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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente e Relatore
MILICI PAOLA, Giudice
MENICHELLI SANDRA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 112/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Roma N. 157 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320240014073501000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: assente. Resistente: Parte resistente conclude come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato l'8 marzo 2025, la società Ricorrente_1 spa, con sede in Civitanova Marche, ha impugnato la cartella di pagamento 63 2024 00140735 01 di euro 14.686,25 derivante da iscrizione a ruolo per controllo ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, con riferimento al Mod. IRAP 2020, avente ad oggetto sanzioni e interessi derivanti dal tardivo versamento delle rate dell'acconto IRAP per il periodo d'imposta dal 1° novembre
2019 al 31 ottobre 2020.
Parte ricorrente ha formulato i seguenti motivi di impugnazione:
- ammissibilità del ravvedimento operoso anche ove intervenga successivamente alla ricezione di un avviso bonario;
- legittimità del ravvedimento operoso con le modalità con cui sono stati compiuti i relativi versamenti;
ed ha chiesto l'annullamento in tutto o in parte dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, se del caso previa remissione della questione alla Corte costituzionale;
con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Macerata, il 30 aprile 2025, contrastando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di impugnazione, la società ricorrente ha lamentato che l'ufficio non avrebbe ammesso il ravvedimento operoso in una fase successiva al ricevimento di un avviso bonario.
Il motivo si presenta inconferente e va quindi respinto, in quanto dalla documentazione in atti risulta che la comunicazione di irregolarità è stata consegnata alla società contribuente in data 6 luglio 2023, dopo i ravvedimenti di che trattasi che sono iniziati nel 2020 e il 5 maggio 2023, in periodi antecedenti all'avviso bonario che è stato consegnato alla società contribuente il 6 luglio 2023. Va inoltre rilevato che l'art. 13, comma 1-ter, del D.lgs. n. 472/1997 non consente il ravvedimento successivamente alla notifica della comunicazione di irregolarità, come già evidenziato in precedente di questa Sezione riguardante la stessa società contribuente (sent. n. 142/2024).
Con un secondo motivo, parte ricorrente sostiene che le modalità con cui è stato eseguito il ravvedimento operoso, in relazione alle date dei pagamenti, siano legittime.
Al riguardo, l'ufficio ha riepilogato, nelle proprie controdeduzioni, le date di versamento e i giorni di ritardo, come riportate anche nella comunicazione di irregolarità:
scadenza versamento giorni di ritardo rata 1 di 5 30 aprile 2020 03 giugno 2020 34
rata 2 di 5 18 maggio 2020 30 giugno 2020 43
rata 3 di 5 16 giugno 2020 30 luglio 2020 44 rata 4 di 5 16 luglio 2020 31 agosto 2020 46
rata 5 di 5 20 agosto 2020 30 settembre 2020 41
Nelle controdeduzioni dell'ufficio (pag. 6), è riferito che gli errori, consistenti nel ritardo dei versamenti, in cui è incorsa la società, emerge anche dal prospetto dei versamenti abbinati dal sistema al Mod. IRAP presentato il 29 settembre 2021.
Ne deriva che la prima rata è tardiva, come sono tardive anche le altre successive.
L'Ufficio ha quindi sanzionato le tardività sopra rilevate, in funzione di un ravvedimento ritenuto non valido per l'errato calcolo di quanto dovuto a titolo di sanzioni ed interessi.
Al riguardo si osserva che art. 13-bis D.lgs. 472/1997, introdotto dall'art.
4-decies, 1 del D.L. n. 34 del 2019, convertito in l. n. 58 del 2019, ha previsto la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso parziale ovvero frazionato, con disposizione di interpretazione autentica ed effetto retroattivo. Tale norma, dopo aver statuito che “l'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b),
b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13”, prosegue precisando che “nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento;
gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo;
la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa
è regolarizzata”.
Ne consegue quindi, ai fini del perfezionamento dell'istituto, la debenza delle sanzioni e degli interessi commisurati alla parte o alle singole frazioni di debito d'imposta tardivamente versate (conforme Cass.
26523/2021).
La società ha infatti individuato in modo erroneo le date di scadenza per il pagamento delle singole rate: ciò ha comportato un errore nel calcolo delle sanzioni e nel calcolo degli interessi, come indicato in dettaglio nelle controdeduzioni dell'ufficio (pag. 9-11). La seconda procedura di ravvedimento del 5 maggio 2023 (c.
d. ravvedimento del ravvedimento), tendente a sanare le sanzioni e gli interessi non correttamente versate nella precedente procedura del 2020, si manifesta illegittima, non essendo possibile, per la ragioni sopra richiamate, potervi accedere.
Anche il secondo motivo di impugnazione è quindi infondato, nei termini in appresso precisati.
Nelle proprie controdeduzioni, l'ufficio ha riferito – in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, salvi i casi di errori formali essenziali e riconoscibili, deve escludersi la ripetizione delle somme corrisposte spontaneamente dal contribuente, per la ragione che l'impiego dello strumento costituisce di fatto riconoscimento della violazione (Cass. n. 4324/2021), e pur prendendo atto che non risulta che Ricorrente_1 spa abbia perfezionato alcun ravvedimento per mancato integrale versamento delle sanzioni ed interessi dovuti prima della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 – di aver proceduto, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, ad agire in via di autotutela, computando e sgravando gli importi versati sine titulo dalla contribuente, per cui l'importo dovuto dalla società ricorrente è stato rideterminato in complessivi euro 13.572,19, di cui euro 13.171,11 a titolo di sanzioni ed euro 401,08 a titolo di interessi, come da analitico provvedimento di sgravio allegato alle controdeduzioni stesse. Restando assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, ne consegue che il ricorso
- in funzione dello sgravio parziale compiuto dall'ufficio - deve essere parzialmente accolto, con rideterminazione dell'importo dovuto in euro 13.572,19 in luogo di euro 14.686,25 oggetto di contestazione.
Stante l'esito del ricorso, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026
Il Presidente estensore Dott. Fabio Gaetano Galeffi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GALEFFI FABIO GAETANO, Presidente e Relatore
MILICI PAOLA, Giudice
MENICHELLI SANDRA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 112/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Roma N. 157 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320240014073501000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: assente. Resistente: Parte resistente conclude come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato l'8 marzo 2025, la società Ricorrente_1 spa, con sede in Civitanova Marche, ha impugnato la cartella di pagamento 63 2024 00140735 01 di euro 14.686,25 derivante da iscrizione a ruolo per controllo ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, con riferimento al Mod. IRAP 2020, avente ad oggetto sanzioni e interessi derivanti dal tardivo versamento delle rate dell'acconto IRAP per il periodo d'imposta dal 1° novembre
2019 al 31 ottobre 2020.
Parte ricorrente ha formulato i seguenti motivi di impugnazione:
- ammissibilità del ravvedimento operoso anche ove intervenga successivamente alla ricezione di un avviso bonario;
- legittimità del ravvedimento operoso con le modalità con cui sono stati compiuti i relativi versamenti;
ed ha chiesto l'annullamento in tutto o in parte dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, se del caso previa remissione della questione alla Corte costituzionale;
con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Macerata, il 30 aprile 2025, contrastando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto sia in diritto e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di impugnazione, la società ricorrente ha lamentato che l'ufficio non avrebbe ammesso il ravvedimento operoso in una fase successiva al ricevimento di un avviso bonario.
Il motivo si presenta inconferente e va quindi respinto, in quanto dalla documentazione in atti risulta che la comunicazione di irregolarità è stata consegnata alla società contribuente in data 6 luglio 2023, dopo i ravvedimenti di che trattasi che sono iniziati nel 2020 e il 5 maggio 2023, in periodi antecedenti all'avviso bonario che è stato consegnato alla società contribuente il 6 luglio 2023. Va inoltre rilevato che l'art. 13, comma 1-ter, del D.lgs. n. 472/1997 non consente il ravvedimento successivamente alla notifica della comunicazione di irregolarità, come già evidenziato in precedente di questa Sezione riguardante la stessa società contribuente (sent. n. 142/2024).
Con un secondo motivo, parte ricorrente sostiene che le modalità con cui è stato eseguito il ravvedimento operoso, in relazione alle date dei pagamenti, siano legittime.
Al riguardo, l'ufficio ha riepilogato, nelle proprie controdeduzioni, le date di versamento e i giorni di ritardo, come riportate anche nella comunicazione di irregolarità:
scadenza versamento giorni di ritardo rata 1 di 5 30 aprile 2020 03 giugno 2020 34
rata 2 di 5 18 maggio 2020 30 giugno 2020 43
rata 3 di 5 16 giugno 2020 30 luglio 2020 44 rata 4 di 5 16 luglio 2020 31 agosto 2020 46
rata 5 di 5 20 agosto 2020 30 settembre 2020 41
Nelle controdeduzioni dell'ufficio (pag. 6), è riferito che gli errori, consistenti nel ritardo dei versamenti, in cui è incorsa la società, emerge anche dal prospetto dei versamenti abbinati dal sistema al Mod. IRAP presentato il 29 settembre 2021.
Ne deriva che la prima rata è tardiva, come sono tardive anche le altre successive.
L'Ufficio ha quindi sanzionato le tardività sopra rilevate, in funzione di un ravvedimento ritenuto non valido per l'errato calcolo di quanto dovuto a titolo di sanzioni ed interessi.
Al riguardo si osserva che art. 13-bis D.lgs. 472/1997, introdotto dall'art.
4-decies, 1 del D.L. n. 34 del 2019, convertito in l. n. 58 del 2019, ha previsto la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso parziale ovvero frazionato, con disposizione di interpretazione autentica ed effetto retroattivo. Tale norma, dopo aver statuito che “l'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b),
b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13”, prosegue precisando che “nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento;
gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo;
la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa
è regolarizzata”.
Ne consegue quindi, ai fini del perfezionamento dell'istituto, la debenza delle sanzioni e degli interessi commisurati alla parte o alle singole frazioni di debito d'imposta tardivamente versate (conforme Cass.
26523/2021).
La società ha infatti individuato in modo erroneo le date di scadenza per il pagamento delle singole rate: ciò ha comportato un errore nel calcolo delle sanzioni e nel calcolo degli interessi, come indicato in dettaglio nelle controdeduzioni dell'ufficio (pag. 9-11). La seconda procedura di ravvedimento del 5 maggio 2023 (c.
d. ravvedimento del ravvedimento), tendente a sanare le sanzioni e gli interessi non correttamente versate nella precedente procedura del 2020, si manifesta illegittima, non essendo possibile, per la ragioni sopra richiamate, potervi accedere.
Anche il secondo motivo di impugnazione è quindi infondato, nei termini in appresso precisati.
Nelle proprie controdeduzioni, l'ufficio ha riferito – in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, salvi i casi di errori formali essenziali e riconoscibili, deve escludersi la ripetizione delle somme corrisposte spontaneamente dal contribuente, per la ragione che l'impiego dello strumento costituisce di fatto riconoscimento della violazione (Cass. n. 4324/2021), e pur prendendo atto che non risulta che Ricorrente_1 spa abbia perfezionato alcun ravvedimento per mancato integrale versamento delle sanzioni ed interessi dovuti prima della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 – di aver proceduto, per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, ad agire in via di autotutela, computando e sgravando gli importi versati sine titulo dalla contribuente, per cui l'importo dovuto dalla società ricorrente è stato rideterminato in complessivi euro 13.572,19, di cui euro 13.171,11 a titolo di sanzioni ed euro 401,08 a titolo di interessi, come da analitico provvedimento di sgravio allegato alle controdeduzioni stesse. Restando assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, ne consegue che il ricorso
- in funzione dello sgravio parziale compiuto dall'ufficio - deve essere parzialmente accolto, con rideterminazione dell'importo dovuto in euro 13.572,19 in luogo di euro 14.686,25 oggetto di contestazione.
Stante l'esito del ricorso, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata, accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026
Il Presidente estensore Dott. Fabio Gaetano Galeffi