Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
Non è causa di nullità, e si risolve in una mera irregolarità, la mancata apposizione di postille debitamente approvate alle variazioni e alle aggiunte apportate in un atto processuale, nella specie nella sentenza. (Fattispecie nella quale l'originale della motivazione della sentenza impugnata era stato integrato nella prima pagina aggiungendo con grafia manoscritta le parole "anni uno", senza osservare il disposto dell'art. 48 disp. att. cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2009, n. 46459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46459 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 22/10/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1813
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 24093/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA SS, nato il [...];
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Roma, emessa il 13/01/09;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 13/01/09, confermava la sentenza del Tribunale di Roma, in data 09/07/08, appellata da SA SS imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione Euro 6.000,00 di multa.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e). In particolare il ricorrente esponeva:
1. che l'imputato, detenuto nelle forme degli A.A.D.D., non era stato informato sulla propria facoltà di partecipare all'udienza camerale del 13/01/09 (giudizio di appello); per cui non aveva chiesto all'A.G. di essere autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione;
2. che nella sentenza impugnata era stata apposta una correzione, aggiunta a mano senza che fosse approvata con apposita postilla;
come prescritto dall'art. 48 disp. att. c.p.p.;
3. che non era stata raggiunta la prova certa sia in ordine all'attività di cessione di una dose di hashish;
sia in ordine all'attività di detenzione (nella sua abitazione) al fine di spaccio di gr. 37 di hashish;
4. che la pena inflitta era eccessiva, non proporzionata all'entità dei fatti;
5. che la decisione non era congruamente motivata quanto alla mancata commutazione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 bis. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 22/10/09, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di primo grado - i due provvedimenti si integrano a vicenda - ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali della decisione.
In particolare i giudici di merito hanno accertato che SA SS - nelle condizioni di tempo e di luogo, come individuate in atti - poneva in essere le seguenti condotte: a) cedeva a terzi, previo pagamento di Euro 10,00, una dose di hashish;
b) deteneva nella propria abitazione,al fine di spaccio, gr. 37 di hashish. In ordine a tale ultima condotta criminosa si evidenzia: 1) che l'imputato nell'interrogatorio reso all'A.G., ha ammesso di detenere la sostanza stupefacente, hashish, trovata nella sua abitazione;
2) che è stato rinvenuto, sempre nell'abitazione del SA, un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi;
3) che è stato espletato narcotest su detta sostanza, risultata essere hashish.
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie in esame gli elementi costitutivi del reato come contestato in atti.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate. In via preliminare vanno disattese le eccezioni processuali per le seguenti ragioni: 1 L'imputato (detenuto agli AADD), cui era stato ritualmente notificato l'avviso per l'udienza camerale del 13/01/09 (giudizio di 2 grado), non ha chiesto di partecipare a detta udienza, per cui non è stata disposta dalla Corte Territoriale l'autorizzazione ad allontanarsi dalla sua abitazione. Al riguardo va precisato che - diversamente da quanto è argomentato nel ricorso - non è previsto dalla relativa disciplina normativa che sia dato esplicito avviso all'imputato della facoltà di partecipare all'udienza camerale ex art. 599 c.p.p.. Peraltro, va evidenziato che il riferimento a detta facoltà è insito strutturalmente nella funzione proprio dell'avviso della fissazione dell'udienza camerale, teso a rendere edotto l'appellante della celebrazione del giudizio di 2 grado in relazione al quale lo stesso ha la facoltà di esercitare nella sua interezza il diritto di difesa.
2. L'integrazione della motivazione della sentenza impugnata, mediante l'aggiunta nella prima pagina con grafia a mano delle parole "anni uno" - senza che detta correzione fosse seguita da apposita postilla (come richiesto dall'art. 48 disp. att. c.p.p.) - costituisce mera irritualità senza determinazione di alcuna nullità processuale.
3. Il rilievo contenuto nella motivazione della sentenza della Corte di Appello - relativo al fatto che SA SS fu sorpreso dai CC mentre cedeva una dose di hashish, previo pagamento della somma di Euro 10,00 da parte del terzo acquirente - non costituisce fatto nuovo, addebitato all'appellante in violazione delle norme di cui agli artt. 516 - 521 c.p.p.. Detta precisazione costituisce, invece, legittima esplicitazione di una rilevante circostanza fattuale posta a sostegno della fondatezza della decisione. Per quanto attiene alle censure attinenti alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, si rileva che le stesse sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudice del merito.
Dette doglianze, peraltro - quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), - costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord.N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).
Parimenti vanno disattese le residue censure attinenti alla congruità della pena ed alla omessa commutazione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 bis. La Corte Territoriale ha indicato con precisione le ragioni ostative alla riduzione della pena ed alla commutazione della pena detentiva ed ossia: la significativa pericolosità sociale del SA, desumibile dai suoi numerosi precedenti penali, tra cui ben cinque condanne per fatti relativi agli stupefacenti.
Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui all'art. 133 c.p.; non censurabili in sede di legittimità.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da SA SS con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2009