Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 653
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insussistenza presupposti impositivi

    La Corte ha ritenuto che l'atto fosse puntualmente motivato, con rinvio agli atti precedenti e calcolo degli interessi indicato.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    Le parti convenute hanno documentato la rituale notifica degli atti prodromici.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha rigettato il ricorso, implicitamente ritenendo non sussistente la prescrizione.

  • Rigettato
    Irregolarità notifica avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto valida la notifica, distinguendo tra notifiche della pubblica amministrazione e dei privati e considerando che l'indirizzo PEC utilizzato consentiva comunque di individuare il mittente e l'atto notificato.

  • Rigettato
    Errata indicazione atto impugnato

    La Corte ha rilevato la discrepanza tra l'atto indicato in ricorso e quello effettivamente allegato, ma ha comunque esaminato il merito della controversia relativo all'atto effettivamente impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 653
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 653
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo