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Sentenza 10 gennaio 2026
Sentenza 10 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 10/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 10/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
IO MARTINO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4159/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00054513280000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6377/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15-7-2025, depositato il 12-8-2025, il signor Ricorrente_1 ha impugnato una cartella di pagamento, notificata il 20-5-2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa al pagamento della tassa auto (anno 2019) per un importo di € 403,79.
A tal fine ha convenuto in giudizio l'Agenzia della Riscossione e la Regione Campania.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del tributo, la violazione dell'art. 25 dpr 602/73, la carenza di contraddittorio preventivo.
Ha concluso per l'annullamento della cartella, con la rifusione delle spese di lite, da distrarsi al difensore anticipante.
In data 1-9-2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva per le doglianze ritenute afferenti all'attività dell'ente impositore;
ha concluso per il rigetto nel merito, per la rifusione delle spese di giudizio.
In data 27-11-2025 la Regione Campania ha prodotto le proprie controdeduzioni;
ha sollevato l'inammissibilità dei rilievi opposti per la preclusione dell'art. 19 d.lgs 546/92, l'interruzione della prescrizione per la notifica dell'atto presupposto;
ha eccepito la propria carente legittimazione in relazione all'attività dell'ente di riscossione.
Ha concluso per il rigetto, con il favore delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. La cartella di pagamento, oggetto della censura di parte ricorrente, e relativa alla tassa regionale auto del
2019, è fondato su un avviso di accertamento emesso dalla stessa regione nel 2022.
Detto avviso di accertamento, datato 10-6-2022, prodotto dall'ente regionale, risulta notificato a mezzo posta, a mani della moglie del ricorrente, in data 28-7-2022.
Tale adempimento ha efficacemente interrotto il termine di prescrizione, la cui eccezione deve ritenersi infondata.
E' infondato anche il rilievo relativo alla asserita violazione dell'art. 25 dpr 602/73, disposizione che deve applicarsi alle imposte sul reddito.
In tema di tributi locali trova applicazione l'art. 1, comma 163, legge 296/06, che, per la riscossione coattiva, prevede, quale termine di decadenza, il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
nel caso di specie non ricorre alcuna decadenza, non essendo decorso il triennio di cui alla menzionata disposizione.
Deve inoltre essere considerato inammissibile il rilievo riguardante la violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo, per la preclusione posta dall'art. 19 d.lgs. 546/92.
L'avviso di accertamento, rispetto al quale poteva essere invocata tale questione, non è stato oggetto di opposizione, il tema pertanto non può essere introdotto in questa sede.
Consegue di quanto innanzi il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, per ciascuna delle parti resistenti, nell'importo complessivo di € 400,00, oltre cassa ed iva se dovute.
Salerno, 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dr. Martino Melchionda
Depositata il 10/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
IO MARTINO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4159/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2025 00054513280000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6377/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15-7-2025, depositato il 12-8-2025, il signor Ricorrente_1 ha impugnato una cartella di pagamento, notificata il 20-5-2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa al pagamento della tassa auto (anno 2019) per un importo di € 403,79.
A tal fine ha convenuto in giudizio l'Agenzia della Riscossione e la Regione Campania.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del tributo, la violazione dell'art. 25 dpr 602/73, la carenza di contraddittorio preventivo.
Ha concluso per l'annullamento della cartella, con la rifusione delle spese di lite, da distrarsi al difensore anticipante.
In data 1-9-2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva per le doglianze ritenute afferenti all'attività dell'ente impositore;
ha concluso per il rigetto nel merito, per la rifusione delle spese di giudizio.
In data 27-11-2025 la Regione Campania ha prodotto le proprie controdeduzioni;
ha sollevato l'inammissibilità dei rilievi opposti per la preclusione dell'art. 19 d.lgs 546/92, l'interruzione della prescrizione per la notifica dell'atto presupposto;
ha eccepito la propria carente legittimazione in relazione all'attività dell'ente di riscossione.
Ha concluso per il rigetto, con il favore delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. La cartella di pagamento, oggetto della censura di parte ricorrente, e relativa alla tassa regionale auto del
2019, è fondato su un avviso di accertamento emesso dalla stessa regione nel 2022.
Detto avviso di accertamento, datato 10-6-2022, prodotto dall'ente regionale, risulta notificato a mezzo posta, a mani della moglie del ricorrente, in data 28-7-2022.
Tale adempimento ha efficacemente interrotto il termine di prescrizione, la cui eccezione deve ritenersi infondata.
E' infondato anche il rilievo relativo alla asserita violazione dell'art. 25 dpr 602/73, disposizione che deve applicarsi alle imposte sul reddito.
In tema di tributi locali trova applicazione l'art. 1, comma 163, legge 296/06, che, per la riscossione coattiva, prevede, quale termine di decadenza, il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
nel caso di specie non ricorre alcuna decadenza, non essendo decorso il triennio di cui alla menzionata disposizione.
Deve inoltre essere considerato inammissibile il rilievo riguardante la violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo, per la preclusione posta dall'art. 19 d.lgs. 546/92.
L'avviso di accertamento, rispetto al quale poteva essere invocata tale questione, non è stato oggetto di opposizione, il tema pertanto non può essere introdotto in questa sede.
Consegue di quanto innanzi il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, per ciascuna delle parti resistenti, nell'importo complessivo di € 400,00, oltre cassa ed iva se dovute.
Salerno, 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dr. Martino Melchionda