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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1324/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente e Relatore
CANTINI AURORA, Giudice
RIZZI ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16207/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240189235206000 CREDITO IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 684/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Resistente: inammissibilità del ricorso, con spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato, a mezzo PEC, in data 28 ottobre 2024 alla sola Agenzia delle Entrate Riscossione
(ADER), la società contribuente impugna la cartella di pagamento n. 09720240189235206000, notificata in data 29 luglio 2024, per l'importo complessivo di euro 91.152,19 per recupero del credito di imposta pe agevolazioni fiscali riguardo a IVA 2021.
Deduce, in sintesi le seguenti censure:
– nullità della cartella per omessa notifica dell'atto prodromico di recupero del credito d'imposta n.
TK5CRR500359/2023, asseritamente emesso dall'Agenzia delle Entrate e indicato nella cartella come notificato il 14 dicembre 2023, ma mai ricevuto;
– violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in relazione alla comunicazione “predisposta in data 10 ottobre 2023, codice atto 46146362119, consegnata 27 ottobre 2023”;
– carenza di motivazione della cartella e illegittima determinazione e indicazione degli interessi, per mancata specificazione dei criteri di calcolo.
La ricorrente conclude chiedendo l'annullamento della cartella impugnata, con ogni conseguenza in ordine alla non debenza delle somme richieste e con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario e chiede udienza con collegamento da remoto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare:
– l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, in quanto il contribuente ha dedotto vizi relativi all'atto presupposto (atto di recupero/atto prodromico emesso dall'Agenzia delle Entrate) senza evocare in giudizio l'ente impositore;
– il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, atteso che le censure attengono esclusivamente alla fase di formazione della pretesa tributaria e alla notifica dell'atto presupposto, riconducibili alla sfera di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
In via del tutto subordinata, la resistente ha chiesto l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, e, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, pur tempestivamente proposto (considerata la sospensione feriale dei termini), è inammissibile per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dall'art. 3, D.Lgs.
30 dicembre 2023, n. 220.
La contribuente ha censurato la cartella di pagamento per vizi tutti riferiti ad atti e attività propri dell'Agenzia delle Entrate, quale ente impositore titolare del credito iscritto a ruolo: omessa o invalida notifica dell'atto prodromico di recupero del credito d'imposta, carenza di motivazione, nonché per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, l'agente della riscossione è invero legittimato a contraddire quando siano dedotti vizi propri degli atti di riscossione (cartella, intimazione, fermo, ipoteca) o della loro notificazione, mentre, ove - come in questo caso - siano contestati vizi della pretesa tributaria o dell'atto impositivo presupposto, la legittimazione spetta all'ente impositore. Nel caso di specie, infatti, la cartella impugnata si limita a riportare il contenuto del ruolo formatosi a seguito di atto di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate;
l'eventuale illegittimità della sequenza procedimentale presupposta non è imputabile ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale svolge mera funzione di riscossione e non di accertamento.
2. L'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. n. 546/1992 dispone che: «In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.»
La norma – applicabile ai ricorsi notificati a partire dal 5 gennaio 2024, come il presente ricorso – configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale tra l'ente impositore che ha emesso l'atto presupposto e l'ente che ha emesso l'atto impugnato (nella specie, l'agente della riscossione), ove il contribuente deduca vizi di notificazione o comunque vizi relativi alla legittimità dell'atto presupposto.
Il D.Lgs. 220/2023 è entrato in vigore il 4 gennaio 2024.
È vero che l'art. 4, comma 2, D.Lgs. 220/2023, in linea generale, prevede che la disciplina complessiva del
“nuovo” processo tributario si applichi ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024. Tuttavia, alcune modifiche, tra cui l'introduzione del comma 6-bis nell'art. 14 D. Lgs.
546/1992 (litisconsorzio “allargato”), si applicano immediatamente ai giudizi instaurati (in primo e secondo grado e in Cassazione) a decorrere dal 5 gennaio 2024.
Quindi si applica l'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992 solo se il giudizio è stato instaurato (ossia il ricorso
è stato notificato) dopo l'entrata in vigore della modifica (5 gennaio 2024), come nel caso in esame;
per i processi anteriori, resta ferma la disciplina precedente sulla legittimazione passiva e sul litisconsorzio.
3. Nella fattispecie dedotta:
– il ricorso è stato notificato, in data 28 ottobre 2024, unicamente all'ADER, senza evocazione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate.
– l'atto presupposto (atto di recupero del credito d'imposta/atto di recupero n. TK5CRR5003592023) risulta emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Roma – ufficio controlli, che ha formato il ruolo n. 2024/002084 reso esecutivo il 16.05.2024;
– le doglianze della società contribuente attengono esclusivamente alla fase impositiva (mancata o invalida notifica della comunicazione preventiva, dell'atto di recupero e carenze motivazionali), ossia ad attività imputabili all'ente impositore e non all'agente della riscossione;
4. Ne deriva che il contraddittorio, sin dall'instaurazione del giudizio, risulta viziato per mancata partecipazione dell'ente impositore, la cui presenza è, per l'espressa novella normativa, imprescindibile, allorché si contestino vizi di notifica o comunque vizi propri dell'atto presupposto emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
5. La resistente ha chiesto, in via subordinata, l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 546/1992. Tuttavia, la stessa lettera dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. n. 546/1992 qualifica la chiamata congiunta dell'ente impositore e dell'agente della riscossione come requisito essenziale del ricorso, da osservarsi al momento della proposizione;
inoltre configura la mancata evocazione dell'ente impositore non come semplice vizio sanabile mediante integrazione del contraddittorio, ma come causa di inammissibilità del ricorso, quando il ricorso è proposto soltanto contro un soggetto privo di legittimazione passiva con riguardo ai vizi dedotti.
6. La giurisprudenza di legittimità, già prima dell'introduzione del comma 6-bis, aveva chiarito che, quando il contribuente contesta vizi propri della pretesa tributaria (come l'omessa notifica dell'atto impositivo o la carenza di motivazione dello stesso), la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito, mentre l'agente della riscossione è legittimato solo per vizi propri dell'attività di riscossione (errori materiali nella cartella, vizi di notifica della cartella stessa, ecc.). Tuttavia veniva riconosciuta la possibilità di integrare il contraddittorio su ordine del giudice, d'ufficio o su istanza di parte.
La novella del 2023 ha tuttavia non solo positivizzato ma anche irrigidito tale assetto, imponendo che, in presenza di deduzione di vizi dell'atto presupposto, il ricorso debba essere proposto, sempre e imprescindibilmente, nei confronti di entrambi i soggetti e precludendo al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio.
7. Nel caso di specie, essendo stato notificato il ricorso esclusivamente ad ADER, l'art. 14, comma 6-bis,
D.Lgs. n. 546/1992 risulta violato, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso, non essendo consentito colmare un vizio che incide sulla corretta instaurazione del rapporto processuale rispetto al soggetto effettivamente titolare della pretesa impositiva e direttamente inciso dalle censure sollevate.
8. Per le ragioni che precedono, il ricorso, notificato in data 28 ottobre 2024 esclusivamente all'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, è inammissibile. Restano assorbite tutte le ulteriori questioni, anche di merito, sollevate dalle parti.
9. Le spese di lite sono compensate in ragione della recente entrata in vigore della modifica normativa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando: dichiara il ricorso inammissibile e compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
Il Presidente relatore
BA Di LI
(digitalmente firmato)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente e Relatore
CANTINI AURORA, Giudice
RIZZI ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16207/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240189235206000 CREDITO IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 684/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: annullamento della cartella impugnata, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Resistente: inammissibilità del ricorso, con spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato, a mezzo PEC, in data 28 ottobre 2024 alla sola Agenzia delle Entrate Riscossione
(ADER), la società contribuente impugna la cartella di pagamento n. 09720240189235206000, notificata in data 29 luglio 2024, per l'importo complessivo di euro 91.152,19 per recupero del credito di imposta pe agevolazioni fiscali riguardo a IVA 2021.
Deduce, in sintesi le seguenti censure:
– nullità della cartella per omessa notifica dell'atto prodromico di recupero del credito d'imposta n.
TK5CRR500359/2023, asseritamente emesso dall'Agenzia delle Entrate e indicato nella cartella come notificato il 14 dicembre 2023, ma mai ricevuto;
– violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in relazione alla comunicazione “predisposta in data 10 ottobre 2023, codice atto 46146362119, consegnata 27 ottobre 2023”;
– carenza di motivazione della cartella e illegittima determinazione e indicazione degli interessi, per mancata specificazione dei criteri di calcolo.
La ricorrente conclude chiedendo l'annullamento della cartella impugnata, con ogni conseguenza in ordine alla non debenza delle somme richieste e con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario e chiede udienza con collegamento da remoto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare:
– l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, in quanto il contribuente ha dedotto vizi relativi all'atto presupposto (atto di recupero/atto prodromico emesso dall'Agenzia delle Entrate) senza evocare in giudizio l'ente impositore;
– il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, atteso che le censure attengono esclusivamente alla fase di formazione della pretesa tributaria e alla notifica dell'atto presupposto, riconducibili alla sfera di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
In via del tutto subordinata, la resistente ha chiesto l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, e, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, pur tempestivamente proposto (considerata la sospensione feriale dei termini), è inammissibile per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dall'art. 3, D.Lgs.
30 dicembre 2023, n. 220.
La contribuente ha censurato la cartella di pagamento per vizi tutti riferiti ad atti e attività propri dell'Agenzia delle Entrate, quale ente impositore titolare del credito iscritto a ruolo: omessa o invalida notifica dell'atto prodromico di recupero del credito d'imposta, carenza di motivazione, nonché per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, l'agente della riscossione è invero legittimato a contraddire quando siano dedotti vizi propri degli atti di riscossione (cartella, intimazione, fermo, ipoteca) o della loro notificazione, mentre, ove - come in questo caso - siano contestati vizi della pretesa tributaria o dell'atto impositivo presupposto, la legittimazione spetta all'ente impositore. Nel caso di specie, infatti, la cartella impugnata si limita a riportare il contenuto del ruolo formatosi a seguito di atto di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate;
l'eventuale illegittimità della sequenza procedimentale presupposta non è imputabile ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale svolge mera funzione di riscossione e non di accertamento.
2. L'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. n. 546/1992 dispone che: «In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.»
La norma – applicabile ai ricorsi notificati a partire dal 5 gennaio 2024, come il presente ricorso – configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale tra l'ente impositore che ha emesso l'atto presupposto e l'ente che ha emesso l'atto impugnato (nella specie, l'agente della riscossione), ove il contribuente deduca vizi di notificazione o comunque vizi relativi alla legittimità dell'atto presupposto.
Il D.Lgs. 220/2023 è entrato in vigore il 4 gennaio 2024.
È vero che l'art. 4, comma 2, D.Lgs. 220/2023, in linea generale, prevede che la disciplina complessiva del
“nuovo” processo tributario si applichi ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024. Tuttavia, alcune modifiche, tra cui l'introduzione del comma 6-bis nell'art. 14 D. Lgs.
546/1992 (litisconsorzio “allargato”), si applicano immediatamente ai giudizi instaurati (in primo e secondo grado e in Cassazione) a decorrere dal 5 gennaio 2024.
Quindi si applica l'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992 solo se il giudizio è stato instaurato (ossia il ricorso
è stato notificato) dopo l'entrata in vigore della modifica (5 gennaio 2024), come nel caso in esame;
per i processi anteriori, resta ferma la disciplina precedente sulla legittimazione passiva e sul litisconsorzio.
3. Nella fattispecie dedotta:
– il ricorso è stato notificato, in data 28 ottobre 2024, unicamente all'ADER, senza evocazione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate.
– l'atto presupposto (atto di recupero del credito d'imposta/atto di recupero n. TK5CRR5003592023) risulta emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Roma – ufficio controlli, che ha formato il ruolo n. 2024/002084 reso esecutivo il 16.05.2024;
– le doglianze della società contribuente attengono esclusivamente alla fase impositiva (mancata o invalida notifica della comunicazione preventiva, dell'atto di recupero e carenze motivazionali), ossia ad attività imputabili all'ente impositore e non all'agente della riscossione;
4. Ne deriva che il contraddittorio, sin dall'instaurazione del giudizio, risulta viziato per mancata partecipazione dell'ente impositore, la cui presenza è, per l'espressa novella normativa, imprescindibile, allorché si contestino vizi di notifica o comunque vizi propri dell'atto presupposto emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
5. La resistente ha chiesto, in via subordinata, l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 546/1992. Tuttavia, la stessa lettera dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. n. 546/1992 qualifica la chiamata congiunta dell'ente impositore e dell'agente della riscossione come requisito essenziale del ricorso, da osservarsi al momento della proposizione;
inoltre configura la mancata evocazione dell'ente impositore non come semplice vizio sanabile mediante integrazione del contraddittorio, ma come causa di inammissibilità del ricorso, quando il ricorso è proposto soltanto contro un soggetto privo di legittimazione passiva con riguardo ai vizi dedotti.
6. La giurisprudenza di legittimità, già prima dell'introduzione del comma 6-bis, aveva chiarito che, quando il contribuente contesta vizi propri della pretesa tributaria (come l'omessa notifica dell'atto impositivo o la carenza di motivazione dello stesso), la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito, mentre l'agente della riscossione è legittimato solo per vizi propri dell'attività di riscossione (errori materiali nella cartella, vizi di notifica della cartella stessa, ecc.). Tuttavia veniva riconosciuta la possibilità di integrare il contraddittorio su ordine del giudice, d'ufficio o su istanza di parte.
La novella del 2023 ha tuttavia non solo positivizzato ma anche irrigidito tale assetto, imponendo che, in presenza di deduzione di vizi dell'atto presupposto, il ricorso debba essere proposto, sempre e imprescindibilmente, nei confronti di entrambi i soggetti e precludendo al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio.
7. Nel caso di specie, essendo stato notificato il ricorso esclusivamente ad ADER, l'art. 14, comma 6-bis,
D.Lgs. n. 546/1992 risulta violato, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso, non essendo consentito colmare un vizio che incide sulla corretta instaurazione del rapporto processuale rispetto al soggetto effettivamente titolare della pretesa impositiva e direttamente inciso dalle censure sollevate.
8. Per le ragioni che precedono, il ricorso, notificato in data 28 ottobre 2024 esclusivamente all'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, è inammissibile. Restano assorbite tutte le ulteriori questioni, anche di merito, sollevate dalle parti.
9. Le spese di lite sono compensate in ragione della recente entrata in vigore della modifica normativa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando: dichiara il ricorso inammissibile e compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
Il Presidente relatore
BA Di LI
(digitalmente firmato)