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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/12/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo , all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 6741/23 R.G.
TRA
rappresentata ed assistita dall'Avv.to Parte_1
FI EC, come in atti
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso CP_1
v.to Daniela Guarino, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO Parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'assegno di assistenza ex art 13 L. 118/71 all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione escludendo la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 28.10.23 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento
1 dell'originaria istanza e quindi il riconoscimento dell'assegno di assistenza ex art 13 L. 118/71 dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del CP_1 requisito sanitario, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa del ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e ha lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, censurando l'omessa valutazione di tutte le patologie documentate ed in particolare
“una consulenza del cardio chirurgo vascolare Dott. del Per_1
2021 dove lo stesso certifica…. Una difficoltà deambulatoria con impaccio alla stazione eretta prolungata e la presenza evidente di flebectasieulteriore, certificazione che riconoscono a carico della ricorrente una insufficienza venosa cronica classificabile in II - III classe CEAP ed alla quale può applicarsi una percentuale di almeno il 30%; altra patologia del tutto sottostimata dalla nominata consulente ed afferisce all' apparato psichico della ricorrente la quale di recente si è sottoposta a controllo dallo specialista psichiatra , e precisamente in data 17/10/23 dove lo specialista pone diagnosi di… DISTURBO D' ANSIA GENERALIZZATO…prescrivendo, peraltro, una adeguata terapia farmacologica. A siffatta patologia può senza dubbio riconoscersi una valutazione di almeno il 25%, giusta applicazione del codice di menomazione 2205”, patologie tutte che ove correttamente valutate dal CTU avrebbero determinato un'invalidità prossima al 74%
Nel corso del giudizio ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di CP_1 spese. E' stata quindi disposta un'integrazione della consulenza medico legale anche alla luce della documentazione medica prodotta in atti. Il CTU, ha quindi reso ulteriore parere medico legale, integrativo del precedente elaborato peritale ed all'esito dell'attenta analisi della documentazione prodotta nel presente giudizio, in relazione agli approfondimenti richiesti anche alla luce del
2 ricorso in opposizione ha evidenziato che: la documentata patologia cardiaca, in quanto concomitante ad una patologia vascolare, comporta un indice di invalidità del 21% ; quanto alla patologia osteartrosica la documentazione attesta una patologia risalente ma compensata;
quanto invece al disturbo dell'ansia è di grado lieve con percentuale di invalidità del 10%; il CTU per tanto ha riconosciuto una percentuale di invalidità pari al 60% (5% in più rispetto all'accertamento svolto in sede di ATPO ma a far data dal 17.2.23) attraverso un articolato argomentativo alla cui integrale lettura si rinvia.
Con argomentazioni logicamente e scientificamente ineccepibili che il Tribunale fa proprie, il ctu ha riconosciuto una percentuale di invalidità del 60% e dunque inferiore al requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della prestazione invocata. Va rilevato che, contrariamente alle deduzioni di parte ricorrente, il CTU ha specificamente indicato le patologie da cui la ricorrente è affetta valutando il complesso morboso;
inoltre quanto all'omessa valutazione della patologia cardiaca e osteoartrosica va rilevato che il CTU ha tenuto conto nelle valutazioni medico leale di tali patologie accertando che sono adeguatamente compensate senza evidenze cliniche di compromissione funzionale. Il contenuto dell'elaborato è certamente utilizzabile da questo Giudice per la formazione del proprio convincimento e si ritiene di dover condividere le valutazioni dell'ausiliario complessivamente rese nel corso dell'intero giudizio, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppato in modo coerente e logico che vengono recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio. Le censure del ricorrente in parte si sostanziano in un mero dissenso alla valutazione medico legale espressa (e ribadita nella richiesta di chiarimenti) e non evidenziano errori diagnostici o affermazioni scientificamente errate o omissioni di dati e/o accertamenti strumentali che avrebbero potuto condurre ad una diversa diagnosi ed a diverse determinazioni anche in questa sede;
va invero evidenziato che la minima percentuale di maggiore invalidità del 5% è stata riconosciuta a far data dal 17 febbraio 2023 confermando per il periodo antecedente la percentuale di invalidità dell'ATP pari al 55%, misura in ogni caso
3 insufficiente e ben lontana dal requisito sanitario richiesto per la prestazione invocata. In definitiva, posto che in relazione alla prestazione richiesta la diagnosi va effettuata anche tenendo conto delle conseguenze funzionali delle patologie - con particolare riferimento alla perdita di autonomia - alla luce della documentazione in atti e dell'esame diretto ed obiettivo della paziente (di cui il ctu nella relazione da ampio riscontro) non si ritiene di dover procede ad ulteriore approfondimento diagnostico. L'opposizione va dunque respinta.
Nulla per le spese ex art. 152 disp.att.c.p.c. Le spese della consulenza sono poste definitivamente a carico dell e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; nulla per le spese;
pone a carico dell le spese della CTU come da separato CP_1 decreto. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, 8 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro Paola Galdo
4
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo , all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 6741/23 R.G.
TRA
rappresentata ed assistita dall'Avv.to Parte_1
FI EC, come in atti
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso CP_1
v.to Daniela Guarino, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente -
FATTO E DIRITTO Parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'assegno di assistenza ex art 13 L. 118/71 all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione escludendo la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 28.10.23 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento
1 dell'originaria istanza e quindi il riconoscimento dell'assegno di assistenza ex art 13 L. 118/71 dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del CP_1 requisito sanitario, concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte. La difesa del ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e ha lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, censurando l'omessa valutazione di tutte le patologie documentate ed in particolare
“una consulenza del cardio chirurgo vascolare Dott. del Per_1
2021 dove lo stesso certifica…. Una difficoltà deambulatoria con impaccio alla stazione eretta prolungata e la presenza evidente di flebectasieulteriore, certificazione che riconoscono a carico della ricorrente una insufficienza venosa cronica classificabile in II - III classe CEAP ed alla quale può applicarsi una percentuale di almeno il 30%; altra patologia del tutto sottostimata dalla nominata consulente ed afferisce all' apparato psichico della ricorrente la quale di recente si è sottoposta a controllo dallo specialista psichiatra , e precisamente in data 17/10/23 dove lo specialista pone diagnosi di… DISTURBO D' ANSIA GENERALIZZATO…prescrivendo, peraltro, una adeguata terapia farmacologica. A siffatta patologia può senza dubbio riconoscersi una valutazione di almeno il 25%, giusta applicazione del codice di menomazione 2205”, patologie tutte che ove correttamente valutate dal CTU avrebbero determinato un'invalidità prossima al 74%
Nel corso del giudizio ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di CP_1 spese. E' stata quindi disposta un'integrazione della consulenza medico legale anche alla luce della documentazione medica prodotta in atti. Il CTU, ha quindi reso ulteriore parere medico legale, integrativo del precedente elaborato peritale ed all'esito dell'attenta analisi della documentazione prodotta nel presente giudizio, in relazione agli approfondimenti richiesti anche alla luce del
2 ricorso in opposizione ha evidenziato che: la documentata patologia cardiaca, in quanto concomitante ad una patologia vascolare, comporta un indice di invalidità del 21% ; quanto alla patologia osteartrosica la documentazione attesta una patologia risalente ma compensata;
quanto invece al disturbo dell'ansia è di grado lieve con percentuale di invalidità del 10%; il CTU per tanto ha riconosciuto una percentuale di invalidità pari al 60% (5% in più rispetto all'accertamento svolto in sede di ATPO ma a far data dal 17.2.23) attraverso un articolato argomentativo alla cui integrale lettura si rinvia.
Con argomentazioni logicamente e scientificamente ineccepibili che il Tribunale fa proprie, il ctu ha riconosciuto una percentuale di invalidità del 60% e dunque inferiore al requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della prestazione invocata. Va rilevato che, contrariamente alle deduzioni di parte ricorrente, il CTU ha specificamente indicato le patologie da cui la ricorrente è affetta valutando il complesso morboso;
inoltre quanto all'omessa valutazione della patologia cardiaca e osteoartrosica va rilevato che il CTU ha tenuto conto nelle valutazioni medico leale di tali patologie accertando che sono adeguatamente compensate senza evidenze cliniche di compromissione funzionale. Il contenuto dell'elaborato è certamente utilizzabile da questo Giudice per la formazione del proprio convincimento e si ritiene di dover condividere le valutazioni dell'ausiliario complessivamente rese nel corso dell'intero giudizio, in quanto fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppato in modo coerente e logico che vengono recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio. Le censure del ricorrente in parte si sostanziano in un mero dissenso alla valutazione medico legale espressa (e ribadita nella richiesta di chiarimenti) e non evidenziano errori diagnostici o affermazioni scientificamente errate o omissioni di dati e/o accertamenti strumentali che avrebbero potuto condurre ad una diversa diagnosi ed a diverse determinazioni anche in questa sede;
va invero evidenziato che la minima percentuale di maggiore invalidità del 5% è stata riconosciuta a far data dal 17 febbraio 2023 confermando per il periodo antecedente la percentuale di invalidità dell'ATP pari al 55%, misura in ogni caso
3 insufficiente e ben lontana dal requisito sanitario richiesto per la prestazione invocata. In definitiva, posto che in relazione alla prestazione richiesta la diagnosi va effettuata anche tenendo conto delle conseguenze funzionali delle patologie - con particolare riferimento alla perdita di autonomia - alla luce della documentazione in atti e dell'esame diretto ed obiettivo della paziente (di cui il ctu nella relazione da ampio riscontro) non si ritiene di dover procede ad ulteriore approfondimento diagnostico. L'opposizione va dunque respinta.
Nulla per le spese ex art. 152 disp.att.c.p.c. Le spese della consulenza sono poste definitivamente a carico dell e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione; nulla per le spese;
pone a carico dell le spese della CTU come da separato CP_1 decreto. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, 8 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro Paola Galdo
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