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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1050/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
DI GERONIMO DESIREE', Relatore
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10661/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240054321015 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 09720240054321015, notificata in data 14 marzo 2024, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972 sulla dichiarazione IVA 2021 per l'anno d'imposta 2020, con cui veniva richiesto l'importo complessivo di € 9.800,27 a titolo di IVA, sanzioni ed interessi.
La società ricorrente, operante nel settore della locazione immobiliare, deduceva l'infondatezza della pretesa impositiva assumendo che i canoni di locazione relativi all'immobile sito in Fiano Romano,
Indirizzo_1, non erano mai stati incassati nel corso dell'anno 2020, a causa della morosità del conduttore, nei cui confronti era stata tempestivamente proposta intimazione di sfratto nel marzo 2020.
Rappresentava, inoltre, che la vicenda si era definitivamente conclusa con accordo transattivo sottoscritto il 18 marzo 2022, con risoluzione consensuale del contratto, rilascio dell'immobile e rinuncia espressa ai canoni pregressi, senza che vi fosse stato alcun pagamento, neppure parziale, da parte del conduttore.
Con secondo motivo di ricorso, la società eccepiva la nullità della cartella per omessa o comunque invalida comunicazione preventiva di irregolarità ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972 e art. 6 L. 212/2000.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, depositando controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che:
l'IVA era dovuta in quanto la società aveva emesso le fatture e dichiarato l'imposta nelle Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA.2020; la contribuente non avrebbe emesso tempestive note di variazione ex art. 26 D.P.R. 633/1972; la comunicazione di irregolarità risultava comunque notificata via PEC.
Con memoria difensiva successiva, la ricorrente replicava puntualmente alle controdeduzioni, producendo documentazione decisiva comprovante l'emissione di dodici note di credito elettroniche, tutte datate 10 dicembre 2020, relative allo storno integrale delle fatture da gennaio a dicembre 2020, con causale espressamente riferita all'intimazione di sfratto per morosità del conduttore.
All'udienza del 19 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Sulla debenza dell'IVA relativa ai canoni non riscossi Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge in modo chiaro e univoco che la società ricorrente non ha mai incassato i canoni di locazione relativi all'anno 2020.
Risulta altresì provato che:
la morosità del conduttore si è manifestata già nei primi mesi del 2020; la ricorrente ha tempestivamente promosso azione di sfratto;
in data 10 dicembre 2020 sono state emesse note di credito elettroniche relative a tutte le fatture dell'anno 2020; tali note risultano correttamente transitate dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate;
l'accordo transattivo del 2022 ha definitivamente sancito la rinuncia ai canoni non percepiti.
Ne consegue che l'imposta IVA indicata nelle LIPE del primo e secondo trimestre 2020 è stata integralmente stornata entro l'anno, in conformità all'art. 26 D.P.R. 633/1972.
Deve pertanto ritenersi erronea la pretesa impositiva fondata su un dato meramente formale, non più rispondente alla realtà economica dell'operazione.
2. Sul momento di esigibilità dell'IVA e sull'onere della prova
La Corte richiama il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 10693 del 23 aprile 2025, secondo cui, in materia di prestazioni di servizi l'obbligo di fatturazione sorge con l'esecuzione della prestazione;
l'esigibilità dell'IVA e il relativo obbligo di versamento sorgono solo al momento dell'incasso del corrispettivo.
Ne consegue che, in assenza di pagamento, l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a valorizzare la mera esistenza contabile della fattura, ma deve fornire la prova dell'effettivo incasso, anche per equivalente, ovvero di un comportamento doloso del contribuente volto ad eludere il tributo.
Nel caso di specie, nessuna prova dell'incasso è stata fornita dall'Ufficio, mentre la ricorrente ha dimostrato documentalmente la totale inesigibilità dei canoni e il tempestivo storno dell'imposta.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, ivi compresa quella relativa alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso CUT e accessori di legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARVASI TOMMASO, Presidente
DI GERONIMO DESIREE', Relatore
CUPPONE FABRIZIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10661/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240054321015 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 09720240054321015, notificata in data 14 marzo 2024, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972 sulla dichiarazione IVA 2021 per l'anno d'imposta 2020, con cui veniva richiesto l'importo complessivo di € 9.800,27 a titolo di IVA, sanzioni ed interessi.
La società ricorrente, operante nel settore della locazione immobiliare, deduceva l'infondatezza della pretesa impositiva assumendo che i canoni di locazione relativi all'immobile sito in Fiano Romano,
Indirizzo_1, non erano mai stati incassati nel corso dell'anno 2020, a causa della morosità del conduttore, nei cui confronti era stata tempestivamente proposta intimazione di sfratto nel marzo 2020.
Rappresentava, inoltre, che la vicenda si era definitivamente conclusa con accordo transattivo sottoscritto il 18 marzo 2022, con risoluzione consensuale del contratto, rilascio dell'immobile e rinuncia espressa ai canoni pregressi, senza che vi fosse stato alcun pagamento, neppure parziale, da parte del conduttore.
Con secondo motivo di ricorso, la società eccepiva la nullità della cartella per omessa o comunque invalida comunicazione preventiva di irregolarità ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972 e art. 6 L. 212/2000.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, depositando controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo che:
l'IVA era dovuta in quanto la società aveva emesso le fatture e dichiarato l'imposta nelle Comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche IVA.2020; la contribuente non avrebbe emesso tempestive note di variazione ex art. 26 D.P.R. 633/1972; la comunicazione di irregolarità risultava comunque notificata via PEC.
Con memoria difensiva successiva, la ricorrente replicava puntualmente alle controdeduzioni, producendo documentazione decisiva comprovante l'emissione di dodici note di credito elettroniche, tutte datate 10 dicembre 2020, relative allo storno integrale delle fatture da gennaio a dicembre 2020, con causale espressamente riferita all'intimazione di sfratto per morosità del conduttore.
All'udienza del 19 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Sulla debenza dell'IVA relativa ai canoni non riscossi Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge in modo chiaro e univoco che la società ricorrente non ha mai incassato i canoni di locazione relativi all'anno 2020.
Risulta altresì provato che:
la morosità del conduttore si è manifestata già nei primi mesi del 2020; la ricorrente ha tempestivamente promosso azione di sfratto;
in data 10 dicembre 2020 sono state emesse note di credito elettroniche relative a tutte le fatture dell'anno 2020; tali note risultano correttamente transitate dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate;
l'accordo transattivo del 2022 ha definitivamente sancito la rinuncia ai canoni non percepiti.
Ne consegue che l'imposta IVA indicata nelle LIPE del primo e secondo trimestre 2020 è stata integralmente stornata entro l'anno, in conformità all'art. 26 D.P.R. 633/1972.
Deve pertanto ritenersi erronea la pretesa impositiva fondata su un dato meramente formale, non più rispondente alla realtà economica dell'operazione.
2. Sul momento di esigibilità dell'IVA e sull'onere della prova
La Corte richiama il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 10693 del 23 aprile 2025, secondo cui, in materia di prestazioni di servizi l'obbligo di fatturazione sorge con l'esecuzione della prestazione;
l'esigibilità dell'IVA e il relativo obbligo di versamento sorgono solo al momento dell'incasso del corrispettivo.
Ne consegue che, in assenza di pagamento, l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a valorizzare la mera esistenza contabile della fattura, ma deve fornire la prova dell'effettivo incasso, anche per equivalente, ovvero di un comportamento doloso del contribuente volto ad eludere il tributo.
Nel caso di specie, nessuna prova dell'incasso è stata fornita dall'Ufficio, mentre la ricorrente ha dimostrato documentalmente la totale inesigibilità dei canoni e il tempestivo storno dell'imposta.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento delle ulteriori questioni sollevate, ivi compresa quella relativa alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso CUT e accessori di legge.