Art. 2.
La spesa di cui all'articolo precedente verra' compensata mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 353 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
La spesa di cui all'articolo precedente verra' compensata mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 353 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.