CASS
Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2023, n. 6628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6628 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento a carico di AG AR, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/02/2022 del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6628 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 28/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, adottata il 14 aprile 2021, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dalla detenuta AR AG, assoggettata al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e per l'effetto aveva ordinato alla direzione dell'istituto penitenziario di consentire alla detenuta medesima di svolgere i colloqui con gli stretti congiunti mediante video-collegamento, attraverso postazioni informatiche dedicate e nel rispetto di specifici protocolli di sicurezza. AG aveva addotto, nel reclamo, l'impossibilità dei congiunti di spostarsi sul territorio, a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza legata alla pandemia da Covid-19. Il Tribunale svolgeva ampie considerazioni a sostegno del riconoscimento del diritto all'effettuazione dei colloqui telematici, richiamando in via assorbente la più recente giurisprudenza di legittimità. In conformità a quest'ultima, il diritto doveva intendersi subordinato all'allegazione, e positiva dimostrazione, di situazioni di impossibilità o grave difficoltà all'effettuazione dei colloqui in presenza. Tali situazioni potevano ben essere collegate all'emergenza pandemica, che il giudice a quo considerava bensì ridimensionata, ma non cessata al tempo della decisione. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, sulla base di unico motivo. In esso l'Amministrazione ricorrente deduce violazione di legge. Nell'interpretazione datane dal giudice di legittimità, l'art. 41-bis Ord. pen. non sarebbe ostativo alla possibilità di effettuazione del colloquio in video- collegamento esclusivamente laddove sussistano situazioni obiettive ed eccezionali, che ne impediscano lo svolgimento secondo le modalità usuali. Situazioni siffatte, tuttavia, sarebbero venute ormai meno, con l'abolizione, nell'aprile 2021, del divieto di spostamento tra Regioni causa pandemia e la graduale riapertura di tutte le attività. L'ordinanza impugnata sarebbe stata pertanto adottata in carenza dei presupposti legittimanti da essa stessa invocati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 279577-01, ripresa da Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221-01) ha enunciato il principio di diritto, secondo cui il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di grave difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal medesimo art. 41-bis. L'ordinanza impugnata si è attenuta a tale principio, né ha mancato di correlarlo alla ricognizione di situazioni effettive e attuali di tal fatta. Essa ha infatti rilevato il perdurare dello stato di emergenza, dichiarato in occasione del diffondersi a livello globale del virus SARS-CoV-2, e, al di là dei caduti limiti alla libertà di circolazione, il persistere della raccomandazione alla limitazione degli spostamenti, in un quadro caratterizzato ancora dalla possibilità effettiva, in particolare in capo ai soggetti anziani e fragili, di eventi gravemente avversi connessi al rischio di contagio. 2. In tale contesto, non anacronistico se rapportato al tempo della decisione, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato la persistenza e la cogenza dell'addotta impossibilità di svolgimento dei colloqui in presenza con i congiunti. La relativa valutazione, aderente al dato normativo, non presta dunque il fianco a censure in sede di legittimità, tenuto conto che il ricorso per cassazione è ammesso, in materia, solo per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la sola motivazione inesistente o meramente apparente;
ipotesi che non sussiste nella specie. 3. Segue la reiezione del ricorso, senza addebito di spese a carico del Ministero della Giustizia ricorrente (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 28/10/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6628 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 28/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, adottata il 14 aprile 2021, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dalla detenuta AR AG, assoggettata al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e per l'effetto aveva ordinato alla direzione dell'istituto penitenziario di consentire alla detenuta medesima di svolgere i colloqui con gli stretti congiunti mediante video-collegamento, attraverso postazioni informatiche dedicate e nel rispetto di specifici protocolli di sicurezza. AG aveva addotto, nel reclamo, l'impossibilità dei congiunti di spostarsi sul territorio, a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza legata alla pandemia da Covid-19. Il Tribunale svolgeva ampie considerazioni a sostegno del riconoscimento del diritto all'effettuazione dei colloqui telematici, richiamando in via assorbente la più recente giurisprudenza di legittimità. In conformità a quest'ultima, il diritto doveva intendersi subordinato all'allegazione, e positiva dimostrazione, di situazioni di impossibilità o grave difficoltà all'effettuazione dei colloqui in presenza. Tali situazioni potevano ben essere collegate all'emergenza pandemica, che il giudice a quo considerava bensì ridimensionata, ma non cessata al tempo della decisione. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, sulla base di unico motivo. In esso l'Amministrazione ricorrente deduce violazione di legge. Nell'interpretazione datane dal giudice di legittimità, l'art. 41-bis Ord. pen. non sarebbe ostativo alla possibilità di effettuazione del colloquio in video- collegamento esclusivamente laddove sussistano situazioni obiettive ed eccezionali, che ne impediscano lo svolgimento secondo le modalità usuali. Situazioni siffatte, tuttavia, sarebbero venute ormai meno, con l'abolizione, nell'aprile 2021, del divieto di spostamento tra Regioni causa pandemia e la graduale riapertura di tutte le attività. L'ordinanza impugnata sarebbe stata pertanto adottata in carenza dei presupposti legittimanti da essa stessa invocati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 279577-01, ripresa da Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Rv. 281221-01) ha enunciato il principio di diritto, secondo cui il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di grave difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal medesimo art. 41-bis. L'ordinanza impugnata si è attenuta a tale principio, né ha mancato di correlarlo alla ricognizione di situazioni effettive e attuali di tal fatta. Essa ha infatti rilevato il perdurare dello stato di emergenza, dichiarato in occasione del diffondersi a livello globale del virus SARS-CoV-2, e, al di là dei caduti limiti alla libertà di circolazione, il persistere della raccomandazione alla limitazione degli spostamenti, in un quadro caratterizzato ancora dalla possibilità effettiva, in particolare in capo ai soggetti anziani e fragili, di eventi gravemente avversi connessi al rischio di contagio. 2. In tale contesto, non anacronistico se rapportato al tempo della decisione, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato la persistenza e la cogenza dell'addotta impossibilità di svolgimento dei colloqui in presenza con i congiunti. La relativa valutazione, aderente al dato normativo, non presta dunque il fianco a censure in sede di legittimità, tenuto conto che il ricorso per cassazione è ammesso, in materia, solo per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la sola motivazione inesistente o meramente apparente;
ipotesi che non sussiste nella specie. 3. Segue la reiezione del ricorso, senza addebito di spese a carico del Ministero della Giustizia ricorrente (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650-01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 28/10/2022