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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3622/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3622/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONVENUTO/I
Oggi 4 marzo 2025 ad ore 10:00 innanzi al dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, sono comparsi:
l'avv. quale procuratore di se stessa, produce ricorso ritualmente notificato a Parte_1
nonché al Ministero della giustizia, al quale si riporta. Verificata la regolarità Controparte_1 formale della notifica dell'atto introduttivo, chiede dichiararsi la contumacia delle controparti non comparse in udienza, né costituite in cancelleria.
Insiste per la liquidazione degli esborsi pari ad euro 46,97, provati dalla documentazione allegata.
Nessuno è comparso per le controparti.
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni. L'avv. precisa le conclusioni come riportate nel proprio ricorso Pt_1
Dopo breve discussione orale, tornato in udienza alle ore 13:00, il Giudice dichiara la contumacia dei resistenti e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3622/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
Stradonetto136/3 65128, in giudizio personalmente
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, l' avv. proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto di pagamento da parte del giudice penale del Tribunale di Pescara in data 28.11.2024 nel procedimento a carico di , n.1808/12 RGNR. Controparte_1
Nelle premesse veniva esposto un unico motivo di doglianza: Parte_2 come documentati e pari ad euro 46,97, richiesti nell'istanza di liquidazione e provati dalle
[...] produzioni depositati in atti.
Peraltro, in merito, il Giudicante ha omesso totalmente ogni motivazione sul punto.
In guisa che ad integrazione del provvedimento impugnato devono essere liquidate all'Avv. A. Forte anche la somma pari ad euro 46,97 per esborsi.
Le spese sono riconosciute con riferimento alla differenza dell'importo riconosciuto e liquidato, facendo riferimento ai valori minimi, attesa la particolare lieve complessità del procedimento, in ordine a questioni di fatto e di diritto, e la mancanza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Così provvede in accoglimento dell'opposizione:
- ad integrazione del decreto di pagamento emesso dal giudice penale del Tribunale di Pescara in data pagina 2 di 3 28.11.2024 nel procedimento nel procedimento a carico di , n.1808/12 RGNR., Controparte_1 liquida in favore dell'Avv. euro 46,97 per esborsi;
Parte_1
- Condanna i resistenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv.
che si liquidano in Euro 221,00, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA, come per Parte_1 legge.
Verbale chiuso alle ore 14:20
GOP dott.ssa Anna M. Bertucci Bellafante
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3622/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONVENUTO/I
Oggi 4 marzo 2025 ad ore 10:00 innanzi al dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, sono comparsi:
l'avv. quale procuratore di se stessa, produce ricorso ritualmente notificato a Parte_1
nonché al Ministero della giustizia, al quale si riporta. Verificata la regolarità Controparte_1 formale della notifica dell'atto introduttivo, chiede dichiararsi la contumacia delle controparti non comparse in udienza, né costituite in cancelleria.
Insiste per la liquidazione degli esborsi pari ad euro 46,97, provati dalla documentazione allegata.
Nessuno è comparso per le controparti.
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni. L'avv. precisa le conclusioni come riportate nel proprio ricorso Pt_1
Dopo breve discussione orale, tornato in udienza alle ore 13:00, il Giudice dichiara la contumacia dei resistenti e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3622/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
Stradonetto136/3 65128, in giudizio personalmente
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, l' avv. proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto di pagamento da parte del giudice penale del Tribunale di Pescara in data 28.11.2024 nel procedimento a carico di , n.1808/12 RGNR. Controparte_1
Nelle premesse veniva esposto un unico motivo di doglianza: Parte_2 come documentati e pari ad euro 46,97, richiesti nell'istanza di liquidazione e provati dalle
[...] produzioni depositati in atti.
Peraltro, in merito, il Giudicante ha omesso totalmente ogni motivazione sul punto.
In guisa che ad integrazione del provvedimento impugnato devono essere liquidate all'Avv. A. Forte anche la somma pari ad euro 46,97 per esborsi.
Le spese sono riconosciute con riferimento alla differenza dell'importo riconosciuto e liquidato, facendo riferimento ai valori minimi, attesa la particolare lieve complessità del procedimento, in ordine a questioni di fatto e di diritto, e la mancanza della fase istruttoria.
P.Q.M.
Così provvede in accoglimento dell'opposizione:
- ad integrazione del decreto di pagamento emesso dal giudice penale del Tribunale di Pescara in data pagina 2 di 3 28.11.2024 nel procedimento nel procedimento a carico di , n.1808/12 RGNR., Controparte_1 liquida in favore dell'Avv. euro 46,97 per esborsi;
Parte_1
- Condanna i resistenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv.
che si liquidano in Euro 221,00, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA, come per Parte_1 legge.
Verbale chiuso alle ore 14:20
GOP dott.ssa Anna M. Bertucci Bellafante
pagina 3 di 3