Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di divisione ereditaria, la richiesta di attribuzione per l'intero di un immobile non comodamente divisibile avanzata da uno dei coeredi convenuti solo in sede di precisazione delle conclusioni deve ritenersi del tutto legittima, attesane la natura non di domanda nuova, bensì di mera eccezione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/1999, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. FR MENSITIERI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GN AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA B. CERRETTI 31, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO VIOLA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GN MARIO, GN UMBERTO, GN VITTORIA, GN OTTAVIA, GN IE NQ. EREDE DI GN FERNANDO, GN OL NQ. EREDE DI GN FERNANDO, CAPONERA ADA NQ. EREDE DI GN FERNANDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAMPELLO SUL CLITUNNO 20, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO GALDIERI, che li difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 132/95 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 7/6/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/5/98 dal Consigliere Dott. FR MENSITIERI;
udito l'Avvocato GIANCARLO VIOLA difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato RICCARDO GALDIERI difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso, il rigetto del primo e del secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 7 marzo 1984 CE ZZ conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Terni, OR ZZ, MA ZZ, quale erede di FR ZZ, RN, ER ed IA ZZ, per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni del padre RO ZZ, deceduto il 16 novembre 1971, con la divisione dell'asse relitto nelle proporzioni e quote di cui al verbale di conciliazione del 7 aprile 1983. A sostegno della domanda esponeva l'istante che essa attrice era proprietaria della quota di 1/9 dell'intero asse ereditario, conseguita, quale legittimaria, in base al suddetto verbale di conciliazione intercorso con i fratelli ER e RN e con MA ZZ, unici eredi di FR ZZ, in conseguenza del quale l'asse ereditario era stato suddiviso.
Nel corso del giudizio la stessa attrice, modificando le originarie conclusioni, chiedeva l'assegnazione per intero dei beni ereditari, con addebito dell'eccedenza rispetto alla quota di sua spettanza, ovvero, in via subordinata, la vendita degli stesi;
deduceva, altresì, la nullità assoluta ed insanabile dell'atto di costituzione in giudizio dei convenuti, difettando la rappresentanza di un procuratore esercente nel distretto del Tribunale adito. Rimessa la causa sul ruolo, all'udienza del 18 gennaio 1989 i convenuti si costituivano a mezzo di procuratore legalmente esercente, riportandosi alle precedenti difese e conclusioni. L'adito Tribunale, con sentenza del 17 dicembre 1990 - 13 febbraio 1991, dichiarava lo scioglimento della comunione sui beni immobili facenti parte dell'asse ereditario del "de cuius" RO ZZ, assegnava per l'intero gli immobili ai coeredi ER, RN e MA ZZ in ragione della loro quota congiunta ed indivisa pari a 7/9 dell'intero asse ereditario e poneva a carico dei predetti coeredi assegnatari i conguagli per l'eccedenza in misura di L.
6.935.000 a favore di CE ed IA ZZ. Avverso tale sentenza proponeva appello CE ZZ chiedendo, in via pregiudiziale, l'accertamento e la declaratoria della nullità della costituzione in giudizio dei litisconsorti convenuti nonché la declaratoria di inesistenza di ogni attività processuale svolta dai medesimi e, nel merito, l'assegnazione ad essa appellante dei beni in comunione con addebito dell'eccedenza e, in via subordinata, la vendita all'incanto dei beni medesimi. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza depositata il 7 giugno 1995, rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alle maggiori spese.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione CE ZZ sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso MA, ER, OR, IA, RO e LO ZZ, nonché AD PO, gli ultimi tre eredi di RN ZZ, nelle more deceduto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunziano omesso esame di motivo di censura, omessa motivazione, nonché falsa applicazione di legge (artt. 82, 167, 183, 184, 291 e 294 c.p.c.). Rileva la ricorrente che i convenuti, con l'attività posta in essere all'udienza del 19 gennaio 1989, assistiti da un procuratore abilitato, avevano "ratificato" la precedente costituzione facendo espresso rinvio a "tutti gli atti di causa e di parte" e riportandosi alle "conclusioni già rassegnate" nel tentativo di sanare l'irregolarità della loro presenza nel processo più volte eccepita dalla difesa dell'attrice. Tale tentativo andava però ritenuto inammissibile attesa la "inesistenza giuridica" del rapporto processuale non suscettibile di sanatoria. Sul punto la Corte d'appello di Perugia non aveva tuttavia speso parola.
Diverso sarebbe stato se all'atto della costituzione del 19 gennaio 1989 i convenuti, preso atto dell'inesistenza giuridica di ogni loro precedente attività, si fossero costituiti nel processo "ex novo", vale a dire senza legami o rinvii di sorta, svolgendo le domande ancora consentite.
Ciò premesso, osserva la ricorrente che la domanda di assegnazione dei beni era stata formulata dai convenuti per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
In presenza di una legittima applicazione dell'istituto della contumacia la domanda, d'ufficio, avrebbe dovuto esser dichiarata inammissibile, stante il divieto posto dall'art. 294 c.p.c. E che si trattasse di domanda e non di eccezione lo si desumeva dal fatto che essa non si limitava ad ottenere il rigetto dell'altrui domanda. Essa, inoltre, veniva svolta dal solo procuratore che compariva in rappresentanza di tutte le parti convenute, tal che l'atto andava riferito al solo procuratore "ad litem" sfornito di apposito mandato.
Tra l'altro, puntualizzava altresì la ricorrente, tra i convenuti coeredi vi era OR ZZ, non comunista, mentre IA ZZ risultava richiedente.
La costituzione dei resistenti tutti doveva pertanto esser dichiarata giuridicamente inesistente e nulla ogni loro difesa di merito.
In subordine, la domanda formulata dai convenuti in sede di precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10 ottobre 1990, avrebbe dovuto esser dichiarata inammissibile e/o intempestiva. Le doglianze non possono essere accolte.
Correttamente, invero, ad avviso di questo Collegio, la Corte perugina ha ritenuto pienamente condivisibili i rilievi svolti dal primo giudice, a confutazione delle omologhe censure mosse in prime cure dalla attuale ricorrente e ribadite in sede di gravame di merito:
- sia in ordine alla riconosciuta invalidità dell'intera attività processuale posta in essere dai convenuti nell'intervallo temporale tra la data dell'originario atto di loro costituzione in giudizio e quella della successiva, rinnovata, regolare costituzione con comparsa del 18 gennaio 1989 contenente procura, in via congiuntiva e disgiuntiva, all'avvocato C. Viberti del foro di Roma e all'avvocato A. Bartollini del foro di Terni, domiciliatario;
- sia in ordine alla ravvisata legittimità dell'instaurazione del contraddittorio nella fase processuale posteriore alla data del 18.1.89, nonché con riguardo alla riconosciuta pertinenza al "thema decidendum" ed alla ritenuta ammissibilità della richiesta di attribuzione, ex art. 720 C.C., dell'intero immobile, avanzata dai convenuti medesimi in sede di conclusioni finali all'udienza del 10 ottobre 1990, richiesta che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, non integra una domanda ma una mera eccezione (v., tra le tante, Cass. n. 4391/95, n. 1905/86, n. 3066/88, n. 4633/91, n. 3672/95). Con il secondo mezzo si deduce falsa ed errata applicazione dell'art. 720 c.c., omesso esame di motivo di censura, omessa motivazione.
Osserva la ricorrente che il Tribunale aveva assegnato i beni ereditari a MA, RN ed ER ZZ i quali mai avevano fatto richiesta di assegnazione dell'intero alla propria quota singola ne' alle quote congiunte.
Una siffatta richiesta non era rinvenibile in sede di costituzione;
soltanto in sede di precisazione delle conclusioni vi era stata una richiesta riferibile al solo procuratore alle liti, peraltro privo di mandato specifico, che interveniva in rappresentanza dei convenuti, compresa OR non comunista ne' erede e IA, dallo stesso procuratore indicata come "altra coerede".
La sola ad avere avanzato richiesta di assegnazione valida e chiara era pertanto essa ricorrente che aveva fatto rilevare alla Corte del gravame di merito, con il secondo motivo, l'errore del Tribunale nell'applicazione dell'art. 720 c.c.. Ma la Corte perugina aveva omesso ogni esame sul punto. Le censure non hanno pregio.
Premesso che non sussisteva alcun contrasto tra le parti in ordine alla non comoda divisibilità degli immobili ereditari accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio ed in ordine alla misura del conguaglio riconosciuto alle due condividenti non assegnatarie, ha opportunamente statuito la Corte territoriale, con motivazione congrua e non contraddittoria e con ampi richiami a conforme consolidata giurisprudenza di legittimità, che le critiche mosse dalla attuale ricorrente alla sentenza di prime cure erano tutt'altro che pertinenti e giustificate, in quanto il primo giudice, non solo aveva fatto operare correttamente il criterio preferenziale del maggior quotista stabilito dall'art. 720 c.c., ma aveva pure compiuto l'ineccepibile scelta, tra le possibili assegnazioni, dell'attribuzione pro - indiviso, accogliendo la domanda congiunta dei tre condividenti ER, MA e RN ZZ, titolari complessivamente della maggior quota indivisa, pari ai sette noni (7/9) dell'intero asse ereditario. Ed ha concluso pertanto, la Corte territoriale, che la adottata soluzione si sottraeva alle svolte censure sia perché la preferenza accordata appariva del tutto conforme alla disciplina fissata dall'art. 720 c.c. che non consente l'attribuzione dell'intero immobile al condividente titolare della minor porzione, (come l'odierna ricorrente cui spettava un nono dell'asse medesimo), sia perché la richiesta subordinata di vendita all'incanto era impedita dalla domanda (dei condividenti) di attribuzione pro-indiviso dell'intero immobile.
Non sussistono pertanto, ad avviso del Collegio, la denunciata violazione di legge e i dedotti vizi di motivazione.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, infine, che la Corte del merito non abbia aggiornato, in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta, le somme di danaro corrispondenti alle quote di immobili non facilmente divisibili.
La doglianza è meritevole di accoglimento.
La decisione di prime cure, nel porre a carico dei coeredi assegnatari, quale conguaglio per l'eccedenza, la liquidazione della somma di lire 6.935.000 in favore della ZZ CE non ha proceduto d'ufficio, come sarebbe stato suo onere secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, all'adeguamento di tale somma al mutato potere d'acquisto della moneta (v. Cass. n. 3173/79, n. 1913/80, n. 1804/84, n. 1529/85, n. 1198/87, n. 11769/92, n. 261/96, n. 4369/96, n. 4398/97). A tanto dovrà provvedere il giudice del rinvio, al quale la causa va sul punto rimessa e che si adeguerà al principio secondo il quale, nel caso di assegnazione ad uno dei coeredi di un immobile non divisibile compreso nell'asse ereditario, ai sensi dell'art. 720 c.c., il conguaglio dovuto agli altri condividenti deve essere determinato con riguardo al valore del bene "relictum" al momento della decisione del giudizio di divisione, trattandosi di debito di valore.
Alla stregua delle svolte argomentazioni, rigettati i primi due motivi del ricorso, in accoglimento del terzo, la gravata decisione va sul punto cassata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Ancona che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Ancona.
Roma, 21 maggio 1998.
Depositata in Cancelleria il 14/1/1999.