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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/12/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 3436/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3436/2025 promossa da: (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. CAMPAGNOLI GIUSEPPE C.F._1
- ricorrente contro
, contumace. Controparte_1
- resistente
Oggetto: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni di parte ricorrente: accogliere il ricorso, annullare e revocare il decreto emesso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per l'effetto ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento penale n. R.G. Trib. 1816/2023.
Il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. AL ZO,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso in fatto quanto segue:
- Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avverso Parte_1 il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato adottato in data 14 giugno 2025 dal dott. nel procedimento penale R.G. Per_1
Trib. 1816/2023 chiedendo la revoca del decreto e l'accoglimento dell'istanza con contestuale ammissione dell'istante al beneficio. Il ricorrente ha rilevato l'erronea
1 applicazione delle presunzioni semplici nella parte in cui il giudice ha ritenuto che
“la dimensione soggettiva del richiedente […] consente di presumere non solo che il suddetto tragga sostentamento dal reato ma anche il conclamato superamento della soglia reddituale (illecita) di cui all'art. 76 D.P.R. 115/02 […]”, sostenendo come nel caso di specie non sussistano elementi concreti e specifici a fondamento di una presunzione semplice di percezione di redditi illeciti. Il ricorrente ha altresì rilevato la carenza della motivazione del rigetto adottato dal giudice. Inoltre, parte ricorrente ha sostenuto che tale statuizione viola il principio di presunzione di innocenza.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha dichiarato di aver allegato tutta la documentazione prescritta dal D.P.R. 115 del 2002 – la quale secondo,
l'interpretazione del ricorrente, dimostra la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge per l'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato - sottolineando che tale produzione documentale non è stata oggetto di specifica contestazione da parte del giudice.
Oltre a tali argomenti, parte ricorrente ha rilevato come i proventi dell'attività criminosa non siano quantificati, e perciò non dimostrano il superamento dei limiti reddituali. Inoltre, parte ricorrente specifica che tali proventi si riferiscono al periodo d'imposta 2020 (anno in cui si è verificato il fatto di reato), dopo il quale non risultano pendenze penale a carico del ricorrente.
- Parte resistente non si costituiva in giudizio.
Tanto premesso, il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte:
- La motivazione del giudice relativa al rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, presentata dall'odierno ricorrente, appare conforme al dettato normativo di cui al D.P.R. 115 del 2002.
In particolare, l'art. 96 del TUSG, prevede la possibilità che il giudice respinga l'istanza “se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte.”
Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ammettere, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione, il ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c., in presenza di qualunque fatto che riveli la percezione, lecita o illecita di reddito purché
2 fondato su concreti elementi di fatto idonei a determinare il superamento del limite posto dalla legge (cfr. Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 13080 del 2023).
Nel caso di specie, il giudice nel motivare il rigetto dell'istanza di ammissione ha chiarito come le molteplici iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale – fatto noto ai fini dell'operatività della presunzione – consentano di presumere che l'istante tragga sostentamento dal reato e che, pertanto, con tale attività criminosa superi di fatto la soglia reddituale prevista ex lege per l'ammissione al beneficio.
Occorre rammentare che, come rilevato dal giudice nel decreto di rigetto, il procedimento per cui si chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato concluso con sentenza di condanna dell'istante per il reato di cui agli art. 624 e 625 c.1 n. 2 c.p., avendo il suddetto in più circostanze di tempo ed in concorso di persone, sottratto merci da plurimi punti vendita Comet s.p.a. per un vale complessivo superiore a 85.000 euro.
Per tale ragione, le argomentazioni poste a sostegno del rigetto dell'istanza risultano sufficienti ai fini della dimostrazione, tramite presunzione semplice, del superamento del limite reddituale previsto dall'art. 76 TUSG, nonostante l'istante abbia dichiarato di non aver percepito redditi nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza, né in Italia, né all'estero, di non essere titolare di beni immobili o mobili registrati, nonché di essere l'unico membro della famiglia anagrafica.
Si ritiene, dunque, corretta la ricostruzione del giudice basata su elementi di fatto che permettono di accertare – tramite presunzioni - la percezione di redditi ulteriori derivanti da attività criminosa illecita superiori al limite individuato dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, rigetta l'impugnazione proposta dal sig. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza Parte_1 di ammissione al patrocinio a spese dello stato nel procedimento penale R.G. Trib.
1816/2023.
Le spese del presente procedimento restano a carico del ricorrente.
Si comunichi.
Il Presidente del Tribunale
AL ZO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3436/2025 promossa da: (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. CAMPAGNOLI GIUSEPPE C.F._1
- ricorrente contro
, contumace. Controparte_1
- resistente
Oggetto: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni di parte ricorrente: accogliere il ricorso, annullare e revocare il decreto emesso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per l'effetto ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento penale n. R.G. Trib. 1816/2023.
Il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. AL ZO,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso in fatto quanto segue:
- Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avverso Parte_1 il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato adottato in data 14 giugno 2025 dal dott. nel procedimento penale R.G. Per_1
Trib. 1816/2023 chiedendo la revoca del decreto e l'accoglimento dell'istanza con contestuale ammissione dell'istante al beneficio. Il ricorrente ha rilevato l'erronea
1 applicazione delle presunzioni semplici nella parte in cui il giudice ha ritenuto che
“la dimensione soggettiva del richiedente […] consente di presumere non solo che il suddetto tragga sostentamento dal reato ma anche il conclamato superamento della soglia reddituale (illecita) di cui all'art. 76 D.P.R. 115/02 […]”, sostenendo come nel caso di specie non sussistano elementi concreti e specifici a fondamento di una presunzione semplice di percezione di redditi illeciti. Il ricorrente ha altresì rilevato la carenza della motivazione del rigetto adottato dal giudice. Inoltre, parte ricorrente ha sostenuto che tale statuizione viola il principio di presunzione di innocenza.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha dichiarato di aver allegato tutta la documentazione prescritta dal D.P.R. 115 del 2002 – la quale secondo,
l'interpretazione del ricorrente, dimostra la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge per l'ammissione al patrocinio a Spese dello Stato - sottolineando che tale produzione documentale non è stata oggetto di specifica contestazione da parte del giudice.
Oltre a tali argomenti, parte ricorrente ha rilevato come i proventi dell'attività criminosa non siano quantificati, e perciò non dimostrano il superamento dei limiti reddituali. Inoltre, parte ricorrente specifica che tali proventi si riferiscono al periodo d'imposta 2020 (anno in cui si è verificato il fatto di reato), dopo il quale non risultano pendenze penale a carico del ricorrente.
- Parte resistente non si costituiva in giudizio.
Tanto premesso, il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte:
- La motivazione del giudice relativa al rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, presentata dall'odierno ricorrente, appare conforme al dettato normativo di cui al D.P.R. 115 del 2002.
In particolare, l'art. 96 del TUSG, prevede la possibilità che il giudice respinga l'istanza “se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte.”
Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ammettere, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione, il ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c., in presenza di qualunque fatto che riveli la percezione, lecita o illecita di reddito purché
2 fondato su concreti elementi di fatto idonei a determinare il superamento del limite posto dalla legge (cfr. Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 13080 del 2023).
Nel caso di specie, il giudice nel motivare il rigetto dell'istanza di ammissione ha chiarito come le molteplici iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale – fatto noto ai fini dell'operatività della presunzione – consentano di presumere che l'istante tragga sostentamento dal reato e che, pertanto, con tale attività criminosa superi di fatto la soglia reddituale prevista ex lege per l'ammissione al beneficio.
Occorre rammentare che, come rilevato dal giudice nel decreto di rigetto, il procedimento per cui si chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato concluso con sentenza di condanna dell'istante per il reato di cui agli art. 624 e 625 c.1 n. 2 c.p., avendo il suddetto in più circostanze di tempo ed in concorso di persone, sottratto merci da plurimi punti vendita Comet s.p.a. per un vale complessivo superiore a 85.000 euro.
Per tale ragione, le argomentazioni poste a sostegno del rigetto dell'istanza risultano sufficienti ai fini della dimostrazione, tramite presunzione semplice, del superamento del limite reddituale previsto dall'art. 76 TUSG, nonostante l'istante abbia dichiarato di non aver percepito redditi nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza, né in Italia, né all'estero, di non essere titolare di beni immobili o mobili registrati, nonché di essere l'unico membro della famiglia anagrafica.
Si ritiene, dunque, corretta la ricostruzione del giudice basata su elementi di fatto che permettono di accertare – tramite presunzioni - la percezione di redditi ulteriori derivanti da attività criminosa illecita superiori al limite individuato dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, rigetta l'impugnazione proposta dal sig. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza Parte_1 di ammissione al patrocinio a spese dello stato nel procedimento penale R.G. Trib.
1816/2023.
Le spese del presente procedimento restano a carico del ricorrente.
Si comunichi.
Il Presidente del Tribunale
AL ZO
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