Ordinanza collegiale 24 novembre 2025
Sentenza breve 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 10/02/2026, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02554/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13341/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13341 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Schettino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Istituto Comprensivo i C -OMISSIS- Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l'annullamento
1) del Decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui alla ricorrente, a seguito del mancato superamento del secondo anno di prova, veniva disposta la dispensa dal servizio o restituzione al ruolo di provenienza (Legge 105/2015; art. 59 del DPR 417 del 31.05.1974 e art. 439 del D.Lgs 279/1994);
2) di ogni e ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Istituto Comprensivo IC -OMISSIS- Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. CI AN PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. – La ricorrente, individuata come destinataria di una proposta di contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 25 CCNL del 29.11.2007 per il comparto scuola, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento, stipulava il relativo contratto il 5.9.2023, in qualità di docente per l’infanzia.
Nella presente sede impugna gli atti individuati in epigrafe con i quali è stato disposto il mancato superamento dell’anno di prova, per esito sfavorevole, con dispensa dal servizio o restituzione al ruolo di provenienza (art. 59 d.P.R. n. 415/1974).
A sostegno dell’impugnazione proposta, la ricorrente articolava il seguente, articolato, motivo di censura:
“ 1) Mancata comunicazione del provvedimento impugnato. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza e illogicità manifesta. risarcimento danni. ”, con il quale lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, oltre che un difetto di motivazione circa le ragioni della dispensa e l’assenza di fatti o circostanze idonee a corroborare le mancanze addebitate alla ricorrente.
2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, con memoria di stile, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
3. – Alla camera di consiglio del 18.11.2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, questa Sezione adottava ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., con la quale evidenziava un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, in relazione al difetto di giurisdizione del giudice adito.
Con memoria del 2.2.2026, parte ricorrente, nel ritenere condivisibile il rilievo, chiedeva disporsi la riassunzione della causa innanzi al giudice del lavoro, con compensazione delle spese di giudizio.
4. – Alla successiva camera di consiglio del 4.2.2026, il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. ed ha trattenuto la causa per la decisione di merito, dandone avviso nel verbale di udienza.
5. – Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione.
5.1. Parte ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento con cui l’amministrazione, in qualità e con i poteri del privato datore di lavoro, ha disposto la dispensa dal servizio a seguito del mancato superamento del periodo di prova, nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato disciplinato dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
L’esercizio della potestà sottesa al provvedimento impugnato si estrinseca attraverso atti del privato datore di lavoro, che non hanno natura di provvedimento amministrativo e non sono funzionalizzati al raggiungimento di un fine pubblicistico, riguardando esclusivamente la gestione del rapporto contrattuale di lavoro col dipendente.
Nè il ricorrente impugna atti di macro-organizzazione o altri provvedimenti amministrativi ad esso collegati o presupposti.
Come già rilevato da conforme giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. lav., ord. n. 16224 del 2013), “[a]nche nei rapporti di lavoro contrattualizzati alle dipendenze di una pubblica amministrazione il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall'onere di provarne la giustificazione (diversamente, in sostanza, finirebbe con l'essere equiparato ad un recesso assoggettato alla L. n. 604 del 1966), fermo restando che l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza (cfr., e pluribus, Cass. 13.8.08 n. 21586). D'altronde, la L. n. 241 del 1990, art. 3, invocato dal ricorrente prevede l'obbligo di motivazione per tutti i "provvedimenti amministrativi" che non abbiano natura normativa o contenuto generale, mentre l'atto di dispensa dal servizio per mancato superamento della prova, dopo la citata contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego (a seguito del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, testo poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001), rientra pur sempre nel novero degli atti gestionali del rapporto di lavoro, ancorché alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ovvero nel novero di atti emessi ime privatorum dagli organi preposti alla gestione medesima "con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro" (cfr. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2). ”
Di conseguenza, la materia del contendere è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che “ sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (...), ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti ” (cfr., ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. I, 1887/2026; sez. II, n. 9785/2020).
Deve, pertanto, riconoscersi che per la presente controversia la giurisdizione spetta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, con conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
6. – La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND MA, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
CI AN PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI AN PI | ND MA |
IL SEGRETARIO