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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 653/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
SO FA EN EUG, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4997/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004797159000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004797159000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004797159000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 303/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.09420259006855901/000, notificata il 22.05.2023 (non quella indicata in ricorso n.
09420259004797159000, notificata il 26.03.2025), in relazione a una pluralità di cartelle esattoriali e due avvisi di accertamento per tributi locali pretesi dal Comune di Reggio Calabria.
A sostegno delle sue ragioni, parte ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti impositivi, l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito.
Si costituivano Agenzia delle Entrate SS e il Comune di Reggio Calabria che argomentavano in ordine alla ritualità delle procedure e legittimità della pretesa, con la prima che eccepiva l'inammissibilità del ricorso.
Con successiva memoria parte ricorrente criticava le produzioni avversarie e dava conto di avere rateizzato una parte del debito. Con ulteriore memoria Agenzia delle Entrate SS insisteva nelle sue ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La ricorrente indica maldestramente i dati identificativi dell'atto impugnato nel suo atto introduttivo (nei termini sopra riportati). L'atto impugnato (allegato al ricorso), in vero, è l'intimazione di pagamento n.094202590068559 01/000, notificata il 22.05.2023.
Le parti convenute hanno documentato la rituale notifica degli atti prodromici. In relazione agli avvisi di accertamenti notificati dal Comune di Reggio Calabria tramite indirizzo non inserito nell'IPA, questa Corte conviene con gli insegnamenti di Cass. S.U. n. 1597/2022 in materia di notifica di atto giudiziario effettuato dalla Procura Generale della Corte dei Conti mediante un indirizzo Pec non inserito nei registri previsti dalla legge. Ed infatti, la Suprema Corte ha diversificato tra le notifiche eseguite dalla pubblica amministrazione e quelle eseguite dai privati, associando solo a queste ultime il requisito dell'impiego degli indirizzi PEC dei registri normativamente previsti, ai fini della individuazione di requisiti legali necessari per la certezza della individuazione del mittente. Peraltro, nel caso di specie, non vi sono margini di incertezza in ordine alla provenienza dell'atto dal concessionario della riscossione e sull'oggetto della notifica, atteso che l'indirizzo di posta elettronica impiegato comunque consentiva di individuare il mittente e l'atto notificato inerisce proprio la funzione esercitata dal mittente.
L'annullamento giudiziale di una delle cartelle intimate, non è stato documentato, nonostante la contestazione svolta dal Concessionario convenuto.
L'atto, infine, era puntualmente motivato, quale parte di una sequenza procedimentale sollecitatoria, nella quale è ortodosso il rinvio agli atti precedenti per completare l'illustrazione delle ragioni della pretesa, mentre il calcolo degli interessi è puntualmente indicato, attraverso il riporto dei dati numerici e dei parametri legali che giustificano le percentuali applicate.
Ne deriva il rigetto del ricorso mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere alle convenute le spese di lite, liquidate in € 150,00 per ciascuna.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
SO FA EN EUG, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4997/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004797159000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004797159000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004797159000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 303/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.09420259006855901/000, notificata il 22.05.2023 (non quella indicata in ricorso n.
09420259004797159000, notificata il 26.03.2025), in relazione a una pluralità di cartelle esattoriali e due avvisi di accertamento per tributi locali pretesi dal Comune di Reggio Calabria.
A sostegno delle sue ragioni, parte ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti impositivi, l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito.
Si costituivano Agenzia delle Entrate SS e il Comune di Reggio Calabria che argomentavano in ordine alla ritualità delle procedure e legittimità della pretesa, con la prima che eccepiva l'inammissibilità del ricorso.
Con successiva memoria parte ricorrente criticava le produzioni avversarie e dava conto di avere rateizzato una parte del debito. Con ulteriore memoria Agenzia delle Entrate SS insisteva nelle sue ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La ricorrente indica maldestramente i dati identificativi dell'atto impugnato nel suo atto introduttivo (nei termini sopra riportati). L'atto impugnato (allegato al ricorso), in vero, è l'intimazione di pagamento n.094202590068559 01/000, notificata il 22.05.2023.
Le parti convenute hanno documentato la rituale notifica degli atti prodromici. In relazione agli avvisi di accertamenti notificati dal Comune di Reggio Calabria tramite indirizzo non inserito nell'IPA, questa Corte conviene con gli insegnamenti di Cass. S.U. n. 1597/2022 in materia di notifica di atto giudiziario effettuato dalla Procura Generale della Corte dei Conti mediante un indirizzo Pec non inserito nei registri previsti dalla legge. Ed infatti, la Suprema Corte ha diversificato tra le notifiche eseguite dalla pubblica amministrazione e quelle eseguite dai privati, associando solo a queste ultime il requisito dell'impiego degli indirizzi PEC dei registri normativamente previsti, ai fini della individuazione di requisiti legali necessari per la certezza della individuazione del mittente. Peraltro, nel caso di specie, non vi sono margini di incertezza in ordine alla provenienza dell'atto dal concessionario della riscossione e sull'oggetto della notifica, atteso che l'indirizzo di posta elettronica impiegato comunque consentiva di individuare il mittente e l'atto notificato inerisce proprio la funzione esercitata dal mittente.
L'annullamento giudiziale di una delle cartelle intimate, non è stato documentato, nonostante la contestazione svolta dal Concessionario convenuto.
L'atto, infine, era puntualmente motivato, quale parte di una sequenza procedimentale sollecitatoria, nella quale è ortodosso il rinvio agli atti precedenti per completare l'illustrazione delle ragioni della pretesa, mentre il calcolo degli interessi è puntualmente indicato, attraverso il riporto dei dati numerici e dei parametri legali che giustificano le percentuali applicate.
Ne deriva il rigetto del ricorso mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione X, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere alle convenute le spese di lite, liquidate in € 150,00 per ciascuna.