Sentenza 15 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5433 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALL O0 54 33 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI C Oggetto teeritu coalie dat perkagub SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario - Presidente- SPADONE R.G.N. 21138/99 Cron..16329 Dott. Olindo Consigliere- SCHETTINO Rep. 1218 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.20/02/02 - Dott. Francesco AO FIORE Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. Sole SEN TENZA per diritti € 1s sul ricorso proposto da: DER1.8 APR 2002 NG PA, GA NA IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 6, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, difesi dall'avvocato ANDREA BAMBINA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
DI RA NA;
intimata CORTE SUPR UFFICIO COPIE la sentenza n. 211/99 del Tribunale di avverso Richiesta copia studi dal Sig. ROXANELY TRAPANI, depositata il 07/05/99; 2per diritti 1,S.F udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 NGV 2002 268 udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott . Francesco -1- AO FIORE;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI, per delega dell'Avv.BAMBINA depositata in udienza, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata 1'8 gennaio 1988, AO ON e AN RI MA convenivano in giudizio AN Di NO chiedevanoe che, sul di lei fondo, in Alcamo, si costituisse una servitù di passaggio a favore del loro fondo, contiguo ed intercluso, acquistato nel 1982. AN Di NO si costituiva e resisteva alla domanda. Al contempo, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna delle controparti al risarci- mento del danno prodotto dall'illecito sbancamento di parte del suo fondo. Con sentenza del 12/17 gennaio 1995, il Pretore di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, rigettava la domanda degli attori ed accoglieva invece quella della convenuta. AO ON interponeva gravame, cui resisteva AN Di NO. AN RI MA era contumace. Con sentenza del 22 febbraio/7 maggio 1999, il Tribunale di Trapani, in parziale accoglimento del gravame, rigettava la domanda di risarcimento del danno, proposta da AN Di NO, e confermava nel resto la decisione di primo grado. In particolare, per quel che ancora rileva, il 3 Tribunale disconosceva il preteso diritto alla costituzione di servitù di passaggio sul fondo della Di NO, essendo stato accertato dal consulente tecnico d'ufficio che il fondo del ON e della MA era divenuto intercluso per effetto della alienazione a titolo oneroso, che del medesimo fondo tale GI IC aveva operato a favore di questi ultimi. Tale fondo, infatti, sito in Alcamo, iscritto in catasto, al foglio 8, particella 908, era collegato con altro fondo, al £ foglio 8, particella 633, anch'esso di proprietà del IC e con uscita sulla via pubblica attra- verso strada in terra battuta. Ne conseguiva che il ON e la MA avrebbero potuto agire nei confronti del loro dante causa, il IC, al fine di ottenere il passaggio coattivo ex art. 1054 C.C., così escludendosi la possibilità di richiede- re analogo passaggio nei confronti della Di Grazia- no, ai sensi dell'art. 1051 c.c.. Per la cassazione di tale sentenza, AO ON e AN RI MA hanno proposto ricorso in forza di due motivi. AN Di NO, cui il ricorso è stato notificato X il 10 novembre 1999, non ha svolto alcuna difesa. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 C.C., in relazione all'art. 1054 C.C., i ricorrenti si dolgono che sia stata respin- ta la domanda di costituzione coattiva di servitù in ragione della 'inveritiera ed immotivata afferma- zione del consulente tecnico, secondo cui il loro fondo sarebbe divenuto intercluso per effetto dell'alienazione operata a favore di essi ricorren- ti da GI IC, nell'agosto 1982, quando, invece, come contestato in sede di gravame, i prodotti ma non esaminati foglio di mappa e compra- vendite 4 gennaio 1968 e 4 agosto 1982, interessan- ti il medesimo fondo, evidenziavano circostanze contrarie e, per l'appunto, la mancanza di confine o apprezzabile collegamento tra tale fondo e quello con uscita sulla via pubblica, rimasto in proprietà del IC, loro dante causa. Con il secondo motivo, subordinato al primo, i ricorrenti muovono analoga doglianza, sotto il più specifico profilo della violazione dell'art. 1051 C.C.. Il primo motivo va accolto e tale accoglimento, cui consegue la cassazione della sentenza impugnata, assorbe il secondo motivo, proposto in via subordi- 5 nata. Ed invero, la doglianza dei ricorrenti, pur formal- mente espressa in forma di denuncia di violazione di legge, sostanzialmente e fondatamente prospetta l'esistenza di vizi della motivazione della senten- za impugnata, che, appunto, fondata sui rilievi del consulente tecnico d'ufficio, ha trascurato di valutare gli elementi probatori, raffigurati dai sopraindicati atti, che avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella resa. 火 In effetti, la sentenza impugnata si limita a condividere l'accertamento del consulente tecnico sulla avvenuta e contestata interclusione del fondo dei ricorrenti per effetto della vendita conclusa con il IC, nell'agosto 1982, un accertamento solo affermato e nient'affatto spiegato, però, tanto più alla stregua del foglio di mappa, prodot- to in atti, che, conformemente ai contratti di compravendita 4 gennaio 1968 e 4 agosto 1982, anch'essi prodotti, non raffigura comunanza di confini ovvero specifici collegamenti tra il fondo acquistato dai ricorrenti e quello con uscita sulla via pubblica, rimasto in proprietà del Collina, loro dante causa. Incompleto, dunque, sotto il profilo della valuta- zione dei materiali probatori, si presenta il ragionamento del Tribunale a quo, che, per la ritenuta ma non adeguatamente considerata possibi- lità di ottenere (senza alcuna indennità) dal proprio dante causa il passaggio sulla pubblica via, ai sensi dell'art. 1054 c.C., ha disconosciuto il diritto vantato dai ricorrenti di ottenere analogo passaggio sul fondo vicino della contropar- te, ai sensi dell'art. 1051 c.c.. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, : primo motivo di ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata ed assorbimento del secondo, subordinato motivo. . 2 0 Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte 0 d'appello di Palermo (v. Cass. S.U. n. 1044/00), provvederà a nuovo esame del merito e regolerà le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, 1097 129,11 dichiarato assorbito il secondo, e cassa la senten- 456T 20,66 za impugnata con rinvio della causa, anche per le TOT. 149,77 K spese, alla Corte d'appello di Palermo. R E L L 2 1 E Così deciso il 20 febbraio 2002, in Roma, nella 0 C C 0 N E 2 A C . R C camera di consiglio della seconda sezione civile. R E E N I I P B R Drs. 1st.franc L O I A L L E T I E A er Parl time Il presidente L T C S I L N S E Irasto O A ! C P a IL CANCELLIERE C1 C E P N P m E A o Francesco Catania D C R L I