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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLFO ALDO MARIA, Presidente
MINISCI FRANCESCO, Relatore
SERAFINI CLAUDIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 227/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via U. Ferroni 5 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T1010302024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T1010302024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 555/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 aprile 2025 la società Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, esercente l'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, impugnava l'avviso di accertamento n. TKL03T101030/2024 relativo all'anno di imposta 2018 con cui venivano recuperate a tassazione le seguenti imposte: Ires per euro 23.876,00 e Irap per euro 15.346,00, oltre a sanzioni e interessi per euro 32.232,60.
Nei motivi di impugnazione la ricorrente eccepiva che l'Amministrazione finanziaria non poteva chiedere alla ricorrente documentazione relativa ad un periodo superiore ai 10 anni. Inoltre, evidenziava quanto segue:
1) ai fini Ires, illegittimità dell'atto impugnato nella parte in cui non riconosce, ai fini della determinazione della minusvalenza, una serie di costi (spese per interessi su mutuo relativo all'immobile oggetto di accertamento, costi per pagamento della provvigione per l'acquisito dell'immobile e ulteriori interessi capitalizzati a seguito del riparto degli stessi tra i valori dell'attivo patrimoniale ritenuti incrementativi); 2) ai fini Irap, mancato riconoscimento dei costi per il calcolo della minusvalenza e illegittimita ripresa a tassazione dei beni prodotti effettuata a norma dell'art. 2426 comma 9 c.c.
Con atto datato 16.5.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva il rigetto del ricorso per i motivi compiutamente indicati nell'atto di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per i motivi di seguito descritti.
Ai fini Ires non vi sono dubbi in ordine al fatto che andavano riconosciuti i costi relativi al mutuo e agli ulteriori interessi capitalizzati e alle spese di provvigione per l'acquisto dell'immobile (terreno) posto a base dell'accertamento.
Dalla fattura n. 2/2007 del 25.1.2007 (all. 10) emerge con chiarezza che le spese per la provvigione si riferiscono ai terreni siti in Località_1.
Del pari, gli estratti conto (all. da 4 a 8) dicmostrano i costi per il mutuo contratto dalla ricorrente.
Sul tema delle minusvalenze e dell'onere della prova documentale gravante sul contribuente è intervenuta la Cassazione, la quale ha chiarito che “Nel processo tributario, pur essendo l'oggetto del giudizio delimitato dalle ragioni poste a fondamento dell'atto di accertamento, il tema relativo all'esistenza, alla validità e all'opponibilità all'Amministrazione finanziaria del negozio da cui si assume che originino determinate minusvalenze deve ritenersi acquisito al giudizio per effetto dell'allegazione da parte del contribuente, il quale è gravato dell'onere di provare i presupposti di fatto per l'applicazione della norma da cui discende l'invocata diminuzione del reddito d'impresa imponibile: ne consegue, anche in ragione dell'indisponibilità della pretesa tributaria, la rilevabilità d'ufficio delle eventuali cause di invalidità o di inopponibilità del negozio stesso, sempre che ciò non sia precluso, nella fase di impugnazione, dal giudicato interno eventualmente già formatosi sul punto o (nel giudizio di legittimità) dalla necessità di indagini di fatto” (Cass. Civ. Sez. 5 ,
Ordinanza n. 33673 del 18/12/2019).
La contribuente – allegando i documenti sopra richiamati – ha ottemperato all'onere di provare quanto sostenuto, con conseguente fondatezza dello specifico motivo di impugnazione relativo all'Ires.
Quanto al secondo motivo di impugnazione riguardante l'IRAP si deve evidenziare, al contrario, che la ripresa a tassazione risulta corretta poiché la ricorrente ha inteso beneficiare della svalutazione dell'immobile (bene- merce) di Indirizzo_1 portando il valore da euro 1.654.437,00 (iscritto tra le rimanenze al 31.12.2017) a euro 923.950,00 (valore iscritto tra le rimanenze al 31.1.2018). Trattasi di un minusvalenza piuttosto significativa e rilevante (oltre 730.000, euro) se solo si pensa che è parametrata ad un arco temporale di un solo anno di imposta e al fatto che è agganciata a mere considerazioni
(contenute nella nota integrativa la bilancio di esercizio al 31.12.2018).
In questo caso, in assenza di elementi probanti (documentali e di fatto), il valore della minusvalenza appare affidato ad una scelta discrezionale della ricorrente, per cui correttamente l'Agenzia delle Entrate non ha tenuto conto, ai fini IRAP, del calcolo sopra specificato.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso è accolto ai fini Ires ed è rigettato ai fini Irap.
L'Agenzia delle Entrate, pertanto, procederà al ricalcolo di quanto dovuto in ottemperanza a quanto sopra esposto.
Tenuto conto del parziale accoglimento, si ritiene di poter compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente come esposto in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLFO ALDO MARIA, Presidente
MINISCI FRANCESCO, Relatore
SERAFINI CLAUDIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 227/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via U. Ferroni 5 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T1010302024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL03T1010302024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 555/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 aprile 2025 la società Ricorrente_1 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, esercente l'attività di “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, impugnava l'avviso di accertamento n. TKL03T101030/2024 relativo all'anno di imposta 2018 con cui venivano recuperate a tassazione le seguenti imposte: Ires per euro 23.876,00 e Irap per euro 15.346,00, oltre a sanzioni e interessi per euro 32.232,60.
Nei motivi di impugnazione la ricorrente eccepiva che l'Amministrazione finanziaria non poteva chiedere alla ricorrente documentazione relativa ad un periodo superiore ai 10 anni. Inoltre, evidenziava quanto segue:
1) ai fini Ires, illegittimità dell'atto impugnato nella parte in cui non riconosce, ai fini della determinazione della minusvalenza, una serie di costi (spese per interessi su mutuo relativo all'immobile oggetto di accertamento, costi per pagamento della provvigione per l'acquisito dell'immobile e ulteriori interessi capitalizzati a seguito del riparto degli stessi tra i valori dell'attivo patrimoniale ritenuti incrementativi); 2) ai fini Irap, mancato riconoscimento dei costi per il calcolo della minusvalenza e illegittimita ripresa a tassazione dei beni prodotti effettuata a norma dell'art. 2426 comma 9 c.c.
Con atto datato 16.5.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale chiedeva il rigetto del ricorso per i motivi compiutamente indicati nell'atto di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere parzialmente accolto per i motivi di seguito descritti.
Ai fini Ires non vi sono dubbi in ordine al fatto che andavano riconosciuti i costi relativi al mutuo e agli ulteriori interessi capitalizzati e alle spese di provvigione per l'acquisto dell'immobile (terreno) posto a base dell'accertamento.
Dalla fattura n. 2/2007 del 25.1.2007 (all. 10) emerge con chiarezza che le spese per la provvigione si riferiscono ai terreni siti in Località_1.
Del pari, gli estratti conto (all. da 4 a 8) dicmostrano i costi per il mutuo contratto dalla ricorrente.
Sul tema delle minusvalenze e dell'onere della prova documentale gravante sul contribuente è intervenuta la Cassazione, la quale ha chiarito che “Nel processo tributario, pur essendo l'oggetto del giudizio delimitato dalle ragioni poste a fondamento dell'atto di accertamento, il tema relativo all'esistenza, alla validità e all'opponibilità all'Amministrazione finanziaria del negozio da cui si assume che originino determinate minusvalenze deve ritenersi acquisito al giudizio per effetto dell'allegazione da parte del contribuente, il quale è gravato dell'onere di provare i presupposti di fatto per l'applicazione della norma da cui discende l'invocata diminuzione del reddito d'impresa imponibile: ne consegue, anche in ragione dell'indisponibilità della pretesa tributaria, la rilevabilità d'ufficio delle eventuali cause di invalidità o di inopponibilità del negozio stesso, sempre che ciò non sia precluso, nella fase di impugnazione, dal giudicato interno eventualmente già formatosi sul punto o (nel giudizio di legittimità) dalla necessità di indagini di fatto” (Cass. Civ. Sez. 5 ,
Ordinanza n. 33673 del 18/12/2019).
La contribuente – allegando i documenti sopra richiamati – ha ottemperato all'onere di provare quanto sostenuto, con conseguente fondatezza dello specifico motivo di impugnazione relativo all'Ires.
Quanto al secondo motivo di impugnazione riguardante l'IRAP si deve evidenziare, al contrario, che la ripresa a tassazione risulta corretta poiché la ricorrente ha inteso beneficiare della svalutazione dell'immobile (bene- merce) di Indirizzo_1 portando il valore da euro 1.654.437,00 (iscritto tra le rimanenze al 31.12.2017) a euro 923.950,00 (valore iscritto tra le rimanenze al 31.1.2018). Trattasi di un minusvalenza piuttosto significativa e rilevante (oltre 730.000, euro) se solo si pensa che è parametrata ad un arco temporale di un solo anno di imposta e al fatto che è agganciata a mere considerazioni
(contenute nella nota integrativa la bilancio di esercizio al 31.12.2018).
In questo caso, in assenza di elementi probanti (documentali e di fatto), il valore della minusvalenza appare affidato ad una scelta discrezionale della ricorrente, per cui correttamente l'Agenzia delle Entrate non ha tenuto conto, ai fini IRAP, del calcolo sopra specificato.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso è accolto ai fini Ires ed è rigettato ai fini Irap.
L'Agenzia delle Entrate, pertanto, procederà al ricalcolo di quanto dovuto in ottemperanza a quanto sopra esposto.
Tenuto conto del parziale accoglimento, si ritiene di poter compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente come esposto in motivazione. Spese compensate.