Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 2
La costituzione di una società( nella specie, società in nome collettivo ) non è incompatibile con il venire in essere di una coeva ma diversa causa di obbligazione tra i soci.
Al fine di stabilire se i versamenti di somme di danaro eseguiti dal socio alla società ( nella specie, società in nome collettivo )possano ritenersi effettuati per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori della ipotesi di liquidazione, occorre accertare, secondo le regole interpretative della volontà negoziale dettate dalla legge, quale sia stata la reale intenzione delle parti tra le quali il rapporto si è instaurato, verificando se tra di esse sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo (o in altro titolo idoneo a giustificare la pretesa restitutoria), oppure se i versamenti stessi costituiscano apporti finanziari che si aggiungono a quelli rappresentati dai conferimenti imputabili alla originaria costituzione della società o al successivo aumento del capitale sociale, traducendosi quindi in incrementi del patrimonio netto della società, come tali non costituenti oggetto di un diritto alla restituzione. Nell'esercizio di tale attività ermeneutica, il giudice di merito deve tener conto del modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, delle finalità pratiche perseguite, degli interessi implicati.
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Commento breve a cura del Dott. Niccolò Tamburini Con l'Ordinanza in commento la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si sofferma in merito alla legittimità del rimborso, in favore dei soci finanziatori, delle somme versate “in conto futuro aumento di capitale” in assenza della formale delibera sociale concernente l'aumento di capitale. Nel caso di specie, la controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di uno dei soci della società, della delibera assembleare con la quale era stata disposta la restituzione del versamento effettuato da alcuni soci a titolo di futuro aumento di capitale sociale. Non essendosi perfezionato l'aumento, i soci finanziatori domandavano la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7427 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PUCCINI 10, presso l'avvocato GIANCARLO FERRI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERO G. GRIGNOLIO e GINO CAVALLI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AM di CC IA & C. Snc, ZZ AN;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 01676/00 proposto da:
AM di CC IA & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, ZZ AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SIACCI 38, presso l'avvocato SILVIO TONAZZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHIAFFREDO PEIRONE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
CC IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PUCCINI 10, presso l'avvocato GIANCARLO FERRI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERO G. GRIGNOLIO e GINO CAVALLI, giusta delega in calce al ricorso principale;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 916/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 02/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2001 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Ferri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VI UC che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 31 maggio 1993 LA AC dichiarò che:
il 27 settembre 1989, insieme con TI ZZ, aveva costituito la società AM s.n.c., con sede in Saluzzo, avente per oggetto sociale attività artigianale di costruzione, riparazione e commercio di lampadari e lumi di ogni genere e, come capitale, la somma di lire 10 milioni (versata dai due soci in ragione della metà per ciascuno);
l'atto costitutivo prevedeva (tra l'altro) che la firma sociale e la legale rappresentanza spettassero esclusivamente alla ZZ e che eventuali finanziamenti dei soci in denaro o in natura a favore della società si sarebbero dovuti eseguire "a fondo perduto o in conto capitale contemporaneamente ed in parti direttamente proporzionali alle quote di capitale sociale da ciascuno sottoscritte";
al fine di svolgere l'attività sociale egli aveva acquistato due contigui appezzamenti di terreno in Mirabello Monferrato, costruendo sugli stessi un capannone, previo rilascio di concessione edilizia, con una spesa non inferiore a lire 915.878.640, senza alcun concorso della ZZ: egli non aveva più intenzione di eseguire unilateralmente ulteriori finanziamenti, ne' era possibile completare il capannone, dotarlo di macchinari ed iniziare l'attività sociale, onde ricorreva una causa di scioglimento della società ex art. 2272 n. 2 c.c. o, quanto meno, una giusta causa di recesso ex art. 2285, 2^ comma, c.c., per grave inadempimento della consocia.
Su tali premesse TO convenne in giudizio davanti al Tribunale di Saluzzo la ZZ e la società AM s.n.c. di AC LA & C, in persona del legale rappresentante, chiedendo che: 1) in via principale, si dichiarasse lo scioglimento della società, con norma di un liquidatore;
2) in subordine, si dichiarasse il recesso dell'attore; 3) in entrambi i casi, si condannassero le convenute in solido al pagamento della somma di lire 215.878.640, ovvero, in alternativa, all'assegnazione del capannone al medesimo attore, con vittoria di spese giudiziali.
La società AM e la ZZ, costituendosi con comparsa del 23 settembre 1993), contestarono che nella fattispecie ricorresse l'ipotesi di scioglimento della società ma non si opposero alla domanda di recesso, dichiarandosi disponibili a versare l'importo risultante dalla liquidazione della quota spettante al socio uscente secondo i criteri di cui all'art. 2289 cod. civile. Addussero che tutte le spese per la società erano state sostenute dalle parti con apporto paritetico e chiesero il rigetto di ogni domanda ex adverso formulata con vittoria di spese.
Il Tribunale di Saluzzo, con sentenza non definitiva depositata il 17 dicembre 1996, pronunziò come segue:
1. respinse la domanda diretta ad ottenere la messa in liquidazione della società;
2. dichiarò il recesso del AC dalla società medesima;
3. condannò le convenute in solido a pagare all'attore la somma di lire 7.913.500, con i relativi interessi legali;
4. convalidò il sequestro conservativo del capannone (sequestro autorizzato in corso di causa su istanza dell'attore);
5) dispose con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, allo scopo di valutare l'importo della quota di liquidazione spettante al AC.
Per quanto qui rileva il Tribunale osservò che l'attore non aveva provato l'asserito accollo esclusivo delle spese per l'acquisto e l'approntamento del capannone aziendale e che soltanto per un pagamento di lire 15.827.000 (fattura della ditta AG) era stata acquisita prova certa della provenienza del denaro dal conto corrente del AC.
Quest'ultimo propose appello chiedendo che, previa ammissione di prova testimoniale, fossero accolte le domande già formulate in primo grado.
La società AM e la ZZ si costituirono per resistere al gravame e, con appello incidentale, chiesero che la domanda di pagamento fosse respinta anche con riguardo alla somma di lire 7.9133.500 e che il sequestro non fosse convalidato. La Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 2 luglio 1999, rigettò l'appello principale proposto dal AC, rigettò l'appello incidentale formulato dalle appellate, dichiarò compensate le spese del grado nella misura di un terzo e condannò lo stesso AC a pagare alle appellate i restanti due terzi.
La Corte distrettuale considerò:
che l'appellante principale, da un lato, ricorreva ad argomenti inidonei a censurare specificamente la presunzione (utilizzata dai primi giudici) che egli - di fatto e con il consenso della ZZ - avesse agito quale amministratore della società e, dall'altro lato, insistendo nel chiedere l'ammissione delle prove orali circa la provenienza esclusiva dai propri fondi dei diversi pagamenti, dimenticava che, a tutto concedere, tanto non sarebbe bastato a dimostrare un dissidio con la ZZ tale da impedire il conseguimento dell'oggetto sociale;
che, infatti, anche in presenza dell'art. 9 dell'atto costitutivo (in base al quale eventuali finanziamenti dei soci a favore della società andavano effettuati a fondo perduto o in conto capitale, contemporaneamente e in parti proporzionali alle quote di capitale sociale sottoscritte da ciascun socio), nulla impediva al AC di finanziare in via autonoma la società, ne' egli aveva offerto un riscontro all'affermazione secondo cui alla ZZ sarebbero state rivolte ripetute richieste di effettuare finanziamenti paritetici;
che, pertanto, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento della società (prospettata con riferimento alla sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale) poggiava in realtà su un'autonoma decisione dello stesso AC di non proseguire nei finanziamenti, ma tale decisione, non sostenuta da apprezzabile giustificazione ne' essendo identificabile nella causa petendi prevista dall'art. 2722 (recte: 2272), n. 2, c.c., non giovava ai fini dell'accoglimento della domanda stessa;
che, quanto all'appello incidentale proposto dalla AM s.n.c. e dalla ZZ, esso era diretto a conseguire: a) la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva condannato le convenute al pagamento di lire 7.913.500, adducendo a sostegno della invocata riforma l'argomento che non aveva rilievo la circostanza secondo cui l'importo della fattura cui la somma si riferiva, fosse stato materialmente versato dal AC;
b) il rigetto dell'istanza di convalida o la revoca del sequestro;
che l'appello incidentale non aveva fondamento perché, quanto al primo profilo, non veniva censurata la causa petendi, consistente nel mancato adempimento, da parte della ZZ, dell'onere a suo carico di vincere la presunzione che l'assegno circolare per l'importo di lire 15.827.000, con il quale fu eseguito il pagamento della fattura in questione, provenisse esclusivamente dai fondi del AC e, quanto al secondo profilo, l'assunto era generico (non contenendo censure alle ragioni poste dalla sentenza impugnata a fondamento della convalida) ed apodittico (non contenendo spiegazione in ordine ai motivi che avrebbero fatto venir meno le ragioni del provvedimento cautelare).
Contro la suddetta sentenza LA AC ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. illustrato con memoria. La società AM s.n.c. e TI ZZ hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale, del pari affidato ad un motivo.
Il AC ha proposto controricorso al ricorso incidentale. Motivi della decisione
Il ricorso principale e il ricorso incidentale, proposti contro la medesima sentenza, sono stati già riuniti ai sensi dell'ari. 335 c.p.c. Con l'unico mezzo di cassazione il AC denunzia "omessa,, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, 1^ comma, n. 5, c.p.c.". Richiamato il tenore delle domande da lui avanzate, adduce che - nel proporre l'appello contro la sentenza di primo grado - egli avrebbe rinnovato tutte le domande formulate davanti al Tribunale, compresa quella diretta ad ottenere: il rimborso delle somme da lui pagate nell'interesse della società.
In relazione a tale pretesa, spiegata sia per il caso di accoglimento della domanda principale (scioglimento della società) sia per il caso di accoglimento della subordinata (recesso), egli avrebbe prodotto una copiosa serie di documenti - diretti a colmare la lacuna probatoria riscontrata dal Tribunale di Saluzzo, ed avrebbe articolato numerosi capitoli di prova.
La Corte torinese avrebbe del tutto omesso di considerare le doglianze dell'appellante in ordine all'esistenza ed all'ammontare del suo credito restitutorio, benché tale punto decisivo della controversia fosse stato investito con uno specifico motivo di gravame, in presenza del quale la Corte medesima avrebbe dovuto spiegare perché fossero inconferenti i documenti prodotti e perché non fosse ammissibile la prova per testimoni.
La sentenza impugnata nulla avrebbe statuito al riguardo, dedicando ai mezzi di prova un unico e fugacissimo accenno e dimostrando di essere incorsa in equivoco sulla portata e sulle finalità di quei mezzi. Infatti, anche a voler concedere che l'aver finanziato con mezzi propri la società per oltre 200 milioni, senza alcun contributo dell'altra socia, non fosse sufficiente a creare il dissidio assunto dalla legge quale causa di scioglimento, sarebbe sfuggito ai giudici del merito che quella circostanza era strumentale non solo e non tanto alla dimostrazione del detto dissidio e dell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, ma anche e soprattutto alla prova dell'esistenza di un credito del AC verso la società e verso l'altra socia, per avere egli con mezzi propri pagato il terreno acquisito al patrimonio sociale e retribuito i fornitori e le imprese che su quel terreno avevano costruito il capannone industriale, del pari acquisito alla AM. Di tale credito il ricorrente avrebbe chiesto il pagamento, formulando sul punto una specifica domanda, e l'omesso esame di questa integrerebbe il vizio denunziato.
Le suddette censure sono fondate, nei sensi in prosieguo indicati. Come risulta dalla stessa sentenza impugnata (v, le conclusioni delle parti, trascritte nell'epigrafe di detta sentenza, nonché lo svolgimento del processo in essa esposto), il AC anche in appello aveva chiesto (per quanto qui rileva): 1) in via principale, la pronunzia di scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, con nomina di liquidatore;
2) in via subordinata, la declaratoria del recesso di esso AC dalla società medesima;
3) in entrambi i casi, la condanna in solido della società e della ZZ al pagamento della somma di lire 215.878.640, o, in alternativa, l'assegnazione in proprietà ad esso AC del capannone che assumeva di avere costruito. Aveva altresì chiesto, in via istruttoria, una prova testimoniale sui pagamenti che asseriva di avere sostenuto con denaro proprio (sentenza impugnata, pag. 2-4).
È evidente, dunque, che la domanda di cui al punto 3) ora indicato aveva carattere autonomo, essendo stata formulata sia per il caso di accoglimento della domanda principale sia per il caso di accoglimento della subordinata.
La Corte di merito ha richiamato la motivazione esposta dal Tribunale, secondo cui sussisteva la presunzione che il AC agisse nei confronti dei terzi come amministratore della società, utilizzando per i pagamenti i fondi finanziari della società stessa, mentre l'unico inadempimento provato della socia (relativo al pagamento della somma di lire 15.827.000 alla ditta AG) non appariva tale da determinare l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale da parte della AM s.n.c., in quanto il capannone aziendale, all'esito delle risultanze istruttorie, doveva ritenersi acquisito dalla società e pagato con soldi della stessa, costituendo bene aziendale a tutti gli effetti, e il dissidio con la ZZ non si rifletteva necessariamente sulla gestione dell'impresa. La stessa Corte distrettuale, quindi, ha ritenuto che l'appellante adducesse argomenti inidonei a censurare la presunzione di avere agito di fatto (col consenso della ZZ) come amministratore della società e, insistendo nel chiedere l'ammissione della prova orale circa la provenienza dai propri fondi dei pagamenti eseguiti, trascurasse di considerare che, "a tutto concedere", tanto non sarebbe bastato a dimostrare il dissidio con la ZZ, idoneo ad impedire il conseguimento dell'oggetto sociale. Invero - prosegue la Corte torinese, dopo aver fatto riferimento all'art. 9 dell'atto costitutivo - "nulla impediva al AC di finanziare autonomamente la società", ne' egli avrebbe dimostrato di aver rivolto alla ZZ ripetute richieste di eseguire finanziamenti paritetici senza ottenere alcun concorso nelle spese da parte di costei. Pertanto la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento della società sarebbe basata su un'autonoma decisione del AC di non proseguire nei finanziamenti e tale decisione non gioverebbe per l'accoglimento della domanda.
Questo percorso argomentativo, però, è senza dubbio carente. La Corte territoriale ha, in sostanza, negato l'ammissione della prova per testi con il rilievo che, ove pur fosse stata accertata la provenienza dei pagamenti da fondi propri del AC, del pari non sarebbe rimasto dimostrato un dissidio con la ZZ tale da impedire il conseguimento dell'oggetto sociale. Ma questo rilievo poteva giustificare il rigetto della domanda principale (di scioglimento) novellamente proposta dal medesimo AC in sede di gravame. Nulla diceva o spiegava, invece, in ordine alla (autonoma) pretesa restitutoria avanzata dall'attuale ricorrente. È vero che, come nota la Corte di merito, il AC ben poteva finanziare autonomamente la società. Tuttavia questa generica affermazione non è certo sufficiente ad integrare una pronunzia sulla detta pretesa.
Infatti, al fine di stabilire se i versamenti di liquidità pecuniaria eseguiti dal socio alla società possano ritenersi effettuati per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori dell'ipotesi di liquidazione, occorre accertare quale sia stata la reale intenzione dei soggetti tra i quali il rapporto si è instaurato, verificando se tra le parti sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo (o in altro titolo idoneo a giustificare la pretesa restitutoria), oppure se i versamenti stessi costituiscano apporti finanziari che si aggiungono a quelli rappresentati dai conferimenti imputabili alla originaria costituzione della società o al successivo aumento del capitale sociale, venendo quindi a tradursi in incrementi del patrimonio netto della società, con la conseguenza che essi non formano oggetto di un diritto alla restituzione durante la vita della società medesima ed al di fuori della liquidazione (cfr. Cass., 19 luglio 2000, n. 9471). Tali apporti di patrimonio, in effetti, sono legittimi, sia qualora siano destinati a colmare un passivo, sia se diretti ad incrementare l'attivo.
L'indagine sul punto deve tenere conto del modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, delle finalità pratiche perseguite, degli interessi implicati, e deve essere diretta a verificare quale sia stata la reale intenzione dei soggetti (socio e società) tra i quali il rapporto si è instaurato, con l'ausilio delle regole interpretative della volontà negoziale dettate dalla legge. La Corte di merito ha omesso gli accertamenti e l'indagine suddetti, in particolare trascurando di stabilire quale fosse il titolo delle (asserite) erogazioni (genericamente qualificate "finanziamenti"), ed esaurendo la propria decisione sull'appello principale nell'accertare l'inesistenza di una causa idonea a provocare lo scioglimento della società, come se la soluzione negativa di tale questione assorbisse anche la domanda di restituzione, proposta dal AC in via autonoma. La Corte territoriale, invece, avrebbe dovuto: a) stabilire se e quali versamenti il AC avesse eseguito con denaro proprio alla società o nell'interesse di questa, al riguardo valutando anche l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale articolata;
b) accertare, nel quadro dei principi sopra indicati, il titolo dei suddetti versamenti, avvalendosi di ogni utile elemento ermeneutico e tenendo conto anche della previsione recata dall'art. 9 dell'atto costitutivo della società; c) pronunciare, quindi, sulla domanda di restituzione formulata dal AC.
Le considerazioni esposte non sono infirmate dagli argomenti addotti dalle resistenti.
Esse sostengono che, qualora (in ipotesi negata) fosse vera l'esecuzione di pagamenti da parte del AC, il quale avrebbe deciso di propria iniziativa di contribuire alle spese della società senza chiedere alla socia di fare altrettanto, del pari il medesimo AC non avrebbe alcun titolo per ottenere il rimborso, in quanto egli, agendo di fatto come amministratore, avrebbe pagato non in proprio ma in nome e per conto della società, soggetto al quale i pagamenti resterebbero acquisiti;
e richiamano, inoltre, la presunzione di eguaglianza dei conferimenti ex artt. 2263) e 2728 cod. civile. Ma ne' l'uno ne' l'altro argomenti sono pertinenti, perché entrambi danno per accertato proprio i punti che la Corte di merito ha omesso di verificare e, segnatamente, il titolo delle assente erogazioni di denaro nonché l'esistenza di un diritto alla restituzione. Conclusivamente, il ricorso principale va accolto, nei sensi sopra indicati.
Passando al ricorso incidentale, la società AM e la ZZ, denunziando violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sostengono che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2263 e 2728 c.p.c., in ambito societario sarebbe operante la presunzione di eguaglianza di conferimenti. Aggiungendo a ciò la previsione dell'art. 9 dell'atto costitutivo, ne deriverebbe che, poiché il AC non avrebbe provato di avere chiesto alla ZZ di eseguire finanziamenti paritetici, del tutto irrilevante risulterebbe la circostanza che un singolo pagamento sia stato effettuato con denaro del socio poi receduto. Tutti i pagamenti compiuti in nome e per conto della compagine sociale sarebbero acquisiti a quest'ultima, sicché, in assenza di prova del costante inadempimento da parte di uno dei due soci, nessun diritto al rimborso sorgerebbe in favore dell'altro.
Pertanto la sentenza impugnata andrebbe cassata nella parte in cui ha respinto l'appello incidentale, diretto ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale relativa al pagamento della somma di lire 7.913.500 (pari a metà dell'importo della fattura della ditta AG).
Nei termini in cui è formulato (e in relazione ai quali va esaminato), il motivo deve essere respinto.
Esso muove dal presupposto che. in ambito societario, tutti i versamenti effettuati dal socio alla società o nell'interesse di questa debbano restare acquisiti alla compagine sociale (seguendo quindi la disciplina dei conferimenti). Ma così non è per le considerazioni svolte trattando del ricorso principale, da aversi qui per richiamate, dovendosi soltanto aggiungere che la costituzione di una società non è incompatibile con il venire in essere di una coeva ma diversa causa di obbligazione tra i soci (Cass., 7 luglio 1997, n. 6105). All'accoglimento del ricorso principale consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e il rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che procederà a nuovo esame nel quadro dei principi indicati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte suprema di cassazione, il 2 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002