
10012 del 15 aprile 2021, solo la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa può essere prova della regolare notifica dell'atto del fisco, in caso di assenza temporanea del destinatario. Solo questa deve essere prodotta in giudizio dall'Ufficio, non è sufficiente la produzione dell' invio della raccomandata informativa, quanto sopra per rafforzare la decisione . Il debitore può fare valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella di notifica del primo avviso di intimazione/sollecito correttamente notificato. Giova inoltre evidenziare che la creditrice è venuta a conoscenza del credito contestatole solo a seguito della ricezione a mezzo posta ordinaria dell'atto oggetto di impugnazione, ormai oltre i termini previsti per la prescrizione del diritto di credito che viene rivendicato con il sollecito di pagamento, impugnato. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il sollecito di pagamento deve ritenersi nullo e di nessun effetto, per intervenuta prescrizione del debito oggetto di riscossione, relativamente al credito dovuto a titolo di tassa automobilistica.
P.Q.M.
Si accoglie il ricorso e si condanna i convenuti resistenti alle spese di Euro 200,00. Latina, 24 ottobre
2025.