Articolo 2 della Legge 21 febbraio 1977, n. 31
Articolo 1
Versione
23 febbraio 1977
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Versione
1 luglio 2018
Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)) ((1)) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 916) che l'abrogazione del presente articolo si applica alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b)) che "Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all' articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 , che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all' articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 , come modificata dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87 , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 , ha disposto (con l'art. 1, comma 927) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 917, lettera a) che "Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1°gennaio 2019".
Entrata in vigore il 1 luglio 2018
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