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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 16/02/2026, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2650/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19229/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16650716599 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato, per l'annullamento, l'avviso di accertamento esecutivo n. 166507/16599 del 26 giugno 2025, notificato il 24 luglio successivo, da Resistente_1 S.r.l. (NOV), relativo alla TARI del comune di Napoli, anno d'imposta 2023, per l'importo di
€ 1083,00, comprensiva della quota provinciale (TEFA) e degli interessi, sanzioni e spese per l'immobile siti in Napoli alla Indirizzo_1 di 261 mq per 3 occupanti.
Il ricorrente eccepisce di non detenere né possedere alcun immobile di 261 mq occupato da 3 persone, come indicato erroneamente nell'atto impugnato.
Censura inoltre i seguenti aspetti:
- inesistenza degli avvisi di accertamento per carenza di sottoscrizione;
violazione art. 6 d.m. 101/2022;
- inesistenza dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica poiché proveniente da un indirizzo
PEC non autorizzato;
- carenza di legittimazione attiva di NOV in ordine all'attività di accertamento/riscossione della TARI. Sotto altro aspetto: inesistenza dell'avviso di accertamento;
- illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione;
violazione degli artt. 6, 7 e 10 della legge 212/2000, DELL'art. 3 della legge. 241/90, dell'art.1, comma 162, L. n. 296/2006 e dell'art. 24 Cost;
- nullità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo ed errore logico e di calcolo;
- illegittimità delle sanzioni per omessa dichiarazione, erroneo computo dell'imposta e del calcolo degli interessi e delle sanzioni. Violazione del principio di proporzionalità, ai sensi dell'art. 10-ter L. n. 212/2000.
Resistente_1 s.r.l., ritualmente intimata, non si è costituita il giudizio.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 2 febbraio 2026, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha dimostrato, con produzione in giudizio del certificato contestuale di Stato di famiglia e di
Residenza che l'abitazione per la quale è richiesto il pagamento della TARI per l'anno 2023, è occupata da due persone e non da tre come indicato nell'avviso di accertamento.
Il certificato risale al 3 settembre 2025 e, quindi, non è pienamente indicativo dello Stato di famiglia esistente nel 2023, anno relativo all'accertamento; tuttavia, posto che la società convenuta non si è costituita in giudizio, non vi è contestazione di quanto indicato e dimostrato, almeno come principio di prova, dal ricorrente.
Rimane fermo il potere dell'ente impositore, laddove permangano i presupposti di legge, per emettere nuovo avviso di accertamento.
Gli altri motivi sono assorbiti.
Si ravvisano le giuste ragioni, in considerazione delle ragioni che hanno condotto all'accoglimento per rendere irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso impugnato.
Spese irripetibili.
Così deciso, in Napoli, il 2 febbraio 2026.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19229/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16650716599 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato, per l'annullamento, l'avviso di accertamento esecutivo n. 166507/16599 del 26 giugno 2025, notificato il 24 luglio successivo, da Resistente_1 S.r.l. (NOV), relativo alla TARI del comune di Napoli, anno d'imposta 2023, per l'importo di
€ 1083,00, comprensiva della quota provinciale (TEFA) e degli interessi, sanzioni e spese per l'immobile siti in Napoli alla Indirizzo_1 di 261 mq per 3 occupanti.
Il ricorrente eccepisce di non detenere né possedere alcun immobile di 261 mq occupato da 3 persone, come indicato erroneamente nell'atto impugnato.
Censura inoltre i seguenti aspetti:
- inesistenza degli avvisi di accertamento per carenza di sottoscrizione;
violazione art. 6 d.m. 101/2022;
- inesistenza dell'atto impugnato per inesistenza giuridica della notifica poiché proveniente da un indirizzo
PEC non autorizzato;
- carenza di legittimazione attiva di NOV in ordine all'attività di accertamento/riscossione della TARI. Sotto altro aspetto: inesistenza dell'avviso di accertamento;
- illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione;
violazione degli artt. 6, 7 e 10 della legge 212/2000, DELL'art. 3 della legge. 241/90, dell'art.1, comma 162, L. n. 296/2006 e dell'art. 24 Cost;
- nullità dell'avviso di accertamento per insussistenza del presupposto impositivo ed errore logico e di calcolo;
- illegittimità delle sanzioni per omessa dichiarazione, erroneo computo dell'imposta e del calcolo degli interessi e delle sanzioni. Violazione del principio di proporzionalità, ai sensi dell'art. 10-ter L. n. 212/2000.
Resistente_1 s.r.l., ritualmente intimata, non si è costituita il giudizio.
La causa, inserita nel ruolo dell'udienza del 2 febbraio 2026, è stata trattenuta per essere decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha dimostrato, con produzione in giudizio del certificato contestuale di Stato di famiglia e di
Residenza che l'abitazione per la quale è richiesto il pagamento della TARI per l'anno 2023, è occupata da due persone e non da tre come indicato nell'avviso di accertamento.
Il certificato risale al 3 settembre 2025 e, quindi, non è pienamente indicativo dello Stato di famiglia esistente nel 2023, anno relativo all'accertamento; tuttavia, posto che la società convenuta non si è costituita in giudizio, non vi è contestazione di quanto indicato e dimostrato, almeno come principio di prova, dal ricorrente.
Rimane fermo il potere dell'ente impositore, laddove permangano i presupposti di legge, per emettere nuovo avviso di accertamento.
Gli altri motivi sono assorbiti.
Si ravvisano le giuste ragioni, in considerazione delle ragioni che hanno condotto all'accoglimento per rendere irripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso impugnato.
Spese irripetibili.
Così deciso, in Napoli, il 2 febbraio 2026.