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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2076/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2076/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NINO CORTESE TE C.F._1
e dell'avv. MONICA VENINATA, elettivamente domiciliato nel loro studio in Ragusa, via M.
Coffa n. 7;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ) QUALE TITOLARE DELLA Controparte_1 C.F._2 [...]
” (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DANIELA CORIA, elettivamente domiciliato nel suo studio in OD, corso
S. Pertini n. 30;
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto
Altri istituti e leggi speciali. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 19/11/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 26/6/2020 proponeva opposizione avverso il TE decreto ingiuntivo n. 524/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11-13/5/2020, con il quale era stato ingiunto a il pagamento, in favore di (quale titolare TE Controparte_1 della ditta “ ”), della somma di euro 6.999,99 (oltre Controparte_2 interessi e spese).
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 17/11/2020
[...]
(quale titolare della ditta “ ”) chiedeva: CP_1 Controparte_2
- in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione. Con ordinanza dell'1/12/2020 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 28/4/2021 veniva disposta prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 22/11/2022 veniva formulata proposta conciliativa.
Con ordinanza dell'11/7/2023, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 19/11/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
[.. Con il ricorso per decreto ingiuntivo l'opposto (quale titolare della ditta “ Controparte_1
”) ha dedotto: Controparte_2
- di aver eseguito in favore dell'opponente una fornitura di pneumatici, procedendo TE anche al relativo montaggio, per la somma di euro 6.999,99, come da fattura n. 427 del 31/10/2019;
- che l'opponente non aveva inteso adempiere e corrispondere la somma dovuta.
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito:
- che nessun rapporto contrattuale era mai sorto con l'opposto, atteso che l'opponente non aveva mai richiesto alcuna fornitura né alcuna attività di montaggio di pneumatici;
- che l'unico mezzo dell'opponente sul quale era possibile effettuare il montaggio degli pneumatici in questione era un trattore appartenente, all'epoca dei fatti, alla soc. coop. agr. a r.l. “La RA”;
- che, pertanto, il rapporto contrattuale era probabilmente sorto tra la società all'epoca proprietaria del veicolo e l'opposto.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che l'opposto non aveva fornito nessuna prova del preteso rapporto di fornitura e di manodopera e del conseguente presunto credito, considerato che la fattura prodotta in sede monitoria non era sufficiente a rappresentare la prova del credito.
I motivi (che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi) sono infondati, per le seguenti ragioni.
È vero che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., fra tante, Cass.
23699/2016 e 15332/2015; nello stesso senso, Cass. 17050/2011).
Ed infatti, dato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, a seguito della contestazione dell'opponente in merito all'effettiva sussistenza del credito sorge a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
solo qualora sia adempiuto tale onere, sorge a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Ne segue che, a fronte delle doglianze dell'opponente, gravava sull'opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria e cioè:
- la sussistenza di un rapporto contrattuale fra le parti (e dunque l'ordine, da parte dell'opponente, degli pneumatici indicati nella fattura prodotta in sede monitoria);
- l'esecuzione delle prestazioni (e dunque la fornitura e il montaggio degli pneumatici).
Orbene, l'opposto ha prodotto:
- il buono di consegna del 12/4/2018, indirizzato all'opponente e sottoscritto da quest'ultimo con firma non disconosciuta, avente ad oggetto n. 2 “montaggio gomme 710/70 R38 BKT” e n. 2
“montaggio gomme 600/65 R28 BKT”, cioè gli stessi pneumatici indicati nella fattura prodotta in sede monitoria (cfr. allegato alle note di trattazione scritta del 21/11/2020);
- il “modello richiesta finanziamento finalizzato”, compilato e sottoscritto dall'opponente con firma non disconosciuta, avente ad oggetto una richiesta di finanziamento per l'acquisto di “710/70 R38”
e “600/65 R28”, cioè gli stessi pneumatici indicati nella fattura prodotta in sede monitoria (cfr. all. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto).
Inoltre, l'opposto ha chiesto di provare mediante escussione della teste Testimone_1
[..
- “che in data 12.4.2018 il sig. ha ritirato la macchina agricola su cui la ditta TE
” aveva montato quattro gomme, due BKT 710/70R38 e Controparte_2 due BKT 600/65R28” (cfr. articolato 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- “che fin dal momento della commissione la fornitura era stata richiesta da TE personalmente” (cfr. articolato 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- “che le fu detto espressamente che la fornitura veniva effettuata per e che a questi TE doveva intestarsi la fattura” (cfr. articolato 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- “che presso i locali della ditta “ ” Controparte_2 TE richiese e sottoscrisse il modello di richiesta di finanziamento per l'acquisto degli pneumatici che le viene esibito” (cfr. articolato 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- “che in data 10.10.2018 la UN S.p.A.” comunicava il rigetto della pratica di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore poiché non godeva dei requisiti TE necessari all'uopo come da mail che le viene esibita” (cfr. articolato 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- “che, al fine di ottenere il finanziamento, il indicò la cooperativa agricola TE CP_3
come collegamento richiesto ed a tal fine furono consegnati i documenti necessari,
[...] ovvero l'ultima dichiarazione dei redditi della cooperativa, l'estratto del bilancio e la visura camerale con certificazione dell'insussistenza di procedure concorsuali a carico della predetta cooperativa” (cfr. articolato 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- “che si rifiutò di fornire la documentazione dei soci della cooperativa ed TE espressamente le fu chiesto di annullare la richiesta di finanziamento con impegno del di TE rispondere personalmente dell'acquisto con la contestuale richiesta di intestazione allo stesso della relativa fattura” (cfr. articolato 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.); - “che lei personalmente ha ricevuto dal rassicurazioni sul pagamento di quanto dovuto TE per la fornitura ed il montaggio degli pneumatici sia a mezzo telefono sia personalmente con la promessa di consegna di diversi assegni a garanzia del pagamento” (cfr. articolato 11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
All'udienza del 5/10/2021 la teste (moglie dell'opposto, in regime di separazione Testimone_1 dei beni, nonché collaboratrice dell'opposto) ha dichiarato:
- con riguardo all'articolato 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto: “è vero, io ho emesso il buono di consegna circa tre anni fa (non ricordo la data precisa)”;
- con riguardo all'articolato 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto: “è vero, ero presente nel momento in cui ha richiesto preventivo e fornitura. Eravamo in TE ufficio in OD, via Vanella Amuri n. 4 (a lato della nostra abitazione)”:
- con riguardo all'articolato 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto: “è vero,
mi ha detto di emettere la fattura a suo nome e mi ha fornito i suoi dati”; TE
- con riguardo all'articolato 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto: “è vero, come ho detto prima. Riconosco la mia grafia nel modello di richiesta finanziamento, sottoscritto da in mia presenza”; TE
- con riguardo all'articolato 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto: “è vero, abbiamo ricevuto la mail che mi viene esibita”;
- con riguardo agli articolati 8-10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto:
UN (che doveva rilasciare il finanziamento tramite una banca di credito cooperativo) ci aveva chiesto se si poteva procurare una società di appoggio che usufruisse del finanziamento (in quanto aveva un'attività con durata inferiore ai due anni richiesti). A quel punto TE
ci ha portato alcuni documenti (bilanci e mod. Unico) di una società di cui faceva parte TE
(La RA). Io ho trasmesso i documenti alla OM, non ricordo se vi fossero indicate procedure concorsuali a carico della società … la OM chiese altri documenti relativi ai soci della società La RA (non ricordo esattamente quali documenti) e io riferii al , ma TE lui mi disse di lasciar perdere e si impegnò a venire in officina per l'emissione della fattura e il pagamento mediante assegni. Poi però non è venuto più in officina, ha telefonato varie TE volte per dire che sarebbe venuto per risolvere la situazione, ma poi non è accaduto e i miei commercialisti mi hanno suggerito di emettere comunque la fattura”;
- con riguardo all'articolato 11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto: “è vero, come già riferito”.
Va anzitutto rilevato che le dichiarazioni della teste risultano esaustive e attendibili, Testimone_1 considerata la diretta conoscenza dei fatti riferiti.
Non può del resto ritenersi che la teste sia incapace a testimoniare o inattendibile in Testimone_1 quanto moglie (peraltro, in regime di separazione dei beni) e collaboratrice dell'opposto, atteso che:
- “non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (cfr. Cass.
31570/2019, che richiama Cass. 25358/2015 e 1109/2006; nello stesso senso, Cass. 18784/2016,
4202/2011 e 25549/2007);
- l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 c.p.c., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (cfr., fra tante, Cass. 1660/2020, 12092/2017,
20711/2015 e 2075/2013) e ciò vale, a maggior ragione, anche per il mero collaboratore.
Dunque, dalle esaustive e attendibili dichiarazioni della teste si evince, in primo Testimone_1 luogo, che l'opponente ha ordinato, a suo nome, gli pneumatici indicati nella fattura prodotta in sede monitoria e ha chiesto di emettere la fattura a suo nome (cfr. risposte agli articolati 2-3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto).
Risulta perciò smentita la tesi (sostenuta dall'opponente) secondo la quale il rapporto contrattuale sarebbe intercorso fra l'opposto e la società “La RA” (all'epoca proprietaria del trattore sul quale, secondo l'opponente, dovevano essere montati gli pneumatici), considerato altresì che per come riferito dalla teste Testimone_1
- l'opponente ha (sempre a suo nome) richiesto un finanziamento alla OM;
- solo dopo il rigetto della richiesta da parte della OM, l'opponente ha indicato, come mera “società di appoggio che usufruisse del finanziamento”, la società “La RA”;
- a seguito della richiesta di ulteriori documenti da parte della OM, l'opponente ha detto
“di lasciar perdere” e si è impegnato “a venire in officina per l'emissione della fattura e il pagamento mediante assegni”.
D'altro canto, l'opponente non ha formulato richieste istruttorie volte a dimostrare di essere intervenuto nell'acquisto delle gomme in nome e per conto della società “La RA”, anziché in proprio, e non ha neppure prodotto documenti rilevanti sotto questo profilo.
In secondo luogo, la teste ha confermato che l'opponente aveva ritirato la macchina Testimone_1 agricola sulla quale l'opposto aveva montato gli pneumatici indicati nella fattura prodotta in sede monitoria (cfr. risposta all'articolato 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto); inoltre, la teste ha riferito di aver emesso il buono di consegna Testimone_1
(allegato alle note di trattazione scritta dell'opposto del 21/11/2020) dal quale risulta la consegna all'opponente dei predetti pneumatici.
Alla luce di quanto sopra, può dunque ritenersi che l'opposto abbia dimostrato la sussistenza di un rapporto contrattuale con l'opponente, nonché l'esecuzione delle prestazioni in favore dell'opponente, con conseguente infondatezza dei primi due motivi di opposizione.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha dedotto:
- di aver venduto all'opposto quattro pneumatici usati;
- di aver noleggiato all'opposto, per un periodo di tre giorni, un trattore da esporre ad una fiera di settore;
- di aver emesso la fattura n. 6 del 20/3/2020 per euro 3.660,00; - che tale importo non era stato corrisposto dall'opposto e doveva perciò essere valutato in compensazione.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto evidenziato che, venendo in rilievo un fatto (parzialmente) estintivo del credito azionato dall'opposto, gravava sull'opponente l'onere di fornire la relativa prova.
Orbene, l'opponente ha chiesto di provare per testi:
- “che il sig. ha noleggiato al sig. il proprio trattore ai fini TE Controparte_1 dell'esposizione alla Fiera agroalimentare organizzata a Canicattini Bagni nei giorni dal 13 al 15 aprile 2018” (cfr. articolato 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- “che, contestualmente al noleggio del trattore, il sig. ha provveduto alla vendita in TE favore del sig. di n. 4 gomme usate” (cfr. articolato 2 della memoria ex art. 183, comma CP_1
6, n. 2 c.p.c.);
- “che il relativo credito vantato dal sig. per il predetto noleggio e per la vendita delle TE gomme usate è rimasto insoluto” (cfr. articolato 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
All'udienza del 22/2/2022 il teste (che ha lavorato per l'opponente nel 2018 e, Testimone_2 occasionalmente, fino a metà 2019) ha dichiarato:
- con riguardo all'articolato 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opponente: “nel
2018 ha noleggiato a un trattore New AN TM140 (non ricordo la targa), TE CP_1 di proprietà del , per un'esposizione di gomme a Canicattini, se non ricordo male. Non TE ricordo il periodo preciso, forse è successo dopo l'estate del 2018”;
- con riguardo all'articolato 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opponente: “è vero. Come ho detto, all'epoca dei fatti lavoravo per e sono andato pure io a portare le TE gomme vicino OD (fra OD e se non ricordo male), dove ha un Parte_2 CP_1 deposito nel quale cambia le gomme”;
- con riguardo all'articolato 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opponente: “non so dire quale fosse il credito di per il noleggio. Non so dire se abbia TE CP_1 provveduto al pagamento”.
D'altro canto, all'udienza del 22/11/2022 la teste ha dichiarato: Testimone_1
- con riguardo all'articolato 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opponente: “non
è stato un noleggio, il sig. ha prestato gratuitamente a mio marito il trattore per questa TE esposizione. Ero presente in ufficio quando il sig. è arrivato, ha proposto il prestito TE gratuito del trattore e si è impegnato a lavare il trattore e a portarlo in fiera. È prassi che, quando ci sono fiere, invitiamo i clienti a partecipare alle esposizioni con i loro mezzi e con le gomme già acquistate”;
- con riguardo all'articolato 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opponente: “non
è vero che il ha venduto a mio marito 4 gomme usate. Piuttosto il ha portato TE TE nell'officina di mio marito 4 gomme usate affinché mio marito eventualmente le vendesse per suo conto. Ma non sono mai state vendute, anche a causa dei contrasti che si sono creati fra le parti, e quindi sono rimaste in deposito. Io ero presente in officina quando il ha portato le 4 TE gomme usate e ha chiesto a mio marito di venderle per suo conto. Le gomme erano in precarie condizioni e in particolare una doveva essere riparata, ma non l'abbiamo riparata sempre a causa dei contrasti fra le parti”;
- con riguardo all'articolato 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opponente: “non
è stato pattuito alcun noleggio e, come già detto, non è vero che il ha venduto a mio TE marito gomme usate”.
Dunque, è vero che il teste ha riferito: Testimone_2
- che l'opponente aveva noleggiato all'opposto un trattore e aveva venduto all'opposto alcune gomme;
- di aver portato le gomme presso il deposito dell'opposto.
Deve però notarsi che:
- il teste non ha dichiarato di aver assistito alla conclusione dei (presunti) contratti di Testimone_2 noleggio del trattore e di vendita delle gomme;
- in ogni caso, il teste non ha precisato le ragioni per le quali era a conoscenza della Testimone_2 conclusione di tali (presunti) contratti;
- peraltro, il teste non era a conoscenza dei corrispettivi pattuiti in relazione a tali Testimone_2
(presunti) contratti.
Ne segue che le dichiarazioni del teste risultano generiche e non pienamente Testimone_2 attendibili, in assenza di una diretta conoscenza dei fatti riferiti e considerate anche le numerose espressioni dubitative utilizzate (“se non ricordo male”, “non ricordo il periodo preciso”, “forse”,
“se non ricordo male”).
D'altro canto, la teste ha dichiarato di essere stata presente quando: Testimone_1
- l'opponente aveva prestato gratuitamente all'opposto il trattore per l'esposizione (e, dunque, non aveva noleggiato all'opposto il trattore);
- l'opponente aveva portato le gomme e aveva chiesto all'opposto di venderle per suo conto (e, dunque, non aveva venduto all'opposto le gomme).
Ne segue che le dichiarazioni della teste (volte ad escludere la conclusione dei Testimone_1 contratti di noleggio e di compravendita) risultano maggiormente esaustive e attendibili, considerata la diretta conoscenza dei fatti riferiti.
A fronte di quanto sopra, deve perciò ritenersi che l'opponente (pur avendone l'onere) non abbia dimostrato di aver stipulato con l'opposto i contratti di noleggio e di compravendita dai quali sarebbe derivato il
contro
-credito opposto in (parziale) compensazione, con conseguente infondatezza del terzo motivo di opposizione.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2076/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara definitivamente TE esecutivo il decreto ingiuntivo n. 524/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11-13/5/2020;
2) condanna al pagamento, in favore di (quale titolare della TE Controparte_1 ditta ”), delle spese processuali, che liquida in euro Controparte_2
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 19 febbraio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2076/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NINO CORTESE TE C.F._1
e dell'avv. MONICA VENINATA, elettivamente domiciliato nel loro studio in Ragusa, via M.
Coffa n. 7;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ) QUALE TITOLARE DELLA Controparte_1 C.F._2 [...]
” (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DANIELA CORIA, elettivamente domiciliato nel suo studio in OD, corso
S. Pertini n. 30;
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto
Altri istituti e leggi speciali. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 19/11/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 26/6/2020 proponeva opposizione avverso il TE decreto ingiuntivo n. 524/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11-13/5/2020, con il quale era stato ingiunto a il pagamento, in favore di (quale titolare TE Controparte_1 della ditta “ ”), della somma di euro 6.999,99 (oltre Controparte_2 interessi e spese).
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 17/11/2020
[...]
(quale titolare della ditta “ ”) chiedeva: CP_1 Controparte_2
- in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione. Con ordinanza dell'1/12/2020 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 28/4/2021 veniva disposta prova testimoniale.
All'esito dell'istruttoria, con ordinanza del 22/11/2022 veniva formulata proposta conciliativa.
Con ordinanza dell'11/7/2023, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 19/11/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
[.. Con il ricorso per decreto ingiuntivo l'opposto (quale titolare della ditta “ Controparte_1
”) ha dedotto: Controparte_2
- di aver eseguito in favore dell'opponente una fornitura di pneumatici, procedendo TE anche al relativo montaggio, per la somma di euro 6.999,99, come da fattura n. 427 del 31/10/2019;
- che l'opponente non aveva inteso adempiere e corrispondere la somma dovuta.
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito:
- che nessun rapporto contrattuale era mai sorto con l'opposto, atteso che l'opponente non aveva mai richiesto alcuna fornitura né alcuna attività di montaggio di pneumatici;
- che l'unico mezzo dell'opponente sul quale era possibile effettuare il montaggio degli pneumatici in questione era un trattore appartenente, all'epoca dei fatti, alla soc. coop. agr. a r.l. “La RA”;
- che, pertanto, il rapporto contrattuale era probabilmente sorto tra la società all'epoca proprietaria del veicolo e l'opposto.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che l'opposto non aveva fornito nessuna prova del preteso rapporto di fornitura e di manodopera e del conseguente presunto credito, considerato che la fattura prodotta in sede monitoria non era sufficiente a rappresentare la prova del credito.
I motivi (che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi) sono infondati, per le seguenti ragioni.
È vero che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr., fra tante, Cass.
23699/2016 e 15332/2015; nello stesso senso, Cass. 17050/2011).
Ed infatti, dato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la loro posizione sostanziale, a seguito della contestazione dell'opponente in merito all'effettiva sussistenza del credito sorge a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
solo qualora sia adempiuto tale onere, sorge a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Ne segue che, a fronte delle doglianze dell'opponente, gravava sull'opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria e cioè:
- la sussistenza di un rapporto contrattuale fra le parti (e dunque l'ordine, da parte dell'opponente, degli pneumatici indicati nella fattura prodotta in sede monitoria);
- l'esecuzione delle prestazioni (e dunque la fornitura e il montaggio degli pneumatici).
Orbene, l'opposto ha prodotto:
- il buono di consegna del 12/4/2018, indirizzato all'opponente e sottoscritto da quest'ultimo con firma non disconosciuta, avente ad oggetto n. 2 “montaggio gomme 710/70 R38 BKT” e n. 2
“montaggio gomme 600/65 R28 BKT”, cioè gli stessi pneumatici indicati nella fattura prodotta in sede monitoria (cfr. allegato alle note di trattazione scritta del 21/11/2020);
- il “modello richiesta finanziamento finalizzato”, compilato e sottoscritto dall'opponente con firma non disconosciuta, avente ad oggetto una richiesta di finanziamento per l'acquisto di “710/70 R38”
e “600/65 R28”, cioè gli stessi pneumatici indicati nella fattura prodotta in sede monitoria (cfr. all. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto).
Inoltre, l'opposto ha chiesto di provare mediante escussione della teste Testimone_1
[..
- “che in data 12.4.2018 il sig. ha ritirato la macchina agricola su cui la ditta TE
” aveva montato quattro gomme, due BKT 710/70R38 e Controparte_2 due BKT 600/65R28” (cfr. articolato 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- “che fin dal momento della commissione la fornitura era stata richiesta da TE personalmente” (cfr. articolato 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- “che le fu detto espressamente che la fornitura veniva effettuata per e che a questi TE doveva intestarsi la fattura” (cfr. articolato 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- “che presso i locali della ditta “ ” Controparte_2 TE richiese e sottoscrisse il modello di richiesta di finanziamento per l'acquisto degli pneumatici che le viene esibito” (cfr. articolato 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- “che in data 10.10.2018 la UN S.p.A.” comunicava il rigetto della pratica di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore poiché non godeva dei requisiti TE necessari all'uopo come da mail che le viene esibita” (cfr. articolato 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- “che, al fine di ottenere il finanziamento, il indicò la cooperativa agricola TE CP_3
come collegamento richiesto ed a tal fine furono consegnati i documenti necessari,
[...] ovvero l'ultima dichiarazione dei redditi della cooperativa, l'estratto del bilancio e la visura camerale con certificazione dell'insussistenza di procedure concorsuali a carico della predetta cooperativa” (cfr. articolato 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- “che si rifiutò di fornire la documentazione dei soci della cooperativa ed TE espressamente le fu chiesto di annullare la richiesta di finanziamento con impegno del di TE rispondere personalmente dell'acquisto con la contestuale richiesta di intestazione allo stesso della relativa fattura” (cfr. articolato 10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.); - “che lei personalmente ha ricevuto dal rassicurazioni sul pagamento di quanto dovuto TE per la fornitura ed il montaggio degli pneumatici sia a mezzo telefono sia personalmente con la promessa di consegna di diversi assegni a garanzia del pagamento” (cfr. articolato 11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
All'udienza del 5/10/2021 la teste (moglie dell'opposto, in regime di separazione Testimone_1 dei beni, nonché collaboratrice dell'opposto) ha dichiarato:
- con riguardo all'articolato 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto: “è vero, io ho emesso il buono di consegna circa tre anni fa (non ricordo la data precisa)”;
- con riguardo all'articolato 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto: “è vero, ero presente nel momento in cui ha richiesto preventivo e fornitura. Eravamo in TE ufficio in OD, via Vanella Amuri n. 4 (a lato della nostra abitazione)”:
- con riguardo all'articolato 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto: “è vero,
mi ha detto di emettere la fattura a suo nome e mi ha fornito i suoi dati”; TE
- con riguardo all'articolato 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto: “è vero, come ho detto prima. Riconosco la mia grafia nel modello di richiesta finanziamento, sottoscritto da in mia presenza”; TE
- con riguardo all'articolato 6 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto: “è vero, abbiamo ricevuto la mail che mi viene esibita”;
- con riguardo agli articolati 8-10 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto:
UN (che doveva rilasciare il finanziamento tramite una banca di credito cooperativo) ci aveva chiesto se si poteva procurare una società di appoggio che usufruisse del finanziamento (in quanto aveva un'attività con durata inferiore ai due anni richiesti). A quel punto TE
ci ha portato alcuni documenti (bilanci e mod. Unico) di una società di cui faceva parte TE
(La RA). Io ho trasmesso i documenti alla OM, non ricordo se vi fossero indicate procedure concorsuali a carico della società … la OM chiese altri documenti relativi ai soci della società La RA (non ricordo esattamente quali documenti) e io riferii al , ma TE lui mi disse di lasciar perdere e si impegnò a venire in officina per l'emissione della fattura e il pagamento mediante assegni. Poi però non è venuto più in officina, ha telefonato varie TE volte per dire che sarebbe venuto per risolvere la situazione, ma poi non è accaduto e i miei commercialisti mi hanno suggerito di emettere comunque la fattura”;
- con riguardo all'articolato 11 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto: “è vero, come già riferito”.
Va anzitutto rilevato che le dichiarazioni della teste risultano esaustive e attendibili, Testimone_1 considerata la diretta conoscenza dei fatti riferiti.
Non può del resto ritenersi che la teste sia incapace a testimoniare o inattendibile in Testimone_1 quanto moglie (peraltro, in regime di separazione dei beni) e collaboratrice dell'opposto, atteso che:
- “non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (cfr. Cass.
31570/2019, che richiama Cass. 25358/2015 e 1109/2006; nello stesso senso, Cass. 18784/2016,
4202/2011 e 25549/2007);
- l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 c.p.c., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (cfr., fra tante, Cass. 1660/2020, 12092/2017,
20711/2015 e 2075/2013) e ciò vale, a maggior ragione, anche per il mero collaboratore.
Dunque, dalle esaustive e attendibili dichiarazioni della teste si evince, in primo Testimone_1 luogo, che l'opponente ha ordinato, a suo nome, gli pneumatici indicati nella fattura prodotta in sede monitoria e ha chiesto di emettere la fattura a suo nome (cfr. risposte agli articolati 2-3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto).
Risulta perciò smentita la tesi (sostenuta dall'opponente) secondo la quale il rapporto contrattuale sarebbe intercorso fra l'opposto e la società “La RA” (all'epoca proprietaria del trattore sul quale, secondo l'opponente, dovevano essere montati gli pneumatici), considerato altresì che per come riferito dalla teste Testimone_1
- l'opponente ha (sempre a suo nome) richiesto un finanziamento alla OM;
- solo dopo il rigetto della richiesta da parte della OM, l'opponente ha indicato, come mera “società di appoggio che usufruisse del finanziamento”, la società “La RA”;
- a seguito della richiesta di ulteriori documenti da parte della OM, l'opponente ha detto
“di lasciar perdere” e si è impegnato “a venire in officina per l'emissione della fattura e il pagamento mediante assegni”.
D'altro canto, l'opponente non ha formulato richieste istruttorie volte a dimostrare di essere intervenuto nell'acquisto delle gomme in nome e per conto della società “La RA”, anziché in proprio, e non ha neppure prodotto documenti rilevanti sotto questo profilo.
In secondo luogo, la teste ha confermato che l'opponente aveva ritirato la macchina Testimone_1 agricola sulla quale l'opposto aveva montato gli pneumatici indicati nella fattura prodotta in sede monitoria (cfr. risposta all'articolato 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opposto); inoltre, la teste ha riferito di aver emesso il buono di consegna Testimone_1
(allegato alle note di trattazione scritta dell'opposto del 21/11/2020) dal quale risulta la consegna all'opponente dei predetti pneumatici.
Alla luce di quanto sopra, può dunque ritenersi che l'opposto abbia dimostrato la sussistenza di un rapporto contrattuale con l'opponente, nonché l'esecuzione delle prestazioni in favore dell'opponente, con conseguente infondatezza dei primi due motivi di opposizione.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha dedotto:
- di aver venduto all'opposto quattro pneumatici usati;
- di aver noleggiato all'opposto, per un periodo di tre giorni, un trattore da esporre ad una fiera di settore;
- di aver emesso la fattura n. 6 del 20/3/2020 per euro 3.660,00; - che tale importo non era stato corrisposto dall'opposto e doveva perciò essere valutato in compensazione.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto evidenziato che, venendo in rilievo un fatto (parzialmente) estintivo del credito azionato dall'opposto, gravava sull'opponente l'onere di fornire la relativa prova.
Orbene, l'opponente ha chiesto di provare per testi:
- “che il sig. ha noleggiato al sig. il proprio trattore ai fini TE Controparte_1 dell'esposizione alla Fiera agroalimentare organizzata a Canicattini Bagni nei giorni dal 13 al 15 aprile 2018” (cfr. articolato 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.);
- “che, contestualmente al noleggio del trattore, il sig. ha provveduto alla vendita in TE favore del sig. di n. 4 gomme usate” (cfr. articolato 2 della memoria ex art. 183, comma CP_1
6, n. 2 c.p.c.);
- “che il relativo credito vantato dal sig. per il predetto noleggio e per la vendita delle TE gomme usate è rimasto insoluto” (cfr. articolato 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
All'udienza del 22/2/2022 il teste (che ha lavorato per l'opponente nel 2018 e, Testimone_2 occasionalmente, fino a metà 2019) ha dichiarato:
- con riguardo all'articolato 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opponente: “nel
2018 ha noleggiato a un trattore New AN TM140 (non ricordo la targa), TE CP_1 di proprietà del , per un'esposizione di gomme a Canicattini, se non ricordo male. Non TE ricordo il periodo preciso, forse è successo dopo l'estate del 2018”;
- con riguardo all'articolato 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opponente: “è vero. Come ho detto, all'epoca dei fatti lavoravo per e sono andato pure io a portare le TE gomme vicino OD (fra OD e se non ricordo male), dove ha un Parte_2 CP_1 deposito nel quale cambia le gomme”;
- con riguardo all'articolato 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opponente: “non so dire quale fosse il credito di per il noleggio. Non so dire se abbia TE CP_1 provveduto al pagamento”.
D'altro canto, all'udienza del 22/11/2022 la teste ha dichiarato: Testimone_1
- con riguardo all'articolato 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opponente: “non
è stato un noleggio, il sig. ha prestato gratuitamente a mio marito il trattore per questa TE esposizione. Ero presente in ufficio quando il sig. è arrivato, ha proposto il prestito TE gratuito del trattore e si è impegnato a lavare il trattore e a portarlo in fiera. È prassi che, quando ci sono fiere, invitiamo i clienti a partecipare alle esposizioni con i loro mezzi e con le gomme già acquistate”;
- con riguardo all'articolato 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opponente: “non
è vero che il ha venduto a mio marito 4 gomme usate. Piuttosto il ha portato TE TE nell'officina di mio marito 4 gomme usate affinché mio marito eventualmente le vendesse per suo conto. Ma non sono mai state vendute, anche a causa dei contrasti che si sono creati fra le parti, e quindi sono rimaste in deposito. Io ero presente in officina quando il ha portato le 4 TE gomme usate e ha chiesto a mio marito di venderle per suo conto. Le gomme erano in precarie condizioni e in particolare una doveva essere riparata, ma non l'abbiamo riparata sempre a causa dei contrasti fra le parti”;
- con riguardo all'articolato 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dell'opponente: “non
è stato pattuito alcun noleggio e, come già detto, non è vero che il ha venduto a mio TE marito gomme usate”.
Dunque, è vero che il teste ha riferito: Testimone_2
- che l'opponente aveva noleggiato all'opposto un trattore e aveva venduto all'opposto alcune gomme;
- di aver portato le gomme presso il deposito dell'opposto.
Deve però notarsi che:
- il teste non ha dichiarato di aver assistito alla conclusione dei (presunti) contratti di Testimone_2 noleggio del trattore e di vendita delle gomme;
- in ogni caso, il teste non ha precisato le ragioni per le quali era a conoscenza della Testimone_2 conclusione di tali (presunti) contratti;
- peraltro, il teste non era a conoscenza dei corrispettivi pattuiti in relazione a tali Testimone_2
(presunti) contratti.
Ne segue che le dichiarazioni del teste risultano generiche e non pienamente Testimone_2 attendibili, in assenza di una diretta conoscenza dei fatti riferiti e considerate anche le numerose espressioni dubitative utilizzate (“se non ricordo male”, “non ricordo il periodo preciso”, “forse”,
“se non ricordo male”).
D'altro canto, la teste ha dichiarato di essere stata presente quando: Testimone_1
- l'opponente aveva prestato gratuitamente all'opposto il trattore per l'esposizione (e, dunque, non aveva noleggiato all'opposto il trattore);
- l'opponente aveva portato le gomme e aveva chiesto all'opposto di venderle per suo conto (e, dunque, non aveva venduto all'opposto le gomme).
Ne segue che le dichiarazioni della teste (volte ad escludere la conclusione dei Testimone_1 contratti di noleggio e di compravendita) risultano maggiormente esaustive e attendibili, considerata la diretta conoscenza dei fatti riferiti.
A fronte di quanto sopra, deve perciò ritenersi che l'opponente (pur avendone l'onere) non abbia dimostrato di aver stipulato con l'opposto i contratti di noleggio e di compravendita dai quali sarebbe derivato il
contro
-credito opposto in (parziale) compensazione, con conseguente infondatezza del terzo motivo di opposizione.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2076/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara definitivamente TE esecutivo il decreto ingiuntivo n. 524/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11-13/5/2020;
2) condanna al pagamento, in favore di (quale titolare della TE Controparte_1 ditta ”), delle spese processuali, che liquida in euro Controparte_2
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 19 febbraio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo