Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00331/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02285/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2285 del 2025, proposto da AR RA, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Rizza, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 121/2025 del Tribunale di Siracusa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, il Presidente OR EN e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorso in ottemperanza è stato proposto al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, passata in giudicato, come da attestazione prodotta in giudizio, la quale è stata notificata, via pec, al Ministero dell’istruzione e del merito, con cui è stato dichiarato il diritto di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l.n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati.
Il Ministero dell’istruzione e del merito, seppure ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
In prossimità dell’udienza parte ricorrente ha depositato una nota con cui ha rappresentato che, in data 17 dicembre 2025, il Ministero aveva eseguito il decreto ingiuntivo in epigrafe; ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere e la liquidazione delle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il Collegio non può che prendere atto del pagamento in data successiva alla notifica e al deposito del ricorso (avvenuti in data 4 novembre 2025) e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio sono compensate in parte e per il resto seguono la soccombenza virtuale; sono liquidate nella misura di cui in dispositivo avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla natura della stessa assimilabile alle procedure esecutive mobiliari (vedi TAR Sicilia Catania, 16 giugno 2025, n. 1924 confermata in punto di spese per ottemperanza su “carta docente” da CGA, sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese del giudizio compensate in parte e liquidate nella misura di € 200,00 (duecento/00), oltre accessori, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR EN, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR EN |
IL SEGRETARIO