Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONELA CORTE SUD: 1 1 3 6/02 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL M. POLO ALIAN Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 2888/99 D'ANGELO Consigliere Dott. Bruno 4493/99 Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Cron.2829 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Rep. DE MATTEI - Rel. Consigliere Ud. 04/10/01 Dott. Aldo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MORIELLI VINCENZO, TODARO ANTONIO, CANTARINI LUIGI, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ER MA;
2001 - intimato 3758 e sul 2° ricorso n° 04493/99 proposto da: -1- ER MA, gia elettivamente domiciliato in Por Cot to Riente op ROMA VIA ALBERICO II 33 presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, le da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, helo de Insieme rappresentato e difer Hall'avvocato BERSANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avversO la sentenza n. 218/98 del Tribunale di CREMA, depositata il 24/10/98 R.G.N. 119/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CANTARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per previa riunione dei ricorsi, rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale, in subordine remissione dell'incidentale alle Sezioni Unite. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 13/24 ottobre 1998 n. 218 il Tribunale di Crema, in riforma della sentenza pretorile, ha condannato 1'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, a corrispondere a SI TI la somma di £. 12.881.493, a titolo di trattamento di fine rapporto non corrisposto dall'ex datore di lavoro ER IT, insolvente, oltre interessi legali dal 24.1.1995, data della domanda amministrativa, nonché le spese di entrambi i gradi di giudizio. Il Tribunale ha ritenuto che il lavoratore si fosse sufficientemente attivato per aggredire i beni di ER IT A84 prima di inoltrare la richiesta di liquidazione del TFR negativo, la all'INPS, avendo esperito, con esito esecuzione mobiliare. immobiliare iniziata dalla Casa Quanto all'esecuzione Rurale ed Artigiana di Buffalora d'Adda, nella quale il SI non si era inserito, il Tribunale ha enunciato il principio di diritto secondo cui la condizione richiesta n. 297 (e dal 5° comma dell'art. 2 Legge 29 maggio 1982, cioè, che a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo al trattamento di fine rapporto, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto in parte insufficienti) è realizzata non solo quando la procedura esecutiva risulti 1 esperita, ma anche quando vi è la certezza giuridica dell' esito negativo della procedura iniziata da terzi;
nella specie ha rilevato, con attenta ricostruzione dei fatti, che il ricavato della vendita dei beni immobili esecutati dalla Cassa Rurale è stato sufficiente a pagare le spese della procedura ed a soddisfare, solo in parte, i crediti ipotecari del creditore procedente;
ne ha dedotto l'inutilità dell'inserimento del credito di lavoro del SI, il quale, pur essendo privilegiato, andava posposto al credito ipotecario e sarebbe rimasto sicuramente insoddisfatto. AX4 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, dolendosi, con unico motivo, del principio di diritto testé riportato. L' intimato si è costituito con controricorso, resistendo e proponendo ricorso incidentale sulla decorrenza degli interessi legali e sul mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria. Motivi della decisione Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con unico motivo di ricorso il ricorrente Istituto, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 1982, n. 297 e vizio di comma 5, Legge 29 maggio 2 motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficiente l'esperimento della sola procedura esecutiva mobiliare e la certezza dell'esito negativo di quella immobiliare, laddove l'art. 2 5° comma L. 297/1982 richiederebbe l'esperimento effettivo di tutte le procedure esecutive. Aggiunge poi che il Tribunale è incorso in errore di insolvente risultafatto, perché la datrice di lavoro ancora proprietaria per la metà di un immobile in Lodi, ereditaria, trascritta il pervenuto per successione all'assegnazione dei beni 13.8.1992, successivamente immobili esecutati alla Cassa rurale, avvenuta il 29.1.1992. Il motivo non è fondato. Questa Corte ha già statuito che "A norma dell'art. 2, commi dal primo al settimo, della legge 29 maggio 1982, n. qualora il datore di lavoro sia un imprenditore 297, commerciale soggetto alle disposizioni di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il lavoratore, per potere ottenere l'immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla domanda) del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l'I.N.P.S., deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, anche lo stato di insolvenza in cui versa 3 quest'ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento ° della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore); viceversa, qualora non sia possibile l'applicazione della legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva di cui all'art. 1 del R.D. n. 267 del 1942, il lavoratore, allo scopo sopra indicato, oltre alla prova dell'avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in Ази tutto о in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non è concorsuali e deve, soggetto alle procedure esecutive diversa presunzione inoltre, dimostrare, in base alla (l'esperimento di una legale pure prevista dalla legge procedura esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore (Cass. Sez. Lav., sent. n. 3511 del 09-03-2001). Nella decisione citata la Corte ha cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto necessario che il lavoratore si attivasse, se non in tutti i distretti della Repubblica dove sono conservati i pubblici registri immobiliari, almeno in quello di nascita, di residenza, e di svolgimento dell'attività imprenditoriale del datore di lavoro insolvente. E pur essendo quella pronuncia 4 focalizzata sull'analisi comparativa della disciplina legale relativa alla esecuzione concorsuale e a quella individuale, per dedurne il principio di diritto che, come nella prima non è necessario attendere la chiusura del procedimento concorsuale, così nella seconda non è necessario attendere il compimento della procedura esecutiva, tuttavia enuncia altresì il principio, valido nella presente fattispecie, secondo cui quello che la Legge 29 maggio 1982, n. 297 richiede è che il lavoratore dimostri di avere proceduto, in modo serio ed adeguato, all'esperimento della esecuzione forzata individuale, non Ази importa se mobiliare, immobiliare o presso terzi. Il principio va condiviso e ribadito anche in relazione alla presente fattispecie. Come risulta dalla stessa analisi sintattica del testo letterale della norma, la condizione che il comma 5 dell'art. 2 Legge 29 maggio 1982, n. 297 richiede è che le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, il che viene appurato attraverso l'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo al trattamento di fine rapporto. Anche 1' interpretazione funzionale milita nello stesso senso. Il codice di procedura prevede tre tipi di mobiliare, immobiliare e pressoprocedimento esecutivo: terzi. Si deve escludere che il lavoratore abbia l'onere di 5 esperire comunque quest'ultimo, perché normalmente egli non conosce i crediti del datore di lavoro proprio debitore nei confronti di terzi. Si deve escludere che abbia l'onere di esperire l'esecuzione immobiliare presso tutti capoluoghi dove sono conservati i registri immobiliari, che è l'unico modo di conoscere le proprietà immobiliari dal datore di lavoro (0 addirittura, come giustamente denunciato dal Procuratore Generale, all'estero, dove ben potrebbe il debitore possedere beni). Tutto ciò renderebbe estremamente Asy difficile per il lavoratore realizzare il proprio credito 36 cost.,retributivo, tutelato dall'art. contro l'intenzione del legislatore, che con le disposizioni in esame ha inteso proprio agevolare la soddisfazione di quel diritto, attraverso il fondo di garanzia, per il quale è prevista la possibilità di rivalsa sul datore di lavoro. Si deve concludere che il lavoratore ha l'onere di esperire quella esecuzione forzata che, nelle circostanze date, appare possibile ed utile allo scopo, seria ed adeguata, e non tutte le procedure esecutive disciplinate dal codice di procedura. Il principio di diritto enunciato dal giudice del merito, secondo cui il lavoratore non aveva nella specie l'onere di inserirsi in una procedura esecutiva immobiliare sicuramente incapiente, è quindi corretto, ed avendo egli 6 accertato in maniera adeguatamente motivata che la procedura esecutiva mobiliare esperita aveva le caratteristiche di serietà ed adeguatezza, il ricorso principale va respinto. Né in contrario può essere invocato il precedente di cui alla sent.
3.12.1999 n. 13532 di questa Corte, relativo alla diversa fattispecie di mancato esperimento di qualsiasi tipo di procedura esescutiva. Tale esito rende irrilevante la questione di illegittimità costituzionale, sollevata dal resistente, dell'art. 2 comma 5 legge 29 maggio 1982, n. 297, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 36 Cost., ove interpretato nel senso che esso prescriva al lavoratore di esperire tutte le procedure esecutive previste Ази dalla legge e di compiere un'indagine completa ed esaustiva sui beni mobili, immobili e sui crediti del datore di lavoro in Italia e all'estero. Con i due motivi di ricorso incidentale il lavoratore deducendo violazione e falsa applicazione degli ricorrente, artt. 2 Legge 29 maggio 1982, n. 297, 429 3° comma c.p.c., 150 d.a.c.p.c. (art. 360, nn. 3 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza degli legali dalla data della domanda amministrativainteressi 24.1.1995, anziché dalla cessazione del rapporto, avvenuta il 2.12.1986, e nella parte in cui non ha riconosciuto la rivalutazione monetaria. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. Come già ripetutamente statuito da questa Corte In materia di trattamento di fine rapporto, la riforma di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297 ha ribadito e rafforzato la di tale prestazione, giàconnotazione retributiva costituente jus receptum" sulla base della giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, contemporaneamente evidenziando e disciplinando la concorrente natura di risparmio forzoso dell'accantonamento operato a favore del lavoratore (cosi, implicitamente dando riconoscimento alla circostanza che tra le ragioni del mantenimento Azy dell'istituto del trattamento di fine rapporto vi sono anche considerazioni di politica economica generale, e in particolare l'esigenza di non far venire meno una fonte importante di finanziamento delle imprese); conseguentemente, in sede di disciplina del relativo Fondo di garanzia, il legislatore, in attuazione anche della direttiva costituzionale sulla tutela del risparmio (art. 47, primo comma, Cost.), ha delineato un sistema diretto a garantire nella maniera più ampia ed efficace possibile la soddisfazione integrale dei diritti maturati, dando luogo ad una speciale forma di assicurazione sociale in cui l'interesse del lavoratore è conseguito non attraverso l'erogazione di un'autonoma indennità, ma mediante l'assunzione, in caso di insolvenza del datore di lavoro, della responsabilità solidale per l'erogazione del 8 trattamento di fine rapporto da parte dell'istituto previdenziale indicato come competente dalla legge, cosi, che sia garantita, mediante tale accollo cumulativo ex lege", l'identità delle prestazioni rispetto a quelle dovute in base alla disciplina lavoristica, anche dal punto di vista di quegli accessori, quali gli interessi e la rivalutazione, che per i crediti di lavoro costituiscono parte integrante del credito principale e che devono essere riconosciuti anche dal Fondo di garanzia dal giorno della maturazione del t.f.r. al saldo (Cass. sent. 23-3-2001 n. 4261). La identità di natura sostanziale comporta che il debito del Fondo di garanzia resta assoggettato alla disciplina dell'art. 429 cod. proc. civ., ed il fondo è pertanto obbligato a corrispondere ai lavoratori, senza necessità di allegazione e di prova del cosiddetto maggior danno, la rivalutazione monetaria, alla quale si sommano gli interessi (Cass. sent. n. 5043 del 24-05-1994; Cass. sent. n. 14761 del 30-12-1999). Poiché il credito in questione risale al 1986, ed è in unica soluzione, non vengono in considerazione nella presente causa i problemi interpretativi delle leggi successivamente intervenute sulla materia. Il ricorso principale va pertanto respinto, mentre va accolto quello incidentale. 9 Sussistono i presupposti di legge previsti dall'art. 384 c.p.c., come modificato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (accoglimento del ricorso per violazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto), perché questa Corte decida la controversia nel merito. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono oltre L. tre milioni perliquidate in L. onorari di avvocato. La carte:
p.q.m.
riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale e, decidendo nel merito, condanna l'Inps a pagare sulla somma capitale la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal 3.12.1986. Condanna il ricorrente principale a pagare le spese del presente giudizio (1154937€ " liquidate in L.57.000 (29,44 €) oltre L. tre milioni per Boer e pesto, da lithage, in favore deck aw;
antilla Laonorari di avvocato , secoue audi atan- далі consiglio della Così deciso in Roma, nella camera di Sezione Lavoro, il 4 ottobre 2001. Il Presidente;
Vincenzo Miles Il Consigliere Estensore;
Aldo De Marcia Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 29 GEN. 2002 SSA . TO A oggi, I , T D 3 RT Prev\tfr-fondo garanzia-mancato esper proc es KA 3 STA QMCELLIERE 5 ELL'A I SPE LL . O N O P RG 2888+4493/1999 B N IM D 3 G SI -7 O A -8 D SEN A 1 D E 1 T , E I SEN A E O ISTR G ITTO E G E G L IR E R 10 D A L O L E D