Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 1324
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità della cartella per omessa notifica dell'atto prodromico

    Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992, in quanto la contribuente ha censurato la cartella per vizi relativi all'atto presupposto (atto di recupero) emesso dall'Agenzia delle Entrate, senza evocare in giudizio quest'ultima. L'agente della riscossione è legittimato solo per vizi propri degli atti di riscossione o della loro notificazione, non per vizi della pretesa tributaria o dell'atto impositivo presupposto.

  • Inammissibile
    Violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale

    Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992, in quanto la contribuente ha censurato la cartella per vizi relativi all'atto presupposto (atto di recupero) emesso dall'Agenzia delle Entrate, senza evocare in giudizio quest'ultima. L'agente della riscossione è legittimato solo per vizi propri degli atti di riscossione o della loro notificazione, non per vizi della pretesa tributaria o dell'atto impositivo presupposto.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione e illegittima determinazione degli interessi

    Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992, in quanto la contribuente ha censurato la cartella per vizi relativi all'atto presupposto (atto di recupero) emesso dall'Agenzia delle Entrate, senza evocare in giudizio quest'ultima. L'agente della riscossione è legittimato solo per vizi propri degli atti di riscossione o della loro notificazione, non per vizi della pretesa tributaria o dell'atto impositivo presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 1324
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1324
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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