Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7427
CASS
Sentenza 21 maggio 2002

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La costituzione di una società( nella specie, società in nome collettivo ) non è incompatibile con il venire in essere di una coeva ma diversa causa di obbligazione tra i soci.

Al fine di stabilire se i versamenti di somme di danaro eseguiti dal socio alla società ( nella specie, società in nome collettivo )possano ritenersi effettuati per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori della ipotesi di liquidazione, occorre accertare, secondo le regole interpretative della volontà negoziale dettate dalla legge, quale sia stata la reale intenzione delle parti tra le quali il rapporto si è instaurato, verificando se tra di esse sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo (o in altro titolo idoneo a giustificare la pretesa restitutoria), oppure se i versamenti stessi costituiscano apporti finanziari che si aggiungono a quelli rappresentati dai conferimenti imputabili alla originaria costituzione della società o al successivo aumento del capitale sociale, traducendosi quindi in incrementi del patrimonio netto della società, come tali non costituenti oggetto di un diritto alla restituzione. Nell'esercizio di tale attività ermeneutica, il giudice di merito deve tener conto del modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, delle finalità pratiche perseguite, degli interessi implicati.

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    Giuseppe Angiulli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7427
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7427
Data del deposito : 21 maggio 2002

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