Sentenza 4 dicembre 2012
Massime • 1
A seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n.10249/03 del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia), il condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza passata in giudicato può ottenere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza di condanna sia stata pronunciata all'esito di quel giudizio. (Nella specie, la Corte ha respinto l'istanza del condannato, in quanto la richiesta di abbreviato per delitto punito con la pena dell'ergastolo non era stata accolta, essendo stata avanzata prima dell'entrata in vigore della L. 479 del 1999).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2012, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/12/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 3554
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 39889/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA ZO N. IL 30/08/1954;
avverso l'ordinanza n. 145/2011 TRIBUNALE di FOGGIA, del 04/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di TO EN, diretta ad ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella ad anni trenta di reclusione ex art. 442 c.p.p. in forza della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo pronunciata nel caso Scoppola c. Italia.
Il Tribunale ha premesso che TO EN aveva avanzato richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare e che tale richiesta, in assenza del consenso del pubblico ministero, era stata rigettata. La decisione di rigetto era stata quindi confermata dalla Corte di assise e dalla Corte di assise di appello, che avevano pronunciato sentenza di condanna in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 479 del 1999. Ha quindi affermato la natura meramente processuale della norma sulla diminuente per il rito e l'impossibilità che il giudice dell'esecuzione intervenga sul giudicato, modificando statuizioni che attengono alla fase della cognizione, senza che vi sia una sentenza della Corte europea a cui si debba dare esecuzione nel caso di specie.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso TO EN, deducendo:
- violazione di legge e difetto di motivazione, perché ha trascurato di considerare le statuizioni della sentenza della Corte Edu nel caso Scoppola, ossia che la norma sulla diminuente per il rito ha natura sostanziale e non processuale e che il divieto di applicazione retroattiva della legge penale contiene in sè il diritto dell'incolpato al trattamento penale più lieve.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte. La decisione assunta dal giudice dell'esecuzione è ineccepibile ma la motivazione posta a sua giustificazione deve essere ora in parte corretta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 619 c.p.p.. Non ha pregio, infatti, l'argomento sulla natura, asseritamente processuale, della diminuente per il rito e sull'impossibilità che il giudice dell'esecuzione intervenga sulla statuizione irrevocabile circa il trattamento sanzionatorio in assenza di una specifica sentenza della Corte Edu da eseguire, a fronte della corretta osservazione del dato di essenziale rilevanza, ossia che il giudizio di cognizione si svolse nelle forme del rito ordinario e non in quelle del rito abbreviato. Il giudizio abbreviato non fu ammesso e, di conseguenza, non può farsi ora questione di applicabilità della diminuente premiale.
L'ammissione al rito è vicenda che appartiene interamente ed esclusivamente alla fase della cognizione, a nulla potendo valere che la richiesta fu comunque avanzata. Tale dato processuale non basta a far sì che possa valutarsi l'eventuale fondatezza della pretesa dell'interessato di potersi giovare del più mite trattamento di una legge intermedia più favorevole, quale quella che ammise il giudizio abbreviato nei procedimenti per reati punibili con l'ergastolo prevedendo in ogni caso la sostituzione di detta pena con quella ad anni trenta di reclusione. È infatti necessario, perché possa discutersi in fase esecutiva su quale sia il trattamento sanzionatolo spettante, nella successioni di leggi che hanno inciso sulla previsione della diminuente per il rito, che il giudizio abbreviato sia stato ammesso e che dunque la sentenza di condanna sia stata emessa all'esito di un processo con quelle forme. Il mero dato formale delle diverse leggi che si sono succedute tra il momento di commissione dei reati e la pronuncia della sentenza definitiva è insufficiente ad ancorare una pretesa di applicazione della norma intermedia più favorevole, in assenza appunto di ammissione del rito - cfr. quanto statuito da Sez. U, n. 34233 del 19/4/2012 (dep. 7/9/2012), Giannone, Rv. 252932 -.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013