Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2026, n. 15477
CASS
Sentenza 29 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Tardività della richiesta di rescissione del giudicato

    La Corte di appello ha ritenuto la richiesta di rescissione del giudicato inammissibile perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza, come stabilito dall'art. 629-bis, comma 2, c.p.p. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, precisando che le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione in giudizio in assenza non sono deducibili tramite incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ma solo tramite la richiesta di rescissione del giudicato, la quale deve essere proposta entro i termini di legge.

  • Rigettato
    Incompetenza territoriale della Corte di appello

    La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze relative alla competenza territoriale, affermando che la richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 629-bis, comma 2, c.p.p., deve essere presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Pertanto, la richiesta è stata correttamente presentata alla Corte di appello di Firenze.

  • Inammissibile
    Motivi nuovi reiteranti le doglianze del ricorso principale

    I motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili in quanto il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2026, n. 15477
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15477
    Data del deposito : 29 aprile 2026

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