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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 512/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN ED, Presidente
BLASI CA MARIA, Relatore
LE AO, IC
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6122/2022 depositato il 25/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 537/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 26/04/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011402697-2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF021402694-2018 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Chiede di accogliere l'appello con riforma (parziale) della sentenza di primo grado. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato:
(non costituiti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_2 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento TKF021402694-2018 emesso e notificato dall'ADE di Latina, a mezzo del quale, per l'anno d'imposta 2013, le è stato contestato un maggior reddito di € 116.198,51, derivante dall'omessa contabilizzazione di corrispettivi.
Dall'accertamento societario trae origine altro accertamento, il TKF011402697/2018, emesso dall'Ufficio controlli della DP di Latina in capo al Sig. Resistente_1, socio della “Resistente_2 SRL” nella misura del 99%.
L'accertamento elevato in capo al socio è stato oggetto di autonoma impugnazione.
La Società con il ricorso ha contestato:
1. Violazione dell'art. 164 TUIR in merito al rilievo concernente l'indebita deduzione del costo di € 2.206,00 contabilizzato nel conto "carburanti e lubrificanti parz. Ded.".
2. Violazione dell'art. 32 D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 51 D.P.R. n. 633/72 per errata valutazione delle operazioni bancarie poste in essere.
3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990: vizio di motivazione dell'accertamento in ordine alla determinazione dei corrispettivi “scontrinati”.
4. L'illegittimità dell'accertamento nella parte in cui accerta una maggiore IVA per € 21.348,00.
5. L'illegittimità delle sanzioni.
Si è costituita in giudizio l'ADE, che ha contrapposto le sue motivazioni e le sue tesi a quelle attoree ed ha richiesto il rigetto dei ricorsi.
La Corte di primo grado ha accolto i ricorsi riuniti, nei termini e nei limiti della motivazione, compensando le spese.
Motivi di appello
Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. - Errata valutazione dei fatti di causa nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la società ricorrente ha ben delineato e spiegato che la differenza tra ricavi accertati e ricavi dichiarati emersa a sfavore della farmacia è di € 27.276,47 e non di € 137.948,51 come accertato dall'Ufficio - Motivazione apparente
Il giudice di primo grado, nella motivazione della decisione di parziale accoglimento del ricorso, ha avallato le richieste di parte, relative all'abbattimento da € 116.198,51 ad € 26.494,57 del rilievo relativo all'omessa contabilizzazione dei ricavi.
Ebbene, il giudice ha commesso un errore di valutazione. Si ritiene che non sia stata superata l'incongruenza riscontrata dai verificatori tra le chiusure giornaliere dei misuratori fiscali ed il registro dei corrispettivi.
In conclusione, relativamente al rilievo di cui sopra, i corrispettivi non ancora giustificati da riprendere a tassazione risultano complessivamente pari ad € 139.374,49 (lordo IVA), di cui € 23.484,98 da imputare alla
D.I. per il periodo 1/01 — 10/03 e da imputare alla società per il restante periodo di imposta. E' doveroso porre l'attenzione sul fatto che la Commissione motiva adeguatamente le parti in cui rigetta il ricorso (avendole evidentemente ben compreso), spiegando le ragioni della propria decisione (vedi sentenza parte motiva, capoverso III, IV, V, VI, VII e IX).
La parte sfavorevole contenuta nell'(unico) capoverso VIII, va censurata per motivazione apparente. Ed infatti, il giudice altro non ha fatto che “copiare e incollare” l'elenco puntato e numerato di pagina 12 delle memorie di Parte, un “copia e incolla” che ha inficiato la motivazione perché, di questo, alcuna valutazione critica è stata fatta dal giudice.
Giova precisare che il giudice ben può, per economia di scrittura, riprendere dei passaggi dagli atti processuali, ma poi, deve farne "proprio" il contenuto fornendo un "commento" critico: solo così si può parlare di "motivazione significativa", diversamente ci si trova di fronte ad una "motivazione apparente".
La parte appellata non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
Con l'unico motivo, l'Ufficio solleva la questione della motivazione apparente in relazione al punto della sentenza di primo grado che ha dato ragione ai ricorrenti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la motivazione è apparente quando è carente del "minimo costituzionale" ex art. 111, comma 6, Cost. ossia se il testo della decisione, pur essendo graficamente presente, è privo di un reale contenuto logico-giuridico, impedendo di comprendere il percorso intellettivo seguito dal giudice per giungere a quella conclusione. Le ipotesi elaborate concernono la motivazione incomprensibile, se contiene argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere la ratio decidendi, oppure frutto di adesione acritica, se si limita a richiamare le tesi di una parte senza analizzare le contestazioni della controparte, o infine di stile, se utilizza frasi standard e generiche, che potrebbero applicarsi a qualsiasi altra causa.
Nel caso di specie, l'Ufficio lamenta, sostanzialmente, un'adesione acritica, dato che a suo dire "il giudice altro non ha fatto che “copiare e incollare” l'elenco puntato e numerato di pagina 12 delle memorie di Parte". Peraltro, l'appellante mitiga poi tale presa di posizione, riconoscendo che "il giudice ben può, per economia di scrittura, riprendere dei passaggi dagli atti processuali, ma poi, deve farne "proprio" il contenuto fornendo un "commento" critico".
Al riguardo, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione si è recentemente espressa sui vizi motivazionali con l'ordinanza n. 10611 depositata il 23 aprile 2025, così precisando: "Giova rammentare che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell'inosservanza del cd. “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nei casi di “mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico”, di
“contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” e di motivazione “perplessa od incomprensibile” o
“apparente”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della stessa. Siffatte anomalie si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 132, comma 2, n. 4) c.p. c., norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell'art. 36, comma 2, n. 4) del D.Lgs. n.
546 del 1992. Per produrre il descritto effetto invalidante, esse devono emergere dal testo della sentenza medesima, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014)".
Nel caso di specie, dal testo della sentenza nessuna di tali anomalie sembra emergere. Anche perché, come la stessa Agenzia specifica, il carattere dell'apparenza viene attribuito non a tutta la motivazione, ma solo al capoverso VIII, quello favorevole ai ricorrenti. Una tesi curiosa, che così si contraddice, riconoscendo, in sostanza, che le argomentazioni dell'Ufficio non sono state affatto ignorate, ma vagliate criticamente, e ritenute in alcuni casi fondate, e in altri no. Ciò porta ad escludere l'esistenza della lamentata adesione acritica alla tesi dei contribuenti.
Nel merito, questo Collegio osserva che il convincimento del giudice di primo grado viene corroborato valutando la portata, sul presente giudizio, dell'intervento legislativo operato sull'onere della prova mediante l'introduzione del comma 5-bis nell'art. 7 D.Lgs. 546/92. Tale novella precisa l'obbligo motivazionale
"circostanziato e puntuale" in giudizio da parte dell'amministrazione finanziaria.
Ciò considerato, a maggior ragione la tesi dell'Ufficio nel caso in esame non risulta convincente, perché generica e carente di logica, sotto il profilo della contraddittorietà, laddove, da un lato, dà atto della peculiarità dei criteri di rilevazione dei ricavi delle farmacie, per cui l'incidenza dei corrispettivi sospesi in relazione alle vendite di farmaci soggetti a ticket è quantitativamente importante, con l'ovvio postulato della normalità della non coincidenza tra quanto indicato giornalmente dai verificatori fiscali e dal registro dei corrispettivi;
e dall'altro ritiene, senza fornire particolari spiegazioni, "che non sia stata superata l'incongruenza riscontrata dai verificatori tra le chiusure giornaliere dei misuratori fiscali ed il registro dei corrispettivi". La decisione di primo grado va dunque integralmente confermata.
2. Le spese processuali non vengono liquidate, stante la mancata costituzione degli appellati.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 11
visti gli artt. 52 e ss. D.Lgs. n. 546/92
rigetta l'appello; nulla sulle spese.
Roma, 12/11/2025
Il IC estensore
LU MA BL
Il Presidente Federico Sorrentino
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN ED, Presidente
BLASI CA MARIA, Relatore
LE AO, IC
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6122/2022 depositato il 25/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 537/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 26/04/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011402697-2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF021402694-2018 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Chiede di accogliere l'appello con riforma (parziale) della sentenza di primo grado. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato:
(non costituiti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_2 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento TKF021402694-2018 emesso e notificato dall'ADE di Latina, a mezzo del quale, per l'anno d'imposta 2013, le è stato contestato un maggior reddito di € 116.198,51, derivante dall'omessa contabilizzazione di corrispettivi.
Dall'accertamento societario trae origine altro accertamento, il TKF011402697/2018, emesso dall'Ufficio controlli della DP di Latina in capo al Sig. Resistente_1, socio della “Resistente_2 SRL” nella misura del 99%.
L'accertamento elevato in capo al socio è stato oggetto di autonoma impugnazione.
La Società con il ricorso ha contestato:
1. Violazione dell'art. 164 TUIR in merito al rilievo concernente l'indebita deduzione del costo di € 2.206,00 contabilizzato nel conto "carburanti e lubrificanti parz. Ded.".
2. Violazione dell'art. 32 D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 51 D.P.R. n. 633/72 per errata valutazione delle operazioni bancarie poste in essere.
3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990: vizio di motivazione dell'accertamento in ordine alla determinazione dei corrispettivi “scontrinati”.
4. L'illegittimità dell'accertamento nella parte in cui accerta una maggiore IVA per € 21.348,00.
5. L'illegittimità delle sanzioni.
Si è costituita in giudizio l'ADE, che ha contrapposto le sue motivazioni e le sue tesi a quelle attoree ed ha richiesto il rigetto dei ricorsi.
La Corte di primo grado ha accolto i ricorsi riuniti, nei termini e nei limiti della motivazione, compensando le spese.
Motivi di appello
Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. - Errata valutazione dei fatti di causa nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la società ricorrente ha ben delineato e spiegato che la differenza tra ricavi accertati e ricavi dichiarati emersa a sfavore della farmacia è di € 27.276,47 e non di € 137.948,51 come accertato dall'Ufficio - Motivazione apparente
Il giudice di primo grado, nella motivazione della decisione di parziale accoglimento del ricorso, ha avallato le richieste di parte, relative all'abbattimento da € 116.198,51 ad € 26.494,57 del rilievo relativo all'omessa contabilizzazione dei ricavi.
Ebbene, il giudice ha commesso un errore di valutazione. Si ritiene che non sia stata superata l'incongruenza riscontrata dai verificatori tra le chiusure giornaliere dei misuratori fiscali ed il registro dei corrispettivi.
In conclusione, relativamente al rilievo di cui sopra, i corrispettivi non ancora giustificati da riprendere a tassazione risultano complessivamente pari ad € 139.374,49 (lordo IVA), di cui € 23.484,98 da imputare alla
D.I. per il periodo 1/01 — 10/03 e da imputare alla società per il restante periodo di imposta. E' doveroso porre l'attenzione sul fatto che la Commissione motiva adeguatamente le parti in cui rigetta il ricorso (avendole evidentemente ben compreso), spiegando le ragioni della propria decisione (vedi sentenza parte motiva, capoverso III, IV, V, VI, VII e IX).
La parte sfavorevole contenuta nell'(unico) capoverso VIII, va censurata per motivazione apparente. Ed infatti, il giudice altro non ha fatto che “copiare e incollare” l'elenco puntato e numerato di pagina 12 delle memorie di Parte, un “copia e incolla” che ha inficiato la motivazione perché, di questo, alcuna valutazione critica è stata fatta dal giudice.
Giova precisare che il giudice ben può, per economia di scrittura, riprendere dei passaggi dagli atti processuali, ma poi, deve farne "proprio" il contenuto fornendo un "commento" critico: solo così si può parlare di "motivazione significativa", diversamente ci si trova di fronte ad una "motivazione apparente".
La parte appellata non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
Con l'unico motivo, l'Ufficio solleva la questione della motivazione apparente in relazione al punto della sentenza di primo grado che ha dato ragione ai ricorrenti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la motivazione è apparente quando è carente del "minimo costituzionale" ex art. 111, comma 6, Cost. ossia se il testo della decisione, pur essendo graficamente presente, è privo di un reale contenuto logico-giuridico, impedendo di comprendere il percorso intellettivo seguito dal giudice per giungere a quella conclusione. Le ipotesi elaborate concernono la motivazione incomprensibile, se contiene argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere la ratio decidendi, oppure frutto di adesione acritica, se si limita a richiamare le tesi di una parte senza analizzare le contestazioni della controparte, o infine di stile, se utilizza frasi standard e generiche, che potrebbero applicarsi a qualsiasi altra causa.
Nel caso di specie, l'Ufficio lamenta, sostanzialmente, un'adesione acritica, dato che a suo dire "il giudice altro non ha fatto che “copiare e incollare” l'elenco puntato e numerato di pagina 12 delle memorie di Parte". Peraltro, l'appellante mitiga poi tale presa di posizione, riconoscendo che "il giudice ben può, per economia di scrittura, riprendere dei passaggi dagli atti processuali, ma poi, deve farne "proprio" il contenuto fornendo un "commento" critico".
Al riguardo, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione si è recentemente espressa sui vizi motivazionali con l'ordinanza n. 10611 depositata il 23 aprile 2025, così precisando: "Giova rammentare che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell'inosservanza del cd. “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nei casi di “mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico”, di
“contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” e di motivazione “perplessa od incomprensibile” o
“apparente”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della stessa. Siffatte anomalie si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 132, comma 2, n. 4) c.p. c., norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell'art. 36, comma 2, n. 4) del D.Lgs. n.
546 del 1992. Per produrre il descritto effetto invalidante, esse devono emergere dal testo della sentenza medesima, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014)".
Nel caso di specie, dal testo della sentenza nessuna di tali anomalie sembra emergere. Anche perché, come la stessa Agenzia specifica, il carattere dell'apparenza viene attribuito non a tutta la motivazione, ma solo al capoverso VIII, quello favorevole ai ricorrenti. Una tesi curiosa, che così si contraddice, riconoscendo, in sostanza, che le argomentazioni dell'Ufficio non sono state affatto ignorate, ma vagliate criticamente, e ritenute in alcuni casi fondate, e in altri no. Ciò porta ad escludere l'esistenza della lamentata adesione acritica alla tesi dei contribuenti.
Nel merito, questo Collegio osserva che il convincimento del giudice di primo grado viene corroborato valutando la portata, sul presente giudizio, dell'intervento legislativo operato sull'onere della prova mediante l'introduzione del comma 5-bis nell'art. 7 D.Lgs. 546/92. Tale novella precisa l'obbligo motivazionale
"circostanziato e puntuale" in giudizio da parte dell'amministrazione finanziaria.
Ciò considerato, a maggior ragione la tesi dell'Ufficio nel caso in esame non risulta convincente, perché generica e carente di logica, sotto il profilo della contraddittorietà, laddove, da un lato, dà atto della peculiarità dei criteri di rilevazione dei ricavi delle farmacie, per cui l'incidenza dei corrispettivi sospesi in relazione alle vendite di farmaci soggetti a ticket è quantitativamente importante, con l'ovvio postulato della normalità della non coincidenza tra quanto indicato giornalmente dai verificatori fiscali e dal registro dei corrispettivi;
e dall'altro ritiene, senza fornire particolari spiegazioni, "che non sia stata superata l'incongruenza riscontrata dai verificatori tra le chiusure giornaliere dei misuratori fiscali ed il registro dei corrispettivi". La decisione di primo grado va dunque integralmente confermata.
2. Le spese processuali non vengono liquidate, stante la mancata costituzione degli appellati.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 11
visti gli artt. 52 e ss. D.Lgs. n. 546/92
rigetta l'appello; nulla sulle spese.
Roma, 12/11/2025
Il IC estensore
LU MA BL
Il Presidente Federico Sorrentino