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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
ROMANO EMANUELA, RE
NANIA LU, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2233/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005117346000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160007654578000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160007654578000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160007654578000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011665891000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011665891000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011665891000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011665891000 IVA-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220012013643000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004234374000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004234374000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230005225636000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso il contribuente impugna l'Intimazione di pagamento n. 03020249005117346000 (All.
2) comunicata (non notificata) il 09.07.2024, emessa da Agenzia delle entrate-SS Agente della
SS per la provincia di AN, con cui gli viene intimato il pagamento della complessiva somma di € 86.533,96.
A motivo del ricorso eccepisce:
1) L' Inesigibilità delle somme intimate per intervenuta caducazione titoli esecutivi ex lege, nonchè –
Cessata materia del contendere in relazione alle cartelle 03020160007654578000 e
03020170011665891000 (riferimento all'art. 1 comma 538 (nello specifico lettera A) legge n. 228/2012;
2) Inesigibilità somme intimate per intervenuto annullamento delle cartelle 03020170011665891000 e
03020160007654578000 avvenuto con sentenza n. 2810/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, non notificata, pubblicata il 07/12/2023, passata in giudicato il 07/06/2024;
3) In via subordinata: nullità derivata dell'Intimazione di pagamento per violazione giusto procedimento.
Nullità e/o inesistenza notifica atti prodromici. Non debenza tributi intimati per intervenuta prescrizione ed intervenuta decadenza ex art. 25 DPR 602/197;
4) In via ulteriormente subordinata, non debenza interessi e sanzioni per intervenuta prescrizione quinquennale
Si è costituita AD chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie di replica in cui ha eccepito la nullità della costituzione di AD con legale di libero foro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo punto di cui al ricorso introduttivo, il ricorrente eccepisce l'annullamento di diritto ex art. 1, comma 540 della L. 228/2012 del carico di cui alle cartelle di pagamento n. 03020160007654578000 e
03020170011665891000 a fronte dell'omessa trasmissione all'ente impositore dell'istanza ex art. 1, comma
539 Legge n. 228/2012, dallo stesso contribuente presentata all'Agente della SS in data 17.10.2019
( a seguito di ricezione di intimazione di pagamento n. 03020199004779003000, avente quali presupposte anche le suddette cartelle di pagamento) e al mancato riscontro dell'ente nei termini di legge, con conseguente nullità derivata in parte qua dell'intimazione di pagamento n. 03020249005117346000, in questa sede impugnata.
Il mootivo non è fondato.
La norma di riferimento, applicabile ratione temporis, prevedeva testualmente:
537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159. (26)
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (26)
539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.
Ebbene, come rilevato da AD, l'istanza ex art. 1, commi 537 – 544, della Legge n. 228/2012, per espressa previsione di legge, può essere presentata dal contribuente a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario. Al riguardo la
Cassazione (ord. n. 30841/2024) ha chiarito che l'inerzia dell'ente entro 220 giorni dall'istanza dà luogo all'annullamento solo se l'istanza è stata presentata tempestivamente (entro 60 giorni) e contiene un motivo rientrante nel comma 538.
Ebbene, nella specie il primo atto utile è costituito dalla cartella di pagamento n. 03020160007654578000, notificata in data 29.07.2016, e dalla cartella di pagamento n. 03020170011665891000 notificata in data
29.01.2018. Entrambe le notifiche sono avvenute a mezzo pec e la prova è stata prodotta da AD in allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso l'AD eccepisce che la sentenza citata e prodotta dal contribuente non si riferisce alle due cartelle n. 03020170011665891000 e nr. 03020160007654578000, rispetto alle quali peraltro, la prima risulta sospesa (v. all.17 – estratto del ruolo aggiornato al 10.11.2025), mentre per la seconda vi è un'istanza di rateizzazione richiesta dal contribuente in data 13.01.2025, con contestuale sospensione della cartella stessa (v. all.17 – estratto del ruolo aggiornato al 10.11.2025).
In effetti dalla lettura degli atti prodotti emerge che questa Corte ha annullato l'avviso di accertamento
03020229001604412000 che ha sottese le cartelle 03020160007654578000 in questa sede impugnata e la nr. 03020170011665891000.
Sennonchè la sentenza prodotta dal ricorrente non contiene l'attestazione del passaggio in giudicato e lo stesso contribuente ha chiesto la rateizzazione del debito della seconda cartella, ed ha quindi effettuato una ricognizione stragiudiziale del debito.
Anche tale motivo deve essere rigettato.
***
Quanto al terzo e quarto motivo gli stessi sono infondati perché AD ha provato la notifica di atti prodromici ed interruttivi della prescrizione, da ultimo nel 2022 quindi neppure le sanzioni sono prescritte.
Anche l'eccezione di nullità della costituzione di AD va disattesa dal momento che, come di recente statuito dalla Cass. 16040/2025 l'obbligo di usare l'Avvocatura sussiste solo nei giudizi “riservati convenzionalmente”
o in quelli di “indisponibilità” dell'Avvocatura; negli altri casi, come quello in esame, l'ente può scegliere liberamente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2500 per compensi, oltre accessori di legge, per AD da distrarsi in favore dell'avv.to Difensore_2 dichiaratasi antistataria;
euro 2000, oltre accessori se dovuti, in favore della Regione Calabria. AN, 1.12.2025
Il Presidente Michele Sessa
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
ROMANO EMANUELA, RE
NANIA LU, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2233/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005117346000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160007654578000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160007654578000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160007654578000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011665891000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011665891000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011665891000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011665891000 IVA-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220012013643000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004234374000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230004234374000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230005225636000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso il contribuente impugna l'Intimazione di pagamento n. 03020249005117346000 (All.
2) comunicata (non notificata) il 09.07.2024, emessa da Agenzia delle entrate-SS Agente della
SS per la provincia di AN, con cui gli viene intimato il pagamento della complessiva somma di € 86.533,96.
A motivo del ricorso eccepisce:
1) L' Inesigibilità delle somme intimate per intervenuta caducazione titoli esecutivi ex lege, nonchè –
Cessata materia del contendere in relazione alle cartelle 03020160007654578000 e
03020170011665891000 (riferimento all'art. 1 comma 538 (nello specifico lettera A) legge n. 228/2012;
2) Inesigibilità somme intimate per intervenuto annullamento delle cartelle 03020170011665891000 e
03020160007654578000 avvenuto con sentenza n. 2810/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, non notificata, pubblicata il 07/12/2023, passata in giudicato il 07/06/2024;
3) In via subordinata: nullità derivata dell'Intimazione di pagamento per violazione giusto procedimento.
Nullità e/o inesistenza notifica atti prodromici. Non debenza tributi intimati per intervenuta prescrizione ed intervenuta decadenza ex art. 25 DPR 602/197;
4) In via ulteriormente subordinata, non debenza interessi e sanzioni per intervenuta prescrizione quinquennale
Si è costituita AD chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie di replica in cui ha eccepito la nullità della costituzione di AD con legale di libero foro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo punto di cui al ricorso introduttivo, il ricorrente eccepisce l'annullamento di diritto ex art. 1, comma 540 della L. 228/2012 del carico di cui alle cartelle di pagamento n. 03020160007654578000 e
03020170011665891000 a fronte dell'omessa trasmissione all'ente impositore dell'istanza ex art. 1, comma
539 Legge n. 228/2012, dallo stesso contribuente presentata all'Agente della SS in data 17.10.2019
( a seguito di ricezione di intimazione di pagamento n. 03020199004779003000, avente quali presupposte anche le suddette cartelle di pagamento) e al mancato riscontro dell'ente nei termini di legge, con conseguente nullità derivata in parte qua dell'intimazione di pagamento n. 03020249005117346000, in questa sede impugnata.
Il mootivo non è fondato.
La norma di riferimento, applicabile ratione temporis, prevedeva testualmente:
537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159. (26)
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (26)
539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.
Ebbene, come rilevato da AD, l'istanza ex art. 1, commi 537 – 544, della Legge n. 228/2012, per espressa previsione di legge, può essere presentata dal contribuente a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario. Al riguardo la
Cassazione (ord. n. 30841/2024) ha chiarito che l'inerzia dell'ente entro 220 giorni dall'istanza dà luogo all'annullamento solo se l'istanza è stata presentata tempestivamente (entro 60 giorni) e contiene un motivo rientrante nel comma 538.
Ebbene, nella specie il primo atto utile è costituito dalla cartella di pagamento n. 03020160007654578000, notificata in data 29.07.2016, e dalla cartella di pagamento n. 03020170011665891000 notificata in data
29.01.2018. Entrambe le notifiche sono avvenute a mezzo pec e la prova è stata prodotta da AD in allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso l'AD eccepisce che la sentenza citata e prodotta dal contribuente non si riferisce alle due cartelle n. 03020170011665891000 e nr. 03020160007654578000, rispetto alle quali peraltro, la prima risulta sospesa (v. all.17 – estratto del ruolo aggiornato al 10.11.2025), mentre per la seconda vi è un'istanza di rateizzazione richiesta dal contribuente in data 13.01.2025, con contestuale sospensione della cartella stessa (v. all.17 – estratto del ruolo aggiornato al 10.11.2025).
In effetti dalla lettura degli atti prodotti emerge che questa Corte ha annullato l'avviso di accertamento
03020229001604412000 che ha sottese le cartelle 03020160007654578000 in questa sede impugnata e la nr. 03020170011665891000.
Sennonchè la sentenza prodotta dal ricorrente non contiene l'attestazione del passaggio in giudicato e lo stesso contribuente ha chiesto la rateizzazione del debito della seconda cartella, ed ha quindi effettuato una ricognizione stragiudiziale del debito.
Anche tale motivo deve essere rigettato.
***
Quanto al terzo e quarto motivo gli stessi sono infondati perché AD ha provato la notifica di atti prodromici ed interruttivi della prescrizione, da ultimo nel 2022 quindi neppure le sanzioni sono prescritte.
Anche l'eccezione di nullità della costituzione di AD va disattesa dal momento che, come di recente statuito dalla Cass. 16040/2025 l'obbligo di usare l'Avvocatura sussiste solo nei giudizi “riservati convenzionalmente”
o in quelli di “indisponibilità” dell'Avvocatura; negli altri casi, come quello in esame, l'ente può scegliere liberamente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2500 per compensi, oltre accessori di legge, per AD da distrarsi in favore dell'avv.to Difensore_2 dichiaratasi antistataria;
euro 2000, oltre accessori se dovuti, in favore della Regione Calabria. AN, 1.12.2025
Il Presidente Michele Sessa