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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST NI, nato a [...] allo Ionio il 10/12/1982 avverso la sentenza del 07/02/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio da parte di questa Suprema Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 15 maggio 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NI ST in ordine al delitto di ricettazione per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena (in precedenza quantificata in un anno e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa) in mesi sei di reclusione ed euro 80 di multa in ordine al delitto di truffa. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1911 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 16/12/2024 Per quel che in questa sede rileva, la sentenza rescissoria prende atto del residuo reato di truffa (in ordine al quale la sentenza di annullamento aveva dichiarato la definitività) e ridetermina la pena, in precedenza individuata ex art. 81 cod. pen. quale aumento sulla pena del più grave delitto di ricettazione, in mesi nove di reclusione ed euro 120 di multa, ridotta per il rito abbreviato in mesi sei di reclusione ed euro 80 di multa. 2. NI ST, per il tramite del difensore, ricorre avverso la citata sentenza deducendo vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena. In particolare - si assume -, nonostante la pena in precedenza individuata in quella prevista per il più grave delitto di ricettazione fosse stata determinata nel minimo, con un aumento di appena un mese di reclusione, la motivazione che ha invece ritenuto di allontanarsi dal minimo edittale senza adeguata motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Sussiste ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il solo reato più grave, il giudice, nel determinare la pena per il reato residuo, meno grave, non è vincolato alla quantità di pena individuata quale aumento ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. (tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023, Clemente, Rv. 284601; Sez. 4, n. 9176 del 31/01/2024, S., Rv. 285873, principio espressamente richiamato da Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01). Quanto, invece, alla necessità di motivare il trattamento sanzionatorio in concreto irrogato dando atto del potere discrezionale esercitato, la giurisprudenza di legittimità reputa sufficiente che si dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. anche per mezzo di espressioni sintetiche, come pure attraverso il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). 3. Ciò premesso in termini generali, corretta risulta la modalità attraverso cui la Corte di appello ha quantificato la pena finale in nove mesi di reclusione ed euro 120 di multa, ritenendo di allontanarsi di tre mesi dalla pena minima 2 prevista ex art. 640 cod. pen., con adeguato riferimento all'esistenza dei plurimi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato ed alla gravità del fatto desunta dall'apprezzata articolata macchinazione della truffa. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio da parte di questa Suprema Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 15 maggio 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NI ST in ordine al delitto di ricettazione per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena (in precedenza quantificata in un anno e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa) in mesi sei di reclusione ed euro 80 di multa in ordine al delitto di truffa. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1911 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 16/12/2024 Per quel che in questa sede rileva, la sentenza rescissoria prende atto del residuo reato di truffa (in ordine al quale la sentenza di annullamento aveva dichiarato la definitività) e ridetermina la pena, in precedenza individuata ex art. 81 cod. pen. quale aumento sulla pena del più grave delitto di ricettazione, in mesi nove di reclusione ed euro 120 di multa, ridotta per il rito abbreviato in mesi sei di reclusione ed euro 80 di multa. 2. NI ST, per il tramite del difensore, ricorre avverso la citata sentenza deducendo vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena. In particolare - si assume -, nonostante la pena in precedenza individuata in quella prevista per il più grave delitto di ricettazione fosse stata determinata nel minimo, con un aumento di appena un mese di reclusione, la motivazione che ha invece ritenuto di allontanarsi dal minimo edittale senza adeguata motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Sussiste ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il solo reato più grave, il giudice, nel determinare la pena per il reato residuo, meno grave, non è vincolato alla quantità di pena individuata quale aumento ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. (tra le tante, cfr. Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023, Clemente, Rv. 284601; Sez. 4, n. 9176 del 31/01/2024, S., Rv. 285873, principio espressamente richiamato da Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653 - 01). Quanto, invece, alla necessità di motivare il trattamento sanzionatorio in concreto irrogato dando atto del potere discrezionale esercitato, la giurisprudenza di legittimità reputa sufficiente che si dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. anche per mezzo di espressioni sintetiche, come pure attraverso il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). 3. Ciò premesso in termini generali, corretta risulta la modalità attraverso cui la Corte di appello ha quantificato la pena finale in nove mesi di reclusione ed euro 120 di multa, ritenendo di allontanarsi di tre mesi dalla pena minima 2 prevista ex art. 640 cod. pen., con adeguato riferimento all'esistenza dei plurimi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato ed alla gravità del fatto desunta dall'apprezzata articolata macchinazione della truffa. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2024.