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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 528/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTILI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4155/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250033801052000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064191749816 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuna
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l' Agenzia delle Entrate – Riscossione - e la Regione Campania per l'annullamento della cartella di pagamento n. 028 2025 00338010 52 000 del
27/05/2025, notificata alla ricorrente in data 10/09/2025 , per la somma di €. 663,09, oltre ai diritti di notifica per la somma di €. 5,88, relativamente all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2020.
Eccepiva la illegittimità della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione per mancata notifica dell' avviso di accertamento quale atto prodromico .
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese .
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione- di Caserta , nel costituirsi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione passiva trattandosi di motivi attinenti esclusivamente alla legittimità dell'attività effettuata dall'Ente impositore e, dunque, non di sua pertinenza.
Si costituiva la Regione Campania e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto la ricezione degli atti prodromici era avvenuta entro il termine triennale di prescrizione di cui al D.L. 953/82. Precisava che dall'esame dell'esito di notifica dell' avviso di accertamento era emerso che il recapito non aveva avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza lo stesso era stato restituito al mittente e la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza .
Tanto premesso , la resistente chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato .
Il debito non è prescritto essendo stata omessa l'impugnazione degli atti presupposti che produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito fiscale seppur già prescritto prima della notifica dell'atto impugnato
( cfr. Cass. Sez. 5 , 29978/2018).
Nel caso di specie parte resistente ha allegato documentazione comprovante che l' avviso di accertamento costituente atto prodromico è stato notificato tramite raccomandata da Poste Italiane alla contribuente
( avvisata in data 21.07.2023 e assente) per compiuta giacenza in data 2 ottobre 2023 e non impugnato di tal che l'opposizione è destituita di fondamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da quantificarsi in euro 150 per ciascuna delle parti resistenti oltre accessori se dovuti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTILI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4155/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250033801052000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064191749816 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuna
Resistente/Appellato: nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l' Agenzia delle Entrate – Riscossione - e la Regione Campania per l'annullamento della cartella di pagamento n. 028 2025 00338010 52 000 del
27/05/2025, notificata alla ricorrente in data 10/09/2025 , per la somma di €. 663,09, oltre ai diritti di notifica per la somma di €. 5,88, relativamente all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2020.
Eccepiva la illegittimità della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione per mancata notifica dell' avviso di accertamento quale atto prodromico .
Tanto premesso, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese .
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione- di Caserta , nel costituirsi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione passiva trattandosi di motivi attinenti esclusivamente alla legittimità dell'attività effettuata dall'Ente impositore e, dunque, non di sua pertinenza.
Si costituiva la Regione Campania e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto la ricezione degli atti prodromici era avvenuta entro il termine triennale di prescrizione di cui al D.L. 953/82. Precisava che dall'esame dell'esito di notifica dell' avviso di accertamento era emerso che il recapito non aveva avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza lo stesso era stato restituito al mittente e la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza .
Tanto premesso , la resistente chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato .
Il debito non è prescritto essendo stata omessa l'impugnazione degli atti presupposti che produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito fiscale seppur già prescritto prima della notifica dell'atto impugnato
( cfr. Cass. Sez. 5 , 29978/2018).
Nel caso di specie parte resistente ha allegato documentazione comprovante che l' avviso di accertamento costituente atto prodromico è stato notificato tramite raccomandata da Poste Italiane alla contribuente
( avvisata in data 21.07.2023 e assente) per compiuta giacenza in data 2 ottobre 2023 e non impugnato di tal che l'opposizione è destituita di fondamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da quantificarsi in euro 150 per ciascuna delle parti resistenti oltre accessori se dovuti.