CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ABATE AGOSTINO, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 446/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249003399686000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249003399686000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249003399686000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249003399686000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa anche dell'Agenzia delle Entrate, si è preso atto che nelle more per la richiesta erariale è intervenuto lo sgravio totale e ciò comporta l'estizione del giudizio per cessata materia del contendere.
Resta la valutazione ai fini della richiesta di rifusione delle spese di lite.
Va quindi accertata se alla parte ricorrente è stato imposto ingiustamente di sostenere delle spese di lite,
e chi ne debba rispondere.
L'esame degli atti, e quanto accertato in contraddittorio tra le parti in udienza, consentono di ricostruire i fatti nel senso che mentre parte ricorrente a maggio del 2024 definiva la pendenza con l'Agenzia delle
Entrate, a luglio 2024 denza più giustificazione l'Agenzia della Riscossione procedeva con l'atto qui impugnato.
Benché espressamente richiesta l'Agenzia delle Entrate non è stata in grado né di documentare né di affermare quando avrebbe avvisato la Riscossione della cessata materia.
Ciò impone di ritenere accertato che quando l'Agenzia della Riscossione ha proceduto non era stata avvisata dalle Entrate della cessata materia.
L'onere della rifusione delel spese di lite, a titolo di soccombenza, va posto unicamente a carico dell'Agenzia dell'Entrate, quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia, condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3000 oltre oneri di legge.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ABATE AGOSTINO, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 446/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249003399686000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249003399686000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249003399686000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320249003399686000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa anche dell'Agenzia delle Entrate, si è preso atto che nelle more per la richiesta erariale è intervenuto lo sgravio totale e ciò comporta l'estizione del giudizio per cessata materia del contendere.
Resta la valutazione ai fini della richiesta di rifusione delle spese di lite.
Va quindi accertata se alla parte ricorrente è stato imposto ingiustamente di sostenere delle spese di lite,
e chi ne debba rispondere.
L'esame degli atti, e quanto accertato in contraddittorio tra le parti in udienza, consentono di ricostruire i fatti nel senso che mentre parte ricorrente a maggio del 2024 definiva la pendenza con l'Agenzia delle
Entrate, a luglio 2024 denza più giustificazione l'Agenzia della Riscossione procedeva con l'atto qui impugnato.
Benché espressamente richiesta l'Agenzia delle Entrate non è stata in grado né di documentare né di affermare quando avrebbe avvisato la Riscossione della cessata materia.
Ciò impone di ritenere accertato che quando l'Agenzia della Riscossione ha proceduto non era stata avvisata dalle Entrate della cessata materia.
L'onere della rifusione delel spese di lite, a titolo di soccombenza, va posto unicamente a carico dell'Agenzia dell'Entrate, quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia, condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3000 oltre oneri di legge.