Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/04/2026, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02393/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00265/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2026, proposto da
LE LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Francesca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ceppaloni, in persona del rappresentante legale p.t., non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7798/2022, emessa dal TAR della Campania- Napoli;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa LA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente agisce ai sensi degli artt. 112 e seguenti del c.p.a. per l’ottemperanza della sentenza di questo T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V n. 7798 del 14 dicembre 2022 (passata in giudicato come risulta dalla attestazione della Segreteria del T.A.R. in atti) con cui, in relazione alla occupazione sine titulo del fondo di sua proprietà per la realizzazione di alcuni interventi di interesse pubblico nell’ambito di una procedura espropriativa non culminata nell’adozione dell’atto ablatorio definitivo, è stato:
- <<accertato l'obbligo per il Comune [di Ceppaloni] di valutare se acquisire o meno i suoli in questione ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, nell’esercizio della propria discrezionalità (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1514/2012) - fatto salvo l’eventuale acquisto iure privatorum - prospettandosi, in caso di motivata decisione di non acquisizione, l’obbligo di restituzione al titolare, previa rimessione in pristino a spese dell’amministrazione>>;
- riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni patiti.
Segnatamente, il T.A.R. ha condannato il Comune di Ceppaloni al risarcimento dei danni da occupazione illegittima ai sensi dell’art. 34 c.p.a., tenendo conto dei seguenti elementi:
<<a) il periodo di realizzazione dell’illecito va così identificato: dal 28.10.2008 – primo giorno di occupazione sine titulo da parte dell’Amministrazione (conseguente al decorso del termine di cinque anni dal decreto n. 7357 del 27.10 2003, senza l’emanazione del decreto di esproprio), e conseguente dies a quo di realizzazione dell’illecito da parte del Comune – e sino a quando il Comune disporrà la restituzione dell’area, salva la sua legittima acquisizione, per contratto ovvero con lo strumento di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/01;
b) con riferimento a tale contesto temporale, il Comune va condannato a corrispondere al ricorrente, a titolo risarcitorio, una somma da quantificarsi sulla base del citato criterio normativo di cui all’art. 42-bis co. 3, vale a dire il 5% annuo sul valore dell’area nel periodo considerato; il valore dell’area dovrà essere determinato in base ai comuni valori di mercato;
c) va parimenti riconosciuto al ricorrente, in assenza di rituali controdeduzioni, il danno per la distruzione delle colture (piante di ulivo) e delle strutture insistenti sul fondo (baracca a struttura in legno con copertura in lamiera zincata) nella misura determinata dal perito di parte (€ 8.125) nella relazione acclusa al ricorso;
d) trattandosi di debito di valore, la somma dovrà essere rivalutata alla data della presente sentenza, e sulla stessa dovranno essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla base della somma annualmente rivalutata, a partire dal valore attribuito al bene al momento dell’inizio della illegittima occupazione (Cass., SS.UU. n. 1712/1995), con applicazione degli indici di rivalutazione dei prezzi al consumo, e ciò sino all’effettivo soddisfo>>.
Al riguardo il Comune avrebbe dovuto, secondo la pronuncia del T.A.R., proporre al ricorrente una somma da versare entro il termine di 60 giorni dalla <<pubblicazione/notificazione della sentenza>>.
Essendo l’ente locale rimasto inerte il ricorrente ha proposto la presente azione volta a ottenere l’integrale esecuzione del giudicato chiedendo, in caso di persistenza nell’inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
Non si è costituito il Comune intimato.
Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Il Comune di Ceppaloni non ha, infatti, dato esecuzione al giudicato non avendo né emesso il provvedimento di cui all’art 42 bis T.U. espropri (o restituito il bene previo ripristino dello stato dei luoghi) né risarcito il danno patito per effetto dell’illecita occupazione del terreno.
Al riguardo si rammenta che la fattispecie della illecita occupazione di un fondo di proprietà privata su cui sia stata realizzata un’opera pubblica è sottoposta ad una peculiare disciplina per la quale l’adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto si può avere (fermo restando il diritto al risarcimento del danno per il pericolo di occupazione sine titulo) o con la restituzione dell’area (previa demolizione di quanto realizzato) o con l’emanazione del provvedimento di acquisizione e la corresponsione a favore del proprietario di un indennizzo per i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti, secondo i parametri previsti dall’art. 42 bis del citato testo unico.
Nel caso in esame, non risulta che l’amministrazione abbia proceduto al compimento di tutte le attività necessarie a dare definitiva esecuzione alle predette statuizioni giudiziali.
Tenuto conto di quanto sopra, va dichiarato l’obbligo della parte intimata di eseguire il giudicato secondo quanto statuito nella sentenza in epigrafe, nel termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, provvedendo preliminarmente a determinarsi in ordine alla scelta tra:
a) adozione del provvedimento di acquisizione di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, con liquidazione delle indennità previste, alla stregua dei criteri prefissati dal medesimo articolo;
b) ovvero la restituzione del terreno alla parte ricorrente nonché al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione, secondo il valore determinato a seguito dell’applicazione dei criteri specificati nella sentenza da eseguire.
Scaduto infruttuosamente il termine di 90 (novanta) giorni, previa espressa istanza da notificare a cura di parte ricorrente, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Direttore dell’Ufficio Speciale Opere pubbliche e interventi strategici della Regione Campania, a tutto quanto necessario per l’esaustiva ottemperanza alla sentenza in questione, con potestà di delega ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio, con assegnazione di ulteriore termine di 90 (novanta) giorni.
Nel caso in cui vi sia stata l’inerzia dell’amministrazione intimata, il predetto commissario ad acta provvederà a trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Il compenso per l’attività eventualmente svolta dal commissario, comprensivo delle spese, ad incarico espletato, sarà liquidato a sua richiesta con separata ordinanza e posto a carico della parte inadempiente.
Si precisa che la nomina del commissario e finanche il suo eventuale insediamento non escludono la persistente responsabilità dell’ente ad ogni effetto di legge e non precludono l’emanazione degli atti comunque necessari all’ottemperanza (cfr. Ad. Plenaria n. 8/2021).
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini in cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidate nella complessiva somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT LL, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
LA PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA PA | NT LL |
IL SEGRETARIO