Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2024, n. 23661
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Sentenza 27 marzo 2024

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In tema di sicurezza dei lavoratori che eseguono lavori in quota, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 111 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto ad adottare misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto a misure di protezione individuale, in quanto le prime sono idonee ad operare anche in caso di omesso utilizzo, da parte del lavoratore, del dispositivo individuale, sicché l'omessa adozione delle seconde non è sufficiente a determinare la responsabilità datoriale per l'infortunio occorso a un lavoratore, ove siano state adottate adeguate misure di protezione collettiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2024, n. 23661
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23661
    Data del deposito : 27 marzo 2024

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