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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3504/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3504/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Terme (RA), Corso Matteotti n. 5, cod. fisc. (avv. Chiara Donati) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]n. 5, cod. Parte_2 fisc. (avv. Edma Rita Gollini) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
08/09/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 13.11.1971 a CA VA
(RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 39, p. II, serie A, anno 1971;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
CA VA (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) La moglie, sig.ra previo accordo con il sig. ha già lasciato l'abitazione Parte_1 Pt_2 coniugale sita a Riolo Terme (RA) in Corso Matteotti n. 5, interno 5 (foglio 25, particella 51 sub.
40), prelevando parte dei propri effetti personali e trasferendo la propria residenza anagrafica nell'immobile in comproprietà fra le parti sito al medesimo indirizzo, all'interno n. 5/5 (8 foglio 25 particella 51 sub. 41); l'immobile coniugale, così come i beni mobili relitti nell'appartamento, di proprietà delle parti al 50% ciascuno, restano assegnati al sig. con le utenze già Parte_2 volturate a suo nome che servono l'abitazione. Le parti danno atto che i beni mobili costituenti l'arredo della u.i. assegnata al sig. rimarranno comunque in comproprietà tra gli stessi e che Pt_2 il sig. si impegna a custodirli e non alienarli senza il consenso della sig.ra ed, in caso Pt_2 Pt_1 di alienazione, le parti suddivideranno tra loro il ricavato nella misura del 50% ciascuno;
allo stesso modo i beni mobili costituenti l'arredo della u.i. assegnata alla sig.ra rimarranno comunque Pt_1 in comproprietà tra gli stessi e la sig.ra si impegna a custodirli e non alienarli senza il Pt_1 consenso del sig.ra ed, in caso di alienazione, le parti suddivideranno tra loro il ricavato nella Pt_2 misura del 50% ciascuno.
2) I ricorrenti concordano che nell'ipotesi in cui l'immobile in cui si è trasferita la sig.ra Pt_1 dovesse essere alienato, il sig. si farà carico del pagamento del canone dell'immobile in cui la Pt_2 sig.ra dovrà trasferirsi in affitto, che dovrà essere delle medesime dimensioni e tipologia di Pt_1 quello alienato.
3) I ricorrenti concordano che nell'ipotesi in cui l'immobile coniugale, assegnato al sig. Pt_2 dovesse essere alienato, il ricavato sarà suddiviso al 50 % sia per l'u.i. che per i beni mobili ivi presenti, eventualmente alienati nonché le relative pertinenze ovvero corte e portico e parti comuni.
4) Per la gestione delle restanti parti delle unità immobiliari, se ancora non cedute, dell'intero compendio immobiliare, attualmente locate e non, le parti concordano che: fino al 50 % delle somme ricavate dalle entrate delle locazioni verranno accreditate sul conto corrente cointestato, la restante rimanenza della somma verrà equamente suddivisa tra le parti. I sig.ri e Pt_2 Pt_1 collaboreranno per la definizione dei contratti di locazione, anche per tramite di agenzie immobiliari nonché provvederanno al mantenimento sia degli alloggi che delle parti comuni, utilizzando le somme di cui al conto corrente cointestato se soddisfacenti, diversamente verrà conguagliata la residua quota con provvidenze personali di pari importo.
5) Per i futuri contratti di locazione che dovessero essere stipulati, caparra e canone verranno versati sul conto comune.
6) Per quanto concerne le autovetture a disposizione della famiglia, si stabilisce quanto segue:
l'autovettura KIA Ceed intestata al sig. rimarrà nel possesso del sig. il quale si Parte_2 Pt_2 impegna ed obbliga a sostenere in via esclusiva tutte le spese relative a tale automezzo.
7) Il conto corrente n. 622428 cointestato fra le parti verrà mantenuto attivo al fine di essere utilizzato per la riscossione dei canoni di locazione degli immobili in comproprietà fra le parti e locati a terzi;
i canoni di locazione, presenti e futuri, verranno impiegati fino alla quota del 50% al fine di saldare tutte le spese di manutenzione e consumi e le imposte arretrate e correnti relative agli immobili in comproprietà e dunque per la quota su cui le parti si accorderanno fino al 50 % come sopra detto i canoni di locazione rimarranno accreditate sul detto conto, mentre il residuo dei canoni percepiti verrà equamente diviso fra i signori e Per la gestione delle restanti parti delle unità Pt_1 Pt_2 immobiliari, se ancora non cedute, dell'intero compendio immobiliare, attualmente locate e non, le parti concordano che: fino al 50 % delle somme ricavate dalle entrate delle locazioni verranno accreditate sul conto corrente cointestato, la rimanenza della somma verrà equamente suddivisa tra le parti. I sig.ri e collaboreranno al sostentamento e pagamento per la definizione dei Pt_2 Pt_1 contratti di locazione, anche per tramite di agenzie immobiliari nonché provvederanno al mantenimento sia degli alloggi che delle parti comuni, utilizzando le somme di cui al conto corrente cointestato se soddisfacenti, diversamente verrà conguagliata la residua quota con provvidenze personali di pari importo. Le somme che verranno versate dagli inquilini a titolo di caparra, dovranno essere tutte versate su detto conto corrente comune.
8) In considerazione della sperequazione dei redditi, il sig. si impegna a versare alla sig.ra Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese e con bonifico sul conto corrente intestato alla medesima, un Pt_1 contributo al mantenimento dell'importo complessivo pari ad € 650,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT;
le parti concordano che alla cessazione dell'esecuzioni mobiliari alle quali è oggi sottoposta la pensione del sig. pendenti avanti il Tribunale di Ravenna, l'importo dovuto Pt_2 a titolo di assegno di mantenimento da parte del marito venga aumentato da € 650,00 ad € 800,00 mensili, il tutto oltre rivalutazione ISTAT;
le parti in ogni caso concordano che l'importo dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento verrà versato con decorrenza Pt_2 Pt_1 dalla sottoscrizione del presente ricorso.
9) le parti prevedono sin da ora che allorquando verrà ceduta a terzi la proprietà di tutti gli immobili in comproprietà fra le parti, verrà chiuso il conto corrente cointestato fra le stesse e verrà equamente diviso al 50% fra i coniugi quanto ricavato dalle vendite, al netto di eventuali spese da sostenersi
(che dovranno essere verificate congiuntamente dalle parti) nonchè del saldo di ogni altra pendenza debitoria sui detti immobili e cesserà quindi l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento Pt_2 della moglie.
10) A definizione di tutte le questioni patrimoniali pendenti fra i coniugi, il sig. si impegna a Pt_2 versare alla sig.ra la complessiva somma di € 15.503,00. Pt_1
11) L'importo di cui al punto precedete verrà corrisposto dal mediante pagamento rateizzato Pt_2 in rate annuali scadenti: la prima dell'importo di euro 3.000,00 al 31.12.2025, la seconda dell'importo di euro 3.000,00 al 31.12.2026, la terza dell'importo di euro 3.000,00 al 31.12.2027 e la quarta dell'importo di euro 6.503,00 al 31.12.2028. Con espresso impegno del Sig. a saldare Pt_2 anticipatamente, allorquando si verifichi la vendita dell'immobile in uso allo stesso.
12) Le spese del procedimento sono compensate fra le parti, ciascuna delle quali provvederà ai compensi, spese ed accessori dei rispettivi difensori.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3504/2025 V.G. posta in decisione il 13/11/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Terme (RA), Corso Matteotti n. 5, cod. fisc. (avv. Chiara Donati) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]n. 5, cod. Parte_2 fisc. (avv. Edma Rita Gollini) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
08/09/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 13.11.1971 a CA VA
(RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 39, p. II, serie A, anno 1971;
preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
CA VA (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) La moglie, sig.ra previo accordo con il sig. ha già lasciato l'abitazione Parte_1 Pt_2 coniugale sita a Riolo Terme (RA) in Corso Matteotti n. 5, interno 5 (foglio 25, particella 51 sub.
40), prelevando parte dei propri effetti personali e trasferendo la propria residenza anagrafica nell'immobile in comproprietà fra le parti sito al medesimo indirizzo, all'interno n. 5/5 (8 foglio 25 particella 51 sub. 41); l'immobile coniugale, così come i beni mobili relitti nell'appartamento, di proprietà delle parti al 50% ciascuno, restano assegnati al sig. con le utenze già Parte_2 volturate a suo nome che servono l'abitazione. Le parti danno atto che i beni mobili costituenti l'arredo della u.i. assegnata al sig. rimarranno comunque in comproprietà tra gli stessi e che Pt_2 il sig. si impegna a custodirli e non alienarli senza il consenso della sig.ra ed, in caso Pt_2 Pt_1 di alienazione, le parti suddivideranno tra loro il ricavato nella misura del 50% ciascuno;
allo stesso modo i beni mobili costituenti l'arredo della u.i. assegnata alla sig.ra rimarranno comunque Pt_1 in comproprietà tra gli stessi e la sig.ra si impegna a custodirli e non alienarli senza il Pt_1 consenso del sig.ra ed, in caso di alienazione, le parti suddivideranno tra loro il ricavato nella Pt_2 misura del 50% ciascuno.
2) I ricorrenti concordano che nell'ipotesi in cui l'immobile in cui si è trasferita la sig.ra Pt_1 dovesse essere alienato, il sig. si farà carico del pagamento del canone dell'immobile in cui la Pt_2 sig.ra dovrà trasferirsi in affitto, che dovrà essere delle medesime dimensioni e tipologia di Pt_1 quello alienato.
3) I ricorrenti concordano che nell'ipotesi in cui l'immobile coniugale, assegnato al sig. Pt_2 dovesse essere alienato, il ricavato sarà suddiviso al 50 % sia per l'u.i. che per i beni mobili ivi presenti, eventualmente alienati nonché le relative pertinenze ovvero corte e portico e parti comuni.
4) Per la gestione delle restanti parti delle unità immobiliari, se ancora non cedute, dell'intero compendio immobiliare, attualmente locate e non, le parti concordano che: fino al 50 % delle somme ricavate dalle entrate delle locazioni verranno accreditate sul conto corrente cointestato, la restante rimanenza della somma verrà equamente suddivisa tra le parti. I sig.ri e Pt_2 Pt_1 collaboreranno per la definizione dei contratti di locazione, anche per tramite di agenzie immobiliari nonché provvederanno al mantenimento sia degli alloggi che delle parti comuni, utilizzando le somme di cui al conto corrente cointestato se soddisfacenti, diversamente verrà conguagliata la residua quota con provvidenze personali di pari importo.
5) Per i futuri contratti di locazione che dovessero essere stipulati, caparra e canone verranno versati sul conto comune.
6) Per quanto concerne le autovetture a disposizione della famiglia, si stabilisce quanto segue:
l'autovettura KIA Ceed intestata al sig. rimarrà nel possesso del sig. il quale si Parte_2 Pt_2 impegna ed obbliga a sostenere in via esclusiva tutte le spese relative a tale automezzo.
7) Il conto corrente n. 622428 cointestato fra le parti verrà mantenuto attivo al fine di essere utilizzato per la riscossione dei canoni di locazione degli immobili in comproprietà fra le parti e locati a terzi;
i canoni di locazione, presenti e futuri, verranno impiegati fino alla quota del 50% al fine di saldare tutte le spese di manutenzione e consumi e le imposte arretrate e correnti relative agli immobili in comproprietà e dunque per la quota su cui le parti si accorderanno fino al 50 % come sopra detto i canoni di locazione rimarranno accreditate sul detto conto, mentre il residuo dei canoni percepiti verrà equamente diviso fra i signori e Per la gestione delle restanti parti delle unità Pt_1 Pt_2 immobiliari, se ancora non cedute, dell'intero compendio immobiliare, attualmente locate e non, le parti concordano che: fino al 50 % delle somme ricavate dalle entrate delle locazioni verranno accreditate sul conto corrente cointestato, la rimanenza della somma verrà equamente suddivisa tra le parti. I sig.ri e collaboreranno al sostentamento e pagamento per la definizione dei Pt_2 Pt_1 contratti di locazione, anche per tramite di agenzie immobiliari nonché provvederanno al mantenimento sia degli alloggi che delle parti comuni, utilizzando le somme di cui al conto corrente cointestato se soddisfacenti, diversamente verrà conguagliata la residua quota con provvidenze personali di pari importo. Le somme che verranno versate dagli inquilini a titolo di caparra, dovranno essere tutte versate su detto conto corrente comune.
8) In considerazione della sperequazione dei redditi, il sig. si impegna a versare alla sig.ra Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese e con bonifico sul conto corrente intestato alla medesima, un Pt_1 contributo al mantenimento dell'importo complessivo pari ad € 650,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT;
le parti concordano che alla cessazione dell'esecuzioni mobiliari alle quali è oggi sottoposta la pensione del sig. pendenti avanti il Tribunale di Ravenna, l'importo dovuto Pt_2 a titolo di assegno di mantenimento da parte del marito venga aumentato da € 650,00 ad € 800,00 mensili, il tutto oltre rivalutazione ISTAT;
le parti in ogni caso concordano che l'importo dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento verrà versato con decorrenza Pt_2 Pt_1 dalla sottoscrizione del presente ricorso.
9) le parti prevedono sin da ora che allorquando verrà ceduta a terzi la proprietà di tutti gli immobili in comproprietà fra le parti, verrà chiuso il conto corrente cointestato fra le stesse e verrà equamente diviso al 50% fra i coniugi quanto ricavato dalle vendite, al netto di eventuali spese da sostenersi
(che dovranno essere verificate congiuntamente dalle parti) nonchè del saldo di ogni altra pendenza debitoria sui detti immobili e cesserà quindi l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento Pt_2 della moglie.
10) A definizione di tutte le questioni patrimoniali pendenti fra i coniugi, il sig. si impegna a Pt_2 versare alla sig.ra la complessiva somma di € 15.503,00. Pt_1
11) L'importo di cui al punto precedete verrà corrisposto dal mediante pagamento rateizzato Pt_2 in rate annuali scadenti: la prima dell'importo di euro 3.000,00 al 31.12.2025, la seconda dell'importo di euro 3.000,00 al 31.12.2026, la terza dell'importo di euro 3.000,00 al 31.12.2027 e la quarta dell'importo di euro 6.503,00 al 31.12.2028. Con espresso impegno del Sig. a saldare Pt_2 anticipatamente, allorquando si verifichi la vendita dell'immobile in uso allo stesso.
12) Le spese del procedimento sono compensate fra le parti, ciascuna delle quali provvederà ai compensi, spese ed accessori dei rispettivi difensori.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè