Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
IRITTI E REGISTRAZION D LLI E RIPARAZIONE O B A D TE A EQUAL ETTA ESEN SOGG REPUBBLICA ITALIANA MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0 3345 /03 LA CORT Oggetto серагра SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10585/02 SAGGIO - Presidente Dott. Antonio Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere 7666 Cron. Dott. US Maria BERRUTI - Rel. Consigliere Rep. 937 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Dott. Stefano Ud. 01/10/02 BENINI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RI IU, elettivamente domiciliato in ROMA 331, presso l'avvocato ITALO VIA ACQUABULLICANTE RI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 1741 avverso il provvedimento della Corte d'Appello di SALERNO, depositato il 24/12/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2002 dal Consigliere Dott. US Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato UR che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto il rigetto del ricorso ○ la sua inammissibilità; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo US UR con atto del 12 ottobre 2001 conveniva davanti alla Corte d'appello di Salerno il Ministro della Giustizia per sentirlo condannare alla equa riparazione in suo favore in ragione dell' avve- nuto superamento del termine di ragionevole durata del giudizio di cui alla legge n 89 del 2001. Narrava di essere stato convenuto in azione di risarcimento danni da sinistro stradale innanzi al Tribunale di Castrovil- lari il 13 marzo del 1980 e di avere spiegato domanda riconvenzionale. Il giudizio di primo grado era stato definito con sentenza il 5 gennaio 1991, mentre quello di secondo grado si era concluso il 24 febbraio del 2 1998 con sentenza depositata il 13 marzo dello stesso anno, passata in giudicato per mancata impugnazione per Cassazione. Nel contraddittorio delle parti la corte di merito respingeva la domanda. Riteneva infatti che quanto al primo grado il giudizio si era articolato lungo una se- rie di rinvii richiesti da entrambe le parti;
che l'odierno ricorrente era stato per due volte autorizza- to a chiamare in causa la Assicurazione La Fondiaria benchè a tale incombenza avrebbe potuto provvedere di sua iniziativa;
che il processo aveva subito una stasi, non precisata in sentenza, per la successiva chiamata in causa della Cidass Assicurazioni;
e che in ordine agli atti relativi ad un processo penale che aveva ri- guardato i medesimi fatti le parti avevano richiesto altri numerosi rinvii per esaminare e dedurre;
che la prova testimoniale si era a sua volta strutturata su numerosissime udienze per la difficoltà di sentire i testi citati, e che la udienza di conclusione era dellostata rinviata per impedimento del difensore stesso UR. Quanto al secondo grado anch'esso si era svolto lungo una serie di rinvii richiesti dalle parti, е molto tempo era statonecessario per integrare ulterior- mente il contraddittorio. 3 Conclusivamente la corte salernitana riteneva che il processo di primo grado senza i rinvii dilatori ed inutili chiesti dalle parti sarebbe stato contenuto in un triennio, e quello di secondo grado senza le predet- te attività dilatorie sarebbe stato contenuto nei limi- ti del biennio, tempi ritenuti rispettosi del diritto al termine di ragionevole durata. Riteneva peraltro di non potere considerare a carico dell'organo procedente la circostanza allegata dal UR, ovvero la viola- zione dell'art. 81 disp. att. c.p.c., essendo essa di natura ordinaria. Detta violazione secondo la corte salernitana accompagnata dalle richieste ingiustificate delle parti e dalla loro mancata attivazione per la anticipazione delle udienze rinviate non dà luogo a violazione del diritto alla ragionevole durata del pro- cesso. Contro questa decisione ricorre per Cassazione con due motivi il UR. Resiste il Ministro della Giu- stizia con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso UR lamen- di norme di la violazione e la falsa applicazione ta F si deduce, sono quelle legge che non precisa ma che della legge n 89 del 2001. Sostiene che è erroneo rite- nere che il giudice che accede alla richiesta di rinvii 4 inutili e dilatori non dà luogo egli stesso al supera- mento del termine di ragionevole durata del processo.
2. laCon il secondo motivo il UR lamenta motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul medesimo punto di cui al primo motivo. Sostiene infatti che cosi ragionando il giudice del merito ha trascurato la noma dell'art. 127 cpc e non ha chiarito a quale ti- tolo si debba considerare risalente al comportamento delle parti la grande distanza di tempo intercosa tra una udienza e l'altra, a seguito dei concessi rinvii.
3. Osserva il collegio che l'art 2 n 2 della legge n 89 del 2001 dispone che il giudice della equa ripara- zione nell'accertare la violazione considera la com- plessità del caso ed in relazione ad essa il comporta- mento delle parti e del giudice del procedimento. Tale esame soccorre alla esigenza di stabilire se il supera- mento del termine di cui si tratta è dipeso dalla atti- vità o dalla inattività della parte, con la conseguenza della esclusione del diritto alla riparazione, ovvero comportamento del giudice procedente ed in quale dal misura. I predetti presupposti della domanda, posseggo- no rilievo autonomo, nel senso che anche uno solo di essi può risultare determinante al fine dell'accertamento in questione qualora sia prevalente rispetto ad altri. 5 Orbene nel caso che ne occupa il giudice del merito ha ritenuto di individuare il comportamento della parte tale da avere esso determinato il superamento del ter- mine. Ha escluso invece che si sia verificato un con- corrente ○ prevalente comportamento in tal senso da parte del giudice. Ciò in quanto, da una parte, i rin- vii sono stati determinati dalla necessità di procedere ad atti processuali implicanti ciascuno. una apposita udienza, e dall'altro detti rinvii hanno rappresentato, per la loro inutilità una condotta processuale ne- ghittosa e dilatoria. Tale conclusione viene motivata con la considerazione della non obbligatorietà della previsione di cui all'art 81 disp att cpc la quale fa- rebbe si che ogni incidenza dovrebbe ascriversi alla mancanza di attività acceleratoria della parte richie- dente i rinvii. Ritiene il collegio che siffatta conclusione che riguarda un accertamento di fatto che spetta alla SO- vranità del giudice del merito incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, sia stata adotta invece con motivazione nella specie insufficiente .
4. La legge n 89 del 2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell' equa ripara- zione a favore di chi ha subito un danno per effetto del superamento del termine di durata ragionevole di un 6 processo garantito dall'art 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo. Essa dunque intende dare attuazione all'impegno assunto dallo Stato Ita- liano con la Convenzione. Rispetto a tale impegno non possono rilevare ad escludere l'esame del comportamento del giudice quelle attività delle parti che pur risa- lendo al loro potere dispositivo da un lato confliggo- con la esigenza del termine ragionevoleno e dall'altro trovano addirittura nell'ordinamento nazio- nale un preciso ostacolo ed uno specifico rimedio in appositi poteri del giudice stesso. Nel caso in esame la Corte di merito, dopo avere definito inutili е dilatorie le richieste di rinvio avanzate dalle parti non ha in alcun modo chiarito nella motivazione per altri versi estremamente attenta, perché la loro concessione ad onta dei predetti carat- teri ed ad onta della distanza (finanche di diciassette mesi tra l'una e l'altra udienza) non abbia rilevato quanto all'esame del comportamento dell'organo giudi- ziario. Né ha chiarito se un tale rilievo, pur conside- rato, è stato ritenuto assorbito dal carattere even- tualmente prevalente del già esaminato comportamento delle parti. 5) I due motivi che sono stati esaminati insieme per la loro connessione sono dunque fondati limitata- 7 mente alla precisata insufficienza della motivazione. Il ricorso entro tali limiti va accolto. Il decreto im- pugnato deve essere cassato e la causa deve essere ri- messa nuovamente al giudice del merito il quale esami- nerà sotto i profili anzidetti il comportamento del giudice e ne valuterà nel senso chiarito la eventuale incidenza sulla durata del giudizio, dando conto in motivazione del suo esame. Il giudice di rinvio provve- derà anche sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragio- nene, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese alla corte d'appello di Salerno in diversa compo- sizione. In Roma il 1° ottobre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente US Maria Berruti Antonio Saggio ритий Ma n. CORTE SUPREMA D' CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositate in Cancelleria L - 6 MAR. 2003 OLLIERE Kusa Passinetti il IL CANCELLIERE 8