Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00373/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01390/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da MA PP IT, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Iaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela MA Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio eletto presso lo studio SO MA IO in Lecce, piazzetta Montale 2;
per l'annullamento
Con il ricorso introduttivo :
- del provvedimento di cui al prot. n. 37600 del 10 marzo 2020, n. Ord. 216 Reg. cond. ed. della Direzione Pianificazione Urbanistica - Piano Mobilità – Servizio Condono Edilizio L. 326/03 del Comune di Taranto, notificato alla ricorrente il 31 luglio 2020, che ha respinto la domanda di condono edilizio, giusta istanza prot. n. 1315 del 19.11.2004, ai sensi della L.r. n. 28/2003 e L. n. 326/2003, per l'ampliamento dell'unità immobiliare, ad uso civile abitazione, ubicata nel Comune di Taranto – località Cisaniello;
- della ivi richiamata “scheda istruttoria” redatta in data 12 dicembre 2019 dal Responsabile del procedimento;
- dell'ivi richiamato “parere conclusivo di rigetto” del Dirigente del 18 dicembre 2019;
- della ivi richiamata nota prot. n. 9046 del 21 gennaio 2020 della Direzione Pianificazione Urbanistica - Piano Mobilità - Servizio Condono Edilizio L. 326/03 del Comune di Taranto recante comunicazione di avvio del procedimento di rigetto dell’istanza di condono edilizio;
- della nota di cui al prot. n. 93907 del 10 settembre 2020, notificata il 21 settembre 2020, della Direzione Urbanistica Edilità - Servizio ordinanze - Abusivismo Edilizio del Comune di Taranto di attivazione della procedura di adozione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti al rigetto dell’istanza di condono;
- di ogni altro atto antecedente e/o conseguente comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Con i motivi aggiunti depositati il 18 marzo 2021 :
- dell'ordinanza n. 23 Reg. Ord. del 20 novembre 2020 della Direzione Pianificazione Urbanistica – Piano Mobilità Edilità – Servizio Ordinanze Abusivismo del Comune di Taranto, notificata il 28 dicembre 2020, che ha intimato alla ricorrente la demolizione entro 90 giorni ed il ripristino dello stato dei luoghi, con avvertimento che, non ottemperando nel termine suddetto, le opere saranno demolite da questo civico Ente a spese dei responsabili dell'abuso;
- di ogni altro atto antecedente e/o conseguente comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa LE RB e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è proprietaria di un’unità immobiliare adibita ad abitazione nel comune di Taranto, ubicata in area con destinazione urbanistica a “Zona di verde agricolo di tipo A (A4)” e sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico.
Il fabbricato originario era oggetto di un’istanza di condono edilizio ai sensi della legge 47/1985 presentata in data 14 gennaio 1986 dal suo dante causa. Tale procedimento non è stato definito.
La signora IT in data 19 novembre 2004 ha a sua volta presentato istanza di condono edilizio ai sensi della legge regionale n. 28/2003 e della legge 326/2003 per sanare l’avvenuto ampliamento dell’immobile mediante la realizzazione di un vano residenziale della superficie di 25,60 mq.
Il Comune ha assunto un primo diniego dell’istanza (in data 29 luglio 2013), motivato dal fatto che l’immobile ricade in area tutelata dal punto di vista paesaggistico e idrogeologico ed ha assunto conseguente ordine di demolizione e ripristino (ordinanza n. 55 del 9 ottobre 2018). Entrambi i provvedimenti sono stati annullati dal TAR Lecce, Sez. III, con sentenza n. 1861 del 21 novembre 2019 per difetto di motivazione del diniego di sanatoria. Il TAR ha rilevato infatti che dal provvedimento di rigetto non si evinceva la sussistenza delle condizioni ostative al condono ai sensi dell’art. 32, comma 27 lett. d) del D.L. 269/2003, il quanto il Comune non aveva accertato che il vincolo paesaggistico esistente sull’area fosse stato imposto prima della realizzazione dell’abuso.
Dopo la sentenza di annullamento il Comune di Taranto ha avviato il procedimento di riesame dell’istanza di condono e assunto un nuovo provvedimento di diniego, impugnato con l’atto introduttivo dell’odierno ricorso.
La ricorrente deduce l’illegittimità del rigetto, censurando i diversi argomenti richiamati dal Comune a motivazione dell’atto:
1. con riferimento al contestato contrasto con la destinazione agricola dell’area, la deducente rileva che ancorché la zona di edificazione sia formalmente classificata come verde agricolo, in realtà sono presenti numerosi edifici a destinazione residenziale, alcuni dei quali condonati. L’area nel tempo ha perduto la sua vocazione originaria. Peraltro le norme urbanistiche non recano un vincolo di inedificabilità assoluta, consentendo l’edificazione di costruzioni a servizio dell’agricoltura. Il Comune non ha quindi effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla tipologia di abuso da sanare nè sulla sua incidenza rispetto agli assetti urbanistici complessivi;
2. con riferimento alle previsioni del PPTR, che inseriscono l’area tra quelle interessate da “componenti culturali e insediative: beni paesaggistici – immobili e aree di notevole interesse pubblico”, la ricorrente rileva che il Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia è stato approvato dalla Giunta regionale solo il 23 marzo 2015, quindi in data successiva all’ampliamento (ultimato nel 2001). Il precedente vincolo del DM 1 agosto 1985 aveva inoltre carattere interinale e precario e la sua efficacia è cessata al momento dell’approvazione del PUTT (delibera di Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000), con la conseguenza che solo da tale data è operativo il vincolo in questione. Pertanto l’intervento edilizio realizzato sine titulo in data antecedente alla sua imposizione è condonabile;
3. con riferimento all’epoca di realizzazione degli abusi, l’amministrazione si è limitata ad assumere a riferimento la data dichiarata nell’istanza, ovvero il 30 gennaio 2001. Con la dichiarazione prodotta dall’istante, peraltro, si faceva riferimento all’epoca in cui l’opera era divenuta abitabile, mentre la normativa in materia di condono fa riferimento, quale data di ultimazione, all’esecuzione del rustico e al completamento della copertura. Prendendo a riferimento tali parametri la data di ultimazione dell’opera è antecedente al PUTT perché risale al 1998, come si evincerebbe dall’ortofoto estratta dal Geoportale nazionale- Servizio di consultazione WMS relativo al volo di tale anno;
4. il Comune di Taranto non ha rispettato i termini di conclusione del procedimento, ledendo il legittimo affidamento nel frattempo maturato nell’istante.
Con successivi motivi aggiunti depositati in data 18 marzo 2021 la ricorrente ha esteso l’impugnativa all’ordinanza dirigenziale del 20 novembre 2020, recante ordine di demolizione e ripristino degli abusi, che rinvia, a sua motivazione, al diniego di condono. L’esponente deduce l’illegittimità di tale atto in via derivata da quella del diniego di sanatoria.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Taranto, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 febbraio 2026, alla quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va rilevato che l’atto impugnato in principalità, recante diniego di condono, è stato assunto dal Comune di Taranto in sede di riesame, a seguito della pronuncia di annullamento del precedente diniego per difetto di motivazione in punto di datazione del vincolo paesaggistico rispetto alla realizzazione dell’abuso.
Ai sensi dell’art. 32, comma 27 della legge 326/2993 le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono infatti sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo;
b) seppur realizzate in assenza o difformità dal titolo siano conformi alle prescrizioni urbanistiche.
Nel caso di specie il Comune resistente ha accertato l’insussistenza di entrambe le condizioni.
Attraverso la rinnovata istruttoria, compendiata nella scheda istruttoria citata nel provvedimento, l’amministrazione resistente ha anzitutto accertato che alla data di ultimazione dell’abuso, ovvero al 30 gennaio 2001, il vincolo paesaggistico già esisteva perché originariamente imposto con DM 1 agosto 1985 e confermato prima con il PUTT del 2000 e poi con il PPTR approvato in data 16 febbraio 2015 (DGR 176).
Al riguardo non può essere condiviso l’assunto della ricorrente secondo cui la data di ultimazione dell’abuso risalirebbe al 1998, ovvero a data antecedente all’approvazione del PUTT /P, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 2000.
La data di ultimazione dell’abuso è anzitutto il frutto di una dichiarazione proveniente dalla stessa ricorrente.
Inoltre secondo consolidata giurisprudenza l’onere probatorio relativo all’epoca di realizzazione di un’opera ricade sul privato che la fa valere, in base al principio di vicinanza dalla prova. Tale prova “ deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l'altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate. Essendo l'attività edificatoria suscettibile di puntuale documentazione, i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale” (da ultimo Consiglio di Stato sez. VII, 30/01/2024, n.909; cfr. anche T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 01/10/2024, n.5166; T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 17/04/2025, n.721).
In altre parole “sul richiedente un condono edilizio grava l'onere della prova, "pieno", di provare la data di ultimazione delle opere, in modo da non lasciare alcun dubbio al riguardo, trattandosi di elemento essenziale per l'ammissibilità dell'istanza di condono” (Consiglio di Stato sez. VII, 01/08/2024, n.6925) .” (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 9 febbraio 2026, n. 156).
Nel caso in decisione non risulta perspicua, a comprova della tesi sostenuta nel gravame, l’ortofoto del 2020 relativa all’anno 1998 (doc. 3 di parte ricorrente). In disparte la circostanza che l’immobile non risulta ivi chiaramente intellegibile nella sua dimensione, sicché non è distinguibile in base al documento versato in atti se l’edificio alla data del 1998 avesse la consistenza originaria o quella post-ampliamento, indubbiamente la documentazione medesima non è idonea a comprovare che l’immobile, così come ampliato, avesse raggiunto la funzionalità d’uso propria, ovvero che fosse ultimato il rustico e la copertura nonché i muri di sostegno (cfr. TAR Lecce, Sez. I, 21 giugno 2022 n. 1020).
Anche prescindendo dalla consistenza della censura che si appunta sull’insussistenza del vincolo paesaggistico antecedente la realizzazione dell’abuso, va evidenziato che il diniego avversato costituisce atto pluri-motivato, perché la determinazione negativa è assunta anche in ragione del difetto di conformità urbanistica dell’intervento edilizio e quindi del suo contrasto con gli strumenti urbanistici generali locali; l’immobile ricade infatti in zona di Verde Agricolo di tipo A-A. Ai sensi delle NTA del PRG in tali zone sono consentite solo le costruzioni a servizio dell’agricoltura, intendendosi per tali le stalle, i fienili, i granai, o manufatti simili, con espressa esclusione delle residenze; è inoltre necessario il possesso della qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese. Per tali aree sono poi imposti specifici parametri edilizi. Né, come evidenziato dalla difesa comunale, la destinazione urbanistica dell’area può esser confusa con la destinazione d’uso, sicché non rileva la presenza in zona di altri edifici ad uso residenziale o di opere di urbanizzazione.
Da ultimo va rilevato come l’ampliamento non fosse comunque assentibile ex post , in quanto realizzato su un immobile originario già oggetto di istanza di condono, con procedimento non concluso, e quindi su fabbricato non legittimato.
Secondo un consolidato orientamento interpretativo, infatti, “ in pendenza di una domanda di condono, è precluso all’interessato apportare all’immobile da questa interessato modifiche, specie laddove si tratti di modifiche travalicanti il limite di quelle non sostanziali, essendo essenziale alla procedibilità della domanda di condono che l’immobile cui la stessa si riferisce permanga inalterato fino al momento della definizione dell’istanza (tra le tante Cons. Stato, Sez. II, 27.1.2025, n. 590 che richiama Cons. di Stato, Sez. VI, 21.6.2019, n. 4397, id. sez. II 28.5.2019, n. 3471 )”. (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 20).
Ne consegue l’infondatezza del ricorso introduttivo e con esso dei motivi aggiunti, che vanno quindi respinti; infatti la conferma della legittimità del diniego del titolo in sanatoria rende atto dovuto e vincolato la successiva ordinanza di demolizione.
La peculiarità della vicenda giustifica peraltro la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti li respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, tenutasi in modalità telematica da remoto, con l'intervento dei magistrati:
NT CA, Presidente
LE RB, Primo Referendario, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RB | NT CA |
IL SEGRETARIO