Sentenza 11 marzo 2009
Massime • 1
Non integra il delitto di invasione di terreni o edifici la turbativa nel possesso di una servitù di passaggio, in quanto l'illecito non è configurabile nei confronti di colui che abbia già il possesso del fondo in qualità di proprietario. (Fattispecie nella quale l'arbitraria "invasione" era consistita nell'aratura di un fondo, attraversato da una stradella sulla quale il proprietario di un fondo finitimo esercitava una servitù di passaggio e che era risultata non più percorribile, dopo l'aratura, con automezzi e mezzi di lavoro; la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha aggiunto che la turbativa nel possesso della servitù di passaggio può formare oggetto della relativa azione civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2009, n. 24492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24492 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 11/03/2009
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1074
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 21805/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN LU LE, n. Cerami (Enna) il 4 gennaio 1958;
avverso l'ordinanza emessa in data 17 marzo 2005 dal Giudice di pace di Troina;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Monetti Vito, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
sentito il difensore avv. Lo Furnò Felice, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 4 marzo 2005 il giudice di pace di Troina dichiarava AN LU LE colpevole del reato di invasione di terreni o edifici previsto dall'art. 633 c.p. per aver invaso arbitrariamente, al fine di occuparla abusivamente o di trame altrimenti profitto, una stradella esistente nella sua proprietà e destinata all'esercizio della servitù di passaggio da parte del proprietario del fondo confinante (reato accertato in Cerami il 20 settembre 2003) e lo condannava, con le circostanze attenuanti generiche, al pagamento della multa di Euro 258,00.
Il giudice di merito riteneva che l'imputato avesse ostacolato o impedito alla persona offesa AL NG l'esercizio della servitù apparente di passaggio sulla stradella avendone arato il relativo tracciato, basando il proprio convincimento sul contenuto del provvedimento cautelare in data 9 ottobre 2001 del Tribunale di Nicosia con il quale AL NG era stato reintegrato nel possesso della servitù.
Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per Cassazione deducendo. 1) la violazione dell'art. 633 c.p. nonché della normativa civilistica sulla tutela del possesso e delle servitù (artt. 1168 e 1027 c.c. e segg.) e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in quanto il giudice di pace avrebbe erroneamente individuato la turbativa del diritto di passaggio della persona offesa (nella stradella interpoderale) nel fatto che il fondo era stato arato, così rendendo disagevole il passaggio degli automezzi;
tale condotta, come peraltro affermato nella stessa sentenza impugnata, costituirebbe tuttavia una mera turbativa nel possesso di una servitù di passaggio;
mancherebbe pertanto l'elemento materiale del reato contestato in quanto l'imputato non si era introdotto dall'esterno in un fondo altrui, ma aveva solo proceduto all'aratura del proprio fondo sul quale non esisteva alcuna stradella interpoderale (come si desumeva anche dall'ordinanza di reintegra in data 9 ottobre 2001 del Tribunale civile di Nicosia, che aveva solo ordinato di rimuovere la chiudenda e consegnarne le chiavi e di consentire il passaggio attraverso un "tracciato"); mancherebbe comunque l'antigiuridicità della condotta in quanto era emerso che tutto il fondo, compresa la fantomatica stradella, era sempre stato arato;
2) la violazione dell'art. 633 c.p. nonché della normativa civilistica sulla tutela del possesso e delle servitù (artt. 1168 e 1027 c.c. e segg.) e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in quanto nella sentenza impugnata si sarebbe arbitrariamente proceduto ad ampliare il contenuto dell'ordinanza di reintegra del giudice civile statuendo che il passaggio doveva comunque avvenire con mezzi meccanici (non menzionati nell'ordinanza) e che l'imputato era obbligato a mantenere sul suo fondo una stradella (mai esistita e non menzionata nell'ordinanza, il cui estensore aveva tenuto ben presente la differenza tra servitù apparenti e non apparenti); la persona offesa, in caso di contrasto sull'esercizio in concreto della servitù, avrebbe dovuto rivolgersi al giudice civile ai sensi dell'art. 669 duodieces c.p.p. oppure presentare reclamo contro l'ordinanza possessoria, se ritenuta carente nel contenuto precettivo;
3) l'omessa considerazione di prove decisive, ritualmente richieste e legittimamente acquisite, come le dichiarazioni del teste RA AN sentito all'udienza del 25 febbraio 2005 (che dalla motivazione della sentenza sembrerebbe non essere stato esaminato) e quelle dei testi AN TI (nemmeno menzionata nella sentenza) e LA ZI
4) la violazione degli artt. 633, 388 e 393 c.p. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in quanto anche in ordine alle ipotesi di reato alternative fondate sull'erronea ricostruzione del giudice di merito, quelle dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. e dell'elusione del provvedimento emesso dal giudice a tutela del possesso ai sensi dell'art. 388 c.p., si sarebbe dovuto emettere una pronuncia assolutoria.
Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.
L'imputato è stato infatti ritenuto responsabile del reato di invasione di terreni per aver arato interamente il suo fondo, ivi compresa la stradella sulla quale il proprietario di un altro fondo, AL NG, esercitava una servitù di passaggio e che per effetto dell'aratura non risultava più percorribile con automezzi e mezzi di lavoro. Il giudice di merito ha ritenuto che con tale condotta l'imputato avesse invaso arbitrariamente la parte del fondo sottoposta al vincolo limitativo della proprietà.
La Corte ritiene invece che la condotta del AN potrebbe eventualmente integrare una turbativa nel possesso della servitù di passaggio e formare oggetto di un'azione civile diretta ad ottenere la relativa tutela. Va invece escluso che possa fondarsi un'affermazione di responsabilità in ordine al contestato reato di invasione di terreni o edifici nei confronti di colui che abbia già il possesso del fondo in qualità di proprietario dal momento che l'art. 633 c.p. punisce la condotta di colui che si introduce deliberatamente dall'esterno nel terreno o nell'edificio altrui, al fine di occuparlo o di trame altrimenti profitto. Nel caso di specie non è stata ovviamente contestata all'imputato l'introduzione dall'esterno nel fondo che è di sua proprietà, ma solo l'"arbitraria invasione" di una "stradella" attraverso la quale avrebbe dovuto consentire l'esercizio della servitù di passaggio. Peraltro la contestata "invasione" sarebbe stata commessa attraverso l'aratura dell'intero fondo, ivi compresa la "stradella" sulla quale le condizioni del terreno arato avrebbero reso difficoltoso il passaggio per il proprietario del fondo dominante con mezzi meccanici, e quindi attraverso un'azione che non si configura come mirata alla stradella o, come sostiene il ricorrente, al semplice "tracciato" attraverso il quale il proprietario del fondo dominante era autorizzato ad esercitare il diritto di passaggio. La contestata "invasione" si sarebbe del resto tradotta, in ipotesi, solo in un pregiudizio nell'esercizio del diritto di passaggio, reso meno agevole con i mezzi meccanici, e non nell'occupazione del passaggio per escludere completamente o menomare in misura apprezzabile l'esercizio del relativo diritto, per cui la condotta posta in essere dall'imputato risulta, ad una valutazione in concreto della lesività del fatto operata in ossequio ai principi della giurisprudenza costituzionale volta ad impedire un'arbitraria e illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale (Cass. sez. 2, 24 gennaio 2003 n. 6492, Sidoti), estranea alla sfera della tutela penale e comunque, quanto meno sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo, inidonea ad integrare la figura criminosa contestata.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2009