Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1902
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e omissione/contraddittorietà della motivazione

    La Corte di Cassazione ritiene che il Tribunale del riesame abbia errato nell'applicare il principio del ne bis in idem, dato che i fatti oggetto dei diversi sequestri (abusi edilizi vs. lottizzazione abusiva) non sono perfettamente coincidenti dal punto di vista naturalistico, temporale e delle condotte. Inoltre, la Corte giudica fondata la censura relativa alla carenza di motivazione del Tribunale del riesame riguardo alla finalità di confisca, ritenendo che il Gip avesse adeguatamente motivato il periculum in mora.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1902
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1902
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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