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Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2023, n. 38654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38654 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1)EF ID, nato a [...] il [...], 2) EF HE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 23/02/2023 del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere US AD;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentiti i difensori: Avv. Piermario Morra, anche in sostituzione dell'Avv. Marco Ferraris, per EF ID, Avv. Gianluca Bona per EF HE, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38654 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, emessa il 30 gennaio 2023, che aveva applicato ai ricorrenti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di usura, autoriciclaggio ed estorsione loro rispettivamente ascritti. 2. Ricorrono per cassazione gli indagati, con distinti atti. 2.1. EF ID deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di usura, autoriciclaggio ed estorsione di cui ai capi 1,2 e 4 della imputazione provvisoria. Il Tribunale, quanto al reato di usura di cui al capo 1, avrebbe ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa OR ES, senza prendere in considerazione l'alternativa ricostruzione difensiva proposta dal ricorrente e corroborata dalle dichiarazioni del coindagato Beganovic, circa il fatto che il prestito elargito alla vittima era servito per l'acquisto di una casa del Beganovic. A supporto della tesi il ricorrente indica anche una conversazione intercettata tra la compagna della persona offesa e la di lui madre che il Tribunale non avrebbe considerato. In relazione al reato di estorsione di cui al capo 4, la persona offesa Lo MA CO avrebbe reso dichiarazioni inverosimili allorquando ha affermato che sarebbe stato intimidito dal ricorrente per poi acquistare un telefono cellulare lo stesso giorno;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari e alla adeguatezza della massima misura custodiale. 2.2. EF HE deduce, quanto al reato di estorsione di cui al capo 4 ed al profilo inerente alla sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare, argomenti sovrapponibili, anche graficamente, a quelli proposti dal ricorrente EF ID, sostenendo anche che il Tribunale, quanto al reato di estorsione, non avrebbe valutato la versione difensiva offerta dal ricorrente in sede di interrogatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati e generici. 1.Quanto ai motivi inerenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, i ricorrenti non si confrontano con tutto il compendio motivazionale dell'ordinanza 2 impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha supportato il giudizio di attendibilità delle persone offese dei reati di usura di cui ai capi 1 e 3, rispettivamente contestati ai congiunti EF ID e EF HE (padre e figlio), nonché del reato di estorsione di cui al capo 4, contestato ad entrambi i ricorrenti, attraverso l'indicazione di precisi riscontri costituiti da intercettazioni ambientali ed anche da documentazione bancaria attestante il bonifico alla vittima del reato di usura di cui al capo 1 da parte di EF ID e la restituzione della somma, maggiorata degli interessi, tramite altro bonifico proveniente dalla persona offesa verso la società della figlia del ricorrente, così integrandosi il reato di autoriclaggio di cui al capo 2 contestato al solo EF ID. In relazione, poi, al reato di estorsione, oltre alle dichiarazioni della persona offesa ed alle intercettazioni, il Tribunale ha citato le dichiarazioni di una serie di soggetti legati alla vittima, alcuni dei quali del pari oggetto di minaccia, che i ricorsi neanche considerano. Le diverse prospettazioni difensive, comunque attinenti al merito del giudizio nella misura in cui intendono offrire una alternativa ricostruzione del fatti, non effettuabile in questa sede, risultano del tutto generiche non prendendo in esame nessuno dei dati principali su cui si fonda il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza formulato dal Tribunale. 2. Ancora più generici si rivelano i motivi in ordine alle esigenze cautelari, i ricorrenti non confrontandosi con nessun decisivo passaggio della motivazione offerta dall'ordinanza impugnata, siccome volta a valorizzare i notevoli precedenti penali di entrambi i ricorrenti, la gravità dei fatti anche per la non occasionalità della condotta, l'inadeguatezza di misure meno gravi rispetto a quella carceraria stante la commissione dei fatti anche dall'interno di abitazioni. Tali dati di merito non sono stati scalfiti da nessuna delle obiezioni difensive, per questo del tutto aspecifiche. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Sentenza a motivazione semplificata. 3 Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.07.2023. Il Consigliere estensore Il Pre idente US AD GI LT 6'rw il fliv3
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere US AD;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentiti i difensori: Avv. Piermario Morra, anche in sostituzione dell'Avv. Marco Ferraris, per EF ID, Avv. Gianluca Bona per EF HE, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38654 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Torino, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, emessa il 30 gennaio 2023, che aveva applicato ai ricorrenti la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di usura, autoriciclaggio ed estorsione loro rispettivamente ascritti. 2. Ricorrono per cassazione gli indagati, con distinti atti. 2.1. EF ID deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di usura, autoriciclaggio ed estorsione di cui ai capi 1,2 e 4 della imputazione provvisoria. Il Tribunale, quanto al reato di usura di cui al capo 1, avrebbe ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa OR ES, senza prendere in considerazione l'alternativa ricostruzione difensiva proposta dal ricorrente e corroborata dalle dichiarazioni del coindagato Beganovic, circa il fatto che il prestito elargito alla vittima era servito per l'acquisto di una casa del Beganovic. A supporto della tesi il ricorrente indica anche una conversazione intercettata tra la compagna della persona offesa e la di lui madre che il Tribunale non avrebbe considerato. In relazione al reato di estorsione di cui al capo 4, la persona offesa Lo MA CO avrebbe reso dichiarazioni inverosimili allorquando ha affermato che sarebbe stato intimidito dal ricorrente per poi acquistare un telefono cellulare lo stesso giorno;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari e alla adeguatezza della massima misura custodiale. 2.2. EF HE deduce, quanto al reato di estorsione di cui al capo 4 ed al profilo inerente alla sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare, argomenti sovrapponibili, anche graficamente, a quelli proposti dal ricorrente EF ID, sostenendo anche che il Tribunale, quanto al reato di estorsione, non avrebbe valutato la versione difensiva offerta dal ricorrente in sede di interrogatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati e generici. 1.Quanto ai motivi inerenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, i ricorrenti non si confrontano con tutto il compendio motivazionale dell'ordinanza 2 impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha supportato il giudizio di attendibilità delle persone offese dei reati di usura di cui ai capi 1 e 3, rispettivamente contestati ai congiunti EF ID e EF HE (padre e figlio), nonché del reato di estorsione di cui al capo 4, contestato ad entrambi i ricorrenti, attraverso l'indicazione di precisi riscontri costituiti da intercettazioni ambientali ed anche da documentazione bancaria attestante il bonifico alla vittima del reato di usura di cui al capo 1 da parte di EF ID e la restituzione della somma, maggiorata degli interessi, tramite altro bonifico proveniente dalla persona offesa verso la società della figlia del ricorrente, così integrandosi il reato di autoriclaggio di cui al capo 2 contestato al solo EF ID. In relazione, poi, al reato di estorsione, oltre alle dichiarazioni della persona offesa ed alle intercettazioni, il Tribunale ha citato le dichiarazioni di una serie di soggetti legati alla vittima, alcuni dei quali del pari oggetto di minaccia, che i ricorsi neanche considerano. Le diverse prospettazioni difensive, comunque attinenti al merito del giudizio nella misura in cui intendono offrire una alternativa ricostruzione del fatti, non effettuabile in questa sede, risultano del tutto generiche non prendendo in esame nessuno dei dati principali su cui si fonda il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza formulato dal Tribunale. 2. Ancora più generici si rivelano i motivi in ordine alle esigenze cautelari, i ricorrenti non confrontandosi con nessun decisivo passaggio della motivazione offerta dall'ordinanza impugnata, siccome volta a valorizzare i notevoli precedenti penali di entrambi i ricorrenti, la gravità dei fatti anche per la non occasionalità della condotta, l'inadeguatezza di misure meno gravi rispetto a quella carceraria stante la commissione dei fatti anche dall'interno di abitazioni. Tali dati di merito non sono stati scalfiti da nessuna delle obiezioni difensive, per questo del tutto aspecifiche. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Sentenza a motivazione semplificata. 3 Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.07.2023. Il Consigliere estensore Il Pre idente US AD GI LT 6'rw il fliv3