CASS
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/01/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 572 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 31/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone, emessa in data 14 dicembre 2022, con cui OR IC veniva giudicato responsabile dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lett. c), e comma 2 bis, D.Lgs. n. 285/1992 e 73 D.Lgs. n.159/2011 e, previa concessione di attenuanti generiche, condannato per il primo alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 2000 di ammenda e per il secondo alla pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto. 2. OR IC, a mezzo del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e). cod.proc. pen.. Evidenza in proposito che la Corte costituzionale con la sentenza 116/2024 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 73 D.Lgs. 159/2011, nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione aiG sia stata revocata la patente di guida- si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a c:ausa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada. Tanto premesso, rileva che la condotta a lui contestata, di aver guidato senza aver mai conseguito la patente di guida, pur essendo sottoposto alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale e del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, integrerebbe la fattispecie oggetto di dichiarazione di incostituzionalità. 2.2 Con il secondo motivo censura la decisione impugnata per violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), c) ed e), in relazione all'articolo 649 cod.proc.pen. Sostiene in proposito che per il medesimo fatto storico, è stato già giudicato con sentenza n. 3099/2020 della Corte d'appello di Roma, ormai irrevocabile, osservando che i reati contestati nei rispettivi procedimenti sono stati commessi tutti con un'unica condotta posta in essere il 29 giugno 2019. 2.3 Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) , cod. proc. pen., lamenta che la Corte d'appello, rispondendo ad uno specifico motivo di appello con cui si contestava l'applicazione della recidiva, abbia affermato che non v'era alcunche da disapplicare, poiché "non risulta che in questo giudizio sia stata contestata al OR la recidiva"; e ciò in palese contraddizione con la decisione di primo grado e con il capo di imputazione, dove è riportata espressamente l'espressione "recidiva ex articolo 99, commi le 2 n.2, cod.pen". 4 3.11 Procuratore Generale ha concluso, chiedendo che il ricorso venga rigettato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La Corte Cost., con la sentenza n. 116/2024, ha dichiarato " l'illegittimita costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada". La fattispecie, oggetto del giudizio di costituzionalità, concerne il caso in cui il prevenuto sia stato colto alla guida dell'autovettura senza patente, per essere stata la stessa sospesa o revocata per cause ricollegabili non già alla misura di prevenzione, ma alla violazione di norme del codice della strada e segnatamente, dell'art.186 cod. strada, quanto al divieto di guida sotto l'influenza dell'alcool, che prevede, appunto, la sanzione accessoria della sospensione o, nei casi più gravi, della revoca della patente. Nella parte motiva della suddetta decisione, è stato precisato che "Può, pertanto, ribadirsi che non è riconducibile a una responsabilità "per il modo di essere dell'autore" l'incriminazione, prevista dall'art. 73 cod. antimafia, della condotta di guida in mancanza del titolo abilitativo, allorquando il prevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta o, pur avendola richiesta, gli sia stata negata, oppure gli sia stata revocata in ragione della applicazione della misura di prevenzione. Si tratta di ipotesi in cui la mancanza del titolo abilitativo è conseguenza - in via generale e automatica (art. 120, comma 1, cod. strada) oppure per effetto della valutazione prefettizia del caso concreto (art. 120, comma 2, cod. strada) - della applicazione di misure di prevenzione, cui il legislatore, per finalità di tutela dell'ordine pubblico, riconnette limitazioni al conseguimento della patente di guida". Il giudice delle leggi ha chiarito che la dichiarazione di incostituzionalità non riguarda l'incriminazione, prevista dall'art. 73 cod. antimafia, della condotta di guida in mancanza del titolo abilitativo, allorquando il prevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta o, pur avendola richiesta, gli sia stata negata , oppure gli sia stata revocata in ragione della applicazione della misura di prevenzione. A ben vedere/ il caso in esame, che riguarda l'ipotesi del sottoposto a misura di prevenzione che si ponga alla guida senza aver mai conseguito la patente, esula dalla portata applicativa della suddetta sentenza. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Nell'ampia elaborazione delle decisioni di legittimità, della Corte costituzionale (da ultimo nn. 200 del 2016, 43 del 2018 e n. 222 del 2019) e della giurisprudenza sovranazionale 3 (sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine
contro
Russia;
sentenza Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014; sentenza della Grande Camera 15 novembre 2016, A e B
contro
Norvegia;
sentenze della Grande Sezione del 20 marzo 2018 - rispettivamente in causa C-537/16, SS AL AT SA e altri, in cause C596/16 e C-597/16, Di UM e CONSOB, e in causa C-524/15, Menci) v'è sostanziale convergenza sul presupposto che la medesinnezza del fatto ricorre quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati Rv. 231799; Corte Cost. n. 200/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per effetto della sussistenza del concorso formale fra reati, dovendo procedersi alla verifica empirica dell'identità del fatto). Ad esempio, è stato osservato che il reato contravvenzionale ed il reato di evento non possono mai integrare la 'medesimezza del fatto', tenuto in considerazione che il primo è un reato di mera condotta, il che esclude l'identità con il secondo (cfr. Sez. F, Sentenza n. 34782 del 04/08/2016, Rapone, Rv. 267597). Il giudice, infatti, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico "può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi" (Corte Cost. n. 200 del 2016, in motivazione). Nel caso in esame la Corte distrettuale ha affermato, con motivazione immune da vizi logici, che non ricorre tale identità tra i reati giudicati in questa sede (guida in stato di ebbrezza e art. 73 D.Lgs. 159/) e quelli oggetto del separato giudizio (furto di un veicolo ed omissione di soccorso alle vittime del sinistro provocato). Va t g i g t t esclusa, dunque, la configurabilità di un effetto preclusivo -anche teorico e potenziale- della sentenza pronunciata nel separato provvedimento, riguardante condotte ontologicamente diverse rispetto a quelle oggetto del presente giudizio. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Dalla lettura delle sentenze di merito, emerge all'evidenza che il primo giudice, in relazione alle accertate contravvenzioni, abbia ovviamente escluso la recidiva originanamente contestata, dato che il testo dell'art. 99 cod. pen., novellato dalla L. n. 251 del 2005, ha previsto che l'istituto della recidiva trovi applicazione solo per i delitti. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Così deciso il 31 ottobre 2024 Il consigliere estensore Il Pr ente
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 572 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 31/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone, emessa in data 14 dicembre 2022, con cui OR IC veniva giudicato responsabile dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lett. c), e comma 2 bis, D.Lgs. n. 285/1992 e 73 D.Lgs. n.159/2011 e, previa concessione di attenuanti generiche, condannato per il primo alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 2000 di ammenda e per il secondo alla pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto. 2. OR IC, a mezzo del suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e). cod.proc. pen.. Evidenza in proposito che la Corte costituzionale con la sentenza 116/2024 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 73 D.Lgs. 159/2011, nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione aiG sia stata revocata la patente di guida- si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a c:ausa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada. Tanto premesso, rileva che la condotta a lui contestata, di aver guidato senza aver mai conseguito la patente di guida, pur essendo sottoposto alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale e del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, integrerebbe la fattispecie oggetto di dichiarazione di incostituzionalità. 2.2 Con il secondo motivo censura la decisione impugnata per violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), c) ed e), in relazione all'articolo 649 cod.proc.pen. Sostiene in proposito che per il medesimo fatto storico, è stato già giudicato con sentenza n. 3099/2020 della Corte d'appello di Roma, ormai irrevocabile, osservando che i reati contestati nei rispettivi procedimenti sono stati commessi tutti con un'unica condotta posta in essere il 29 giugno 2019. 2.3 Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) , cod. proc. pen., lamenta che la Corte d'appello, rispondendo ad uno specifico motivo di appello con cui si contestava l'applicazione della recidiva, abbia affermato che non v'era alcunche da disapplicare, poiché "non risulta che in questo giudizio sia stata contestata al OR la recidiva"; e ciò in palese contraddizione con la decisione di primo grado e con il capo di imputazione, dove è riportata espressamente l'espressione "recidiva ex articolo 99, commi le 2 n.2, cod.pen". 4 3.11 Procuratore Generale ha concluso, chiedendo che il ricorso venga rigettato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La Corte Cost., con la sentenza n. 116/2024, ha dichiarato " l'illegittimita costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada". La fattispecie, oggetto del giudizio di costituzionalità, concerne il caso in cui il prevenuto sia stato colto alla guida dell'autovettura senza patente, per essere stata la stessa sospesa o revocata per cause ricollegabili non già alla misura di prevenzione, ma alla violazione di norme del codice della strada e segnatamente, dell'art.186 cod. strada, quanto al divieto di guida sotto l'influenza dell'alcool, che prevede, appunto, la sanzione accessoria della sospensione o, nei casi più gravi, della revoca della patente. Nella parte motiva della suddetta decisione, è stato precisato che "Può, pertanto, ribadirsi che non è riconducibile a una responsabilità "per il modo di essere dell'autore" l'incriminazione, prevista dall'art. 73 cod. antimafia, della condotta di guida in mancanza del titolo abilitativo, allorquando il prevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta o, pur avendola richiesta, gli sia stata negata, oppure gli sia stata revocata in ragione della applicazione della misura di prevenzione. Si tratta di ipotesi in cui la mancanza del titolo abilitativo è conseguenza - in via generale e automatica (art. 120, comma 1, cod. strada) oppure per effetto della valutazione prefettizia del caso concreto (art. 120, comma 2, cod. strada) - della applicazione di misure di prevenzione, cui il legislatore, per finalità di tutela dell'ordine pubblico, riconnette limitazioni al conseguimento della patente di guida". Il giudice delle leggi ha chiarito che la dichiarazione di incostituzionalità non riguarda l'incriminazione, prevista dall'art. 73 cod. antimafia, della condotta di guida in mancanza del titolo abilitativo, allorquando il prevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta o, pur avendola richiesta, gli sia stata negata , oppure gli sia stata revocata in ragione della applicazione della misura di prevenzione. A ben vedere/ il caso in esame, che riguarda l'ipotesi del sottoposto a misura di prevenzione che si ponga alla guida senza aver mai conseguito la patente, esula dalla portata applicativa della suddetta sentenza. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Nell'ampia elaborazione delle decisioni di legittimità, della Corte costituzionale (da ultimo nn. 200 del 2016, 43 del 2018 e n. 222 del 2019) e della giurisprudenza sovranazionale 3 (sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine
contro
Russia;
sentenza Grande Stevens c. Italia del 4 marzo 2014; sentenza della Grande Camera 15 novembre 2016, A e B
contro
Norvegia;
sentenze della Grande Sezione del 20 marzo 2018 - rispettivamente in causa C-537/16, SS AL AT SA e altri, in cause C596/16 e C-597/16, Di UM e CONSOB, e in causa C-524/15, Menci) v'è sostanziale convergenza sul presupposto che la medesinnezza del fatto ricorre quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati Rv. 231799; Corte Cost. n. 200/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per effetto della sussistenza del concorso formale fra reati, dovendo procedersi alla verifica empirica dell'identità del fatto). Ad esempio, è stato osservato che il reato contravvenzionale ed il reato di evento non possono mai integrare la 'medesimezza del fatto', tenuto in considerazione che il primo è un reato di mera condotta, il che esclude l'identità con il secondo (cfr. Sez. F, Sentenza n. 34782 del 04/08/2016, Rapone, Rv. 267597). Il giudice, infatti, sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico "può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi" (Corte Cost. n. 200 del 2016, in motivazione). Nel caso in esame la Corte distrettuale ha affermato, con motivazione immune da vizi logici, che non ricorre tale identità tra i reati giudicati in questa sede (guida in stato di ebbrezza e art. 73 D.Lgs. 159/) e quelli oggetto del separato giudizio (furto di un veicolo ed omissione di soccorso alle vittime del sinistro provocato). Va t g i g t t esclusa, dunque, la configurabilità di un effetto preclusivo -anche teorico e potenziale- della sentenza pronunciata nel separato provvedimento, riguardante condotte ontologicamente diverse rispetto a quelle oggetto del presente giudizio. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Dalla lettura delle sentenze di merito, emerge all'evidenza che il primo giudice, in relazione alle accertate contravvenzioni, abbia ovviamente escluso la recidiva originanamente contestata, dato che il testo dell'art. 99 cod. pen., novellato dalla L. n. 251 del 2005, ha previsto che l'istituto della recidiva trovi applicazione solo per i delitti. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Così deciso il 31 ottobre 2024 Il consigliere estensore Il Pr ente