Sentenza 9 agosto 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/08/2019, n. 35928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35928 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG Elisabetta CENICCOLA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del capo dell'ordinanza concernente la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile e dichiarare il ricorso inammissibile nel resto;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza dell'Il luglio 2018, dichiarava inammissibile l'appello proposto da AL NN avverso la sentenza del giudice del Tribunale di Napoli del 14 gennaio 2014, condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
1.1 Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di AL Il difensore eccepisce che all'udienza celebrata in Corte di appello il 9 luglio 2018 la Corte, rilevato che non risultava essere stata restituita la cartolina postale di ricevimento del decreto di citazione all'imputato, aveva rinviato il processo a nuovo ruolo, salvo poi emettere due giorni dopo l'ordinanza impugnata;
il difensore osserva che i motivi di appello posti a sostegno dell'impugnazione non potevano essere ritenuti generici e tali da far ritenere il gravame inammissibile, in quanto con gli stessi la difesa aveva esplicitato chiaramente le censure mosse alla sentenza di primo grado.
1.2 Il difensore lamenta inoltre che nell'ordinanza impugnata era stata disposta la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, ma la persona offesa non si era mai costituita parte civile.
2. Il Procuratore generale faceva pervenire conclusioni scritte nelle quali chiedeva l'annullamento senza rinvio del capo dell'ordinanza concernente la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile e dichiarare il ricorso inammissibile nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è fondato soltanto relativamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
2.1 Il motivo di ricorso relativo alla inammissibilità dell'appello è manifestamente infondato in quanto generico, posto che il ricorrente non spiega quali erano state le censure svolte avverso l'ordinanza impugnata, e non indica precise carenze od omissioni argomentative, senza quindi confrontarsi in alcun modo con nudo la motivazione della stessa;
inoltre il ricorrente non contesta che l'ordinanza potesse essere emessa de plano (sul punto vedi Sez. 6, Sentenza n. 52002 del 10/10/2018 , Muco Riza, Rv. 274811 - 01: "È legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata "de plano", senza l'instaurazione del contraddittorio nelle forme previste per il procedimento camerale dall'art. 127 cod. proc. pen., in quanto tale norma non è richiamata dalla norma generale di cui all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen, che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d'ufficio").
2.2 Il motivo relativo alla condanna alle spese in favore della parte civile è invece fondato, in quanto la persona offesa non si era costituita parte civile nel processo, per cui erroneamente è stata disposta la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 11/07/2019 Il consigliere esten