CASS
Sentenza 3 marzo 2026
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 8286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8286 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RG IA CA ER AM R.G.N. 27883/2025 PA VA SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXX nato a [...] avverso l'ordinanza del 07/07/2025 del TRIB. SORV. MINORI di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale per i minorenni di Palermo, in funzione di Tribunale di sorveglianza, ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXX, di applicazione della misura di comunità dell’affidamento in prova o, in subordine, della detenzione domiciliare, in relazione alla pena in esecuzione di anni 1 e mesi 4 di reclusione, inflitta per il reato di maltrattamenti in famiglia. A ragione della decisione, il Tribunale richiamava innanzitutto una precedente istanza di analogo contenuto, respinta con ordinanza del 20/01/2025; in tale precedente ordinanza si evidenziava come il minore, in espiazione della pena inflittagli per il reato di maltrattamenti in famiglia, avesse ulteriori pendenze per procedimenti penali relativi ad analoghi reati e come avesse sempre mantenuto rapporti disfunzionali con la madre e i nonni, nei confronti dei quali aveva manifestato un’indole aggressiva. Nemmeno la recente nascita di due figli, affidati ai nonni materni, aveva modificato il suo stile di vita. Il Tribunale osservava, inoltre, come dalla più recente relazione dell’USSM fosse emerso che il giovane, ristretto in carcere da cinque mesi, aveva appena avviato una riflessione sul proprio passato;
concludeva tuttavia per il rigetto delle istanze, ritenendo prematura l’applicazione di una misura di comunità sul territorio, anche in considerazione dell’elevato rischio di ricaduta nel reato.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso XXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore, deducendo XXXXXzione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 47, 47 ter e 50 ord. pen. e 2 d. lvo121 del 2018. Si duole il ricorrente che il provvedimento di rigetto si fondi esclusivamente sulla condotta del prevenuto precedente al suo ingresso in carcere, già oggetto di valutazione in relazione alla precedente istanza di misura alternativa. Sono state invece pretermesse o svalutate le relazioni successive all’ingresso in istituto del minore (relazione comportamentale del 01/07/2025, relazione psicologica del 17/06/2025 e relazione UEPE del 27/06/2025, allegate al ricorso), tutte positive e che attestano l’avvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 8286 Anno 2026 Presidente: OC GI Relatore: AM CA ER Data Udienza: 19/02/2026 delpercorso di revisione critica da parte del detenuto.
3.Il ricorso, trattato all’udienza del 18 dicembre 2025, dinanzi alla sezione Settima penale di questa Corte, è stato rimesso alla sezione Prima penale e fissato per l’odierna udienza. La difesa ha fatto pervenire, per il 18 dicembre 2025, memoria datata 7 novembre 2025, con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
4.Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen. Va in proposito rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694).
2.Nel caso in esame, dalla certificazione del D.A.P. acquisita agli atti, risulta che l’istante, in data 22/01/2026 - dunque in pendenza del presente giudizio - è stato scarcerato, in quanto ammesso alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, sicché, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, deve intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione, ciò che ne determina l'inammissibilità. 3.Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
4. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 19/02/2026 2 Il Consigliere estensore Il Presidente CA ER AM GI OC IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale per i minorenni di Palermo, in funzione di Tribunale di sorveglianza, ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di XXXXXXXXXXXX, di applicazione della misura di comunità dell’affidamento in prova o, in subordine, della detenzione domiciliare, in relazione alla pena in esecuzione di anni 1 e mesi 4 di reclusione, inflitta per il reato di maltrattamenti in famiglia. A ragione della decisione, il Tribunale richiamava innanzitutto una precedente istanza di analogo contenuto, respinta con ordinanza del 20/01/2025; in tale precedente ordinanza si evidenziava come il minore, in espiazione della pena inflittagli per il reato di maltrattamenti in famiglia, avesse ulteriori pendenze per procedimenti penali relativi ad analoghi reati e come avesse sempre mantenuto rapporti disfunzionali con la madre e i nonni, nei confronti dei quali aveva manifestato un’indole aggressiva. Nemmeno la recente nascita di due figli, affidati ai nonni materni, aveva modificato il suo stile di vita. Il Tribunale osservava, inoltre, come dalla più recente relazione dell’USSM fosse emerso che il giovane, ristretto in carcere da cinque mesi, aveva appena avviato una riflessione sul proprio passato;
concludeva tuttavia per il rigetto delle istanze, ritenendo prematura l’applicazione di una misura di comunità sul territorio, anche in considerazione dell’elevato rischio di ricaduta nel reato.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso XXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore, deducendo XXXXXzione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 47, 47 ter e 50 ord. pen. e 2 d. lvo121 del 2018. Si duole il ricorrente che il provvedimento di rigetto si fondi esclusivamente sulla condotta del prevenuto precedente al suo ingresso in carcere, già oggetto di valutazione in relazione alla precedente istanza di misura alternativa. Sono state invece pretermesse o svalutate le relazioni successive all’ingresso in istituto del minore (relazione comportamentale del 01/07/2025, relazione psicologica del 17/06/2025 e relazione UEPE del 27/06/2025, allegate al ricorso), tutte positive e che attestano l’avvio Penale Sent. Sez. 1 Num. 8286 Anno 2026 Presidente: OC GI Relatore: AM CA ER Data Udienza: 19/02/2026 delpercorso di revisione critica da parte del detenuto.
3.Il ricorso, trattato all’udienza del 18 dicembre 2025, dinanzi alla sezione Settima penale di questa Corte, è stato rimesso alla sezione Prima penale e fissato per l’odierna udienza. La difesa ha fatto pervenire, per il 18 dicembre 2025, memoria datata 7 novembre 2025, con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
4.Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen. Va in proposito rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694).
2.Nel caso in esame, dalla certificazione del D.A.P. acquisita agli atti, risulta che l’istante, in data 22/01/2026 - dunque in pendenza del presente giudizio - è stato scarcerato, in quanto ammesso alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, sicché, alla stregua delle considerazioni in diritto affermate dalle Sezioni Unite, deve intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione, ciò che ne determina l'inammissibilità. 3.Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
4. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 19/02/2026 2 Il Consigliere estensore Il Presidente CA ER AM GI OC IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3