Sentenza 14 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di tutela dell'onore, ancorché in generale, al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 cod. pen., sia necessario fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata, esistono, tuttavia, limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, di guisa che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate "ioci causa". (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 594 cod. pen. nelle espressioni usate da un legale nei confronti di un collega, al quale si era rivolto, in occasione di un'udienza civile, dicendogli 'vai a ...: Dio li fa e poi li accoppià, riferendosi anche al cliente dell'avvocato avversario).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2008, n. 11632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11632 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 14/02/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 756
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 041306/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ES ED N. IL 08/09/1948;
avverso SENTENZA del 04/10/2007 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. G. Febbraro che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito il difensore di PC avv. G. Lovadina che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore dell'imputato avv. Bigolin O., anche in sostituzione del codifensore, avv. Bruschin S., che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
La Corte di appello di Venezia, con sentenza 4.10.2007, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato la sospensione condizionale e ha confermato nel resto la condanna di OL RE alla pena di giustizia riconoscendolo colpevole del delitto ex art. 594 c.p. perché, in occasione di un'udienza civile tenutasi presso il Tribunale di Bassano del Grappa, offendeva l'onore del suo collega avv. Bolondi Marzio pronunziando in presenza del predetto l'espressione: "và a cacare: Dio li fa e poi li accoppia". Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo quattro censure.
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 594 c.p., atteso che i giudici del merito hanno ritenuto la natura oggettivamente e soggettivamente ingiuriosa della espressione attribuita al OL. Orbene è noto che il codice penale non definisce i beni giuridici "onore "e "decoro", dovendo a tanto provvedere il giudice sulla base di un criterio di media convenzionale, in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore e del contesto nel quale la frase è stata pronunziata. Orbene, l'espressione adoperata potrà certamente essere irriguardosa e volgare, ma, in considerazione della evoluzione del costume, non ha ormai alcuna carica offensiva. La seconda parte della frase attribuita all'imputata poi ("Dio li fa e poi li accoppia"), non ha oggettivamente alcun valore offensivo. A ben vedere si è trattato di una manifestazione di disappunto e di critico per la condotta processuale dell'avversario del Tessaroli, che non volle prestare il suo consenso per la riunione di due procedure;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 594 c.p. e agli artt. 42 e 43 c.p., atteso che la Corte apoditticamente esprime mancanza di dubbio in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, quasi avvicinandosi a un inaccettabile concetto di dolus in re ipsa, senza esperire alcuna indagine circa la sussistenza della consapevolezza in capo all'imputato di ledere l'onore e il decoreo del Bolondi. Orbene, è certamente possibile che una certa espressione, per quanto irriguardosa, per il contesto verbale e ambientale nel quale viene pronunziata, non abbia idoneità offensiva. Paradossalmente i giudici del merito ritengono che il tono confidenziale con il quale essa fu pronunziata sia da assumere come sintomo di quella volontà e consapevolezza delle illiceità delle espressioni adoperate. Nessuna indagine poi viene condotta per verificare se il dolo potesse essere considerato escluso dalla supposta esistenza di una causa di giustificazione, posto che manifestazioni di disappunto e/o insofferenza o di critica possono esser ritenute prive di carattere offensivo;
3) mancata applicazione dell'art. 598 c.p., atteso che l'espressione addebitata all'imputato sarebbe certamente stata pronunziata nel corso di un contenzioso civile pendete innanzi alla AG.. La legge prevede, a garanzia della libertà di espressione nel corso di un contenzioso giudiziario, la possibilità di mandare esente da pena l'uso di espressioni "forti"; ne' può condividersi quanto argomentato sul punto dalla Corte d'appello in base alla quale la scriminante non sarebbe operativa perché l'espressione non sarebbe stata adoperata per dar forza a una specifica argomentazione difensiva. Tale nesso funzionale non è richiesto dalla legge, che si accontenta viceversa della esistenza di una relazione tra il procedimento in corso e la pronunzia (o la scrittura) dell'espressione offensiva. Nè può rilevare il fatto che, come avviene nelle udienze civili, i patrocinanti non si trovassero fisicamente innanzi al giudice;
4) mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta idoneità offensiva della frase, posto che la Corte ritiene che la seconda parte della frase ("Dio li fa e poi li accoppia") sia indice della idoneità offensiva della intera locuzione, laddove si tratta di un'espressione neutra che accede a un'altra espressione, certo non garbata, ma, ormai, di uso comune, che, se rapportata al contesto, perde qualsiasi valenza offensiva, come più volte ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
È stata depositata memoria dal difensore di PC, con le quali si replica alle argomentazioni svolte dal ricorrente. Il ricorso è infondato e merita rigetto.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del grado. Il predetto va anche condannato al ristoro delle spese, sostenute dalla PC, che si liquidano come da dispositivo.
È indubbio che i concetti (è i valori) di "onore" e "reputazione" siano storicamente mutevoli e che siano passibili di differente apprezzamento, a seconda del contesto sociale cui appartengono i soggetti che, di volta in volta, possono assumere la veste di offensori o PPOO. E, se in una concezione arcaica e castale, propria dei codici cavallereschi, la tutela dell'onore (del gentiluomo) postulava una accezione assai vasta del concetto di offesa (definita, ad es. nel capo 24 del codice dell'Angelini del 1883 come quella che "intacca l'amor proprio o il prestigio di un gentiluomo" o, ancora nel 1920, nell'art. 1 del codice del Gelli come "tutto ciò che lede l'amor proprio, la moralità, i diritti o l'onore di un terzo, a seconda delle idee accettate e predominanti, nonché delle leggi morali e civili della società nella quale vive l'offeso"), nel mondo oggi certamente si coltiva una concezione meno rigida di tale bene giuridico rispetto a quella - quasi idolatria - del passato. Nondimeno esistono certamente limiti invalicabili, perché tali ritenuti dall'ordinamento giuridico e affermati anche nella Carta costituzionale (art. 2), limiti posti a presidio della dignità di qualsiasi persona, che, proprio in quanto tale (art. 3 Cost.), merita rispetto e richiede tutela.
È poi ovvio che l'apprezzamento in concreto della reale portata offensiva di una o più espressioni (verbali/grafiche, gestuali ecc.) compete al giudice del merito, ma è certo che esistono espressioni che oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) sono da considerarsi offensive in qualsiasi contesto, tranne che siano, riconoscibilmente, utilizzate loci causa. Invero il linguaggio, in quanto convenzione sociale, conosce espressioni necessariamente interpretabili (solo) come offensive, vale a dire espressioni che sono inequivocamente adoperate in base al significato universalmente riconosciuto che esse possiedono e che oggettivamente vengono ad assumere, anche senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente (cfr. ASN 199907597 - RV 213631).
È dunque senza dubbio corretto affermare (ASN 200141752 - RV 220643;
ASN 200539454 - 232339) che al fine di accertare se sia stato leso il bene protetto dall'art. 594 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata, ma è altrettanto esatto che esistono modalità espressive che in nessun contesto sono accettabili.
Ebbene: sia sotto il primo aspetto (quello, per cd. "relativo"), sia sotto il secondo (quello, a tal punto e inevitabilmente, "assoluto"), la frase attribuita al OL non può giudicarsi priva di capacità offensiva. Da un lato, infatti, non può ritenersi, sino a prova del contrario, che l'imputato - professionista della parola scritta e parlata - avesse un vocabolario tanto povero da non poter esprimere diversamente il proprio disappunto per il mancato consenso del collega alla riunione di due procedimenti (di talché la scelta consapevole della espressione inutilmente greve mostra - nella non illogica interpretazione operata dai giudici del merito - ingiustificato e profondo disprezzo;
per la controparte); dall'altro, il ricorso a un'espressione volgarissima ed evocativa di realtà scatologiche appare di per sè inequivocamente destinata a umiliare il destinatario della stessa.
Correttamente pertanto è stato ritenuto che non sia ipotizzabile alcuna evoluzione (0 involuzione) del costume che possa giustificare espressioni di tal fatta. Nè in senso contrario può esser letta la - pur citata dal ricorrente - sentenza di questa sezione n. 27966 del 23.5.2007 dep. 13.7.2007, ric. Battaglino, non (ancora?) massimata in essa;
invero, si dava atto della situazione del tutto particolare nella quale fu pronunziata la frase volgare e offensiva, che si collocava nell'ambito di un vivace scontro verbale durante un dibattito politico, connotato da un clima particolarmente polemico, che aveva dato luogo a scambio di accuse, l'ultima della quali, di contenuto gratuito e qualunquistico, rivolta all'imputato; costui aveva, in pratico, reagito in maniera rozza a un'altrui provocazione. L'ineliminabilità dei toni accesi e delle espressioni "pesanti" dal contesto della polemica politica è, d'altronde, costantemente affermata nella giurisprudenza di questa Corte (tra le tante: ASN 199800761 - RV 211480).
Quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico, basta ricordare la pacifica giurisprudenza di questa sezione (e richiamarsi a quanto sopra premesso in tema di obiettiva portata offensiva di determinate espressioni) per affermare che il reato di ingiuria è punibile a titolo di dolo generico, inteso come volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza dell'attitudine lesiva delle parole usate.
La configurabilità del delitto prescinde, quindi, dai motivi a delinquere e dall'animus nocendi vel iniuriandi, che è del tutto irrilevante perché estraneo alla struttura della fattispecie legale. In conseguenza, il dolo è configurabile, senza necessità di una particolare dimostrazione, qualora l'espressione usata sia autonomamente e manifestamente offensiva, tale, cioè, da offendere, con il suo significato univoco, la dignità della persona (ex plurimis ASN 199803371 - Rv 211479).
Va da sè, poi, che le manifestazioni di insofferenza o disappunto nulla hanno a che vedere con il diritto di critica, che consiste, non certo in una scomposta invettiva verso il criticato, ma nella ragionata, argomentata e documentata contestazione dell'altrui operato o delle altrui convinzioni o manifestazioni di pensiero. Condivisibile è, per altro verso, la interpretazione della Corte veneziana, che ha ritenuto inapplicabile il dettato dell'art. 598 c.p.. La giurisprudenza di questa Corte (ASN 199812057 - RV 214354) ritiene che, perché possa ricorrere la scriminante prevista dal detto articolo, sia necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto delle controversia e abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta. Pertanto deve ritenersi invalicabile il vincolo della rilevanza della offesa in ordine all'oggetto della controversia. Nel caso in esame, viceversa, si trattò di una reazione a una scelta processuale operata dalla controparte, di un commento intervenuto ex post e che nessuna funzione di persuasione o influenza sulle opzioni del collega o sulle decisioni del giudice poteva avere.
Neanche è riscontrabile, infine, alcuna incongruenza logica o alcun "salto concettuale" nella trama argomentativi della sentenza impugnata. Proprio perché la seconda parte della frase ("Dio li fa e poi li accoppia") ha, di per sè, valenza neutra, essa va letta congiuntamente alla prima parte, dalla quale riceve pregnanza e significato. Nel caso in esame, proprio la giustapposizione delle due espressioni, ha, come giustamente ritenuto dai giudice del merito, da un lato, esteso la valutazione negativa al cliente dell'avvocato "avversario" del OL, dall'altro, rafforzato il messaggio di disprezzo e dileggio formulato (con la prima espressione) in danno del Bolondi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al ristoro delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in Euro 1926,00 (millenovecentoventise), di cui Euro 1900,00 (millenovecento) per onorari, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008