Sentenza 29 settembre 2011
Massime • 1
In tema di impugnazioni, l'attrazione, ai sensi dell'art. 579, comma primo, cod. proc. pen., dell'impugnazione dei capi della sentenza concernenti le misure di sicurezza nell'impugnazione proposta per altro capo non riguardante esclusivamente gli interessi civili, opera, rispetto al ricorso per cassazione, quando l'impugnazione dei predetti capi sia limitata ai soli motivi di legittimità. Fuori da tale ipotesi, invece, concorrono l'appello davanti al tribunale di sorveglianza sui capi concernenti le misure di sicurezza e il ricorso per cassazione sugli altri capi della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2011, n. 44433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44433 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 29/09/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1437
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 48814/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona;
2. AR EL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27/09/2010 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Calvanese Ersilia;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per l'imputato, l'avv. A. Recchi, che ha concluso, associandosi alle conclusioni del P.G. in relazione al ricorso del P.M. e chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso presentati dal proprio assistito.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, decidendo quale giudice del rinvio, a seguito di annullamento della Corte di cassazione, accoglieva l'appello del P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno città, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di EL AR per il reato di ricettazione commesso nel giugno 1998, perché estinto per prescrizione, e dichiarava quest'ultimo, ritenuta l'ipotesi del fatto di lieve entità, colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Secondo la Corte di appello, il termine di prescrizione di anni 13 e mesi 4 a far data dalla data del commesso reato (24 giugno 1998) non era ancora decorso, in quanto, a norma dell'art. 157 cod. pen., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, per determinare il termine di prescrizione si doveva far riferimento alla pena edittale, senza tener conto della ritenuta attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2, mentre andava computato in presenza di un atto interruttivo l'aumento di cui all'art. 161 c.p., comma 2, per la contestata recidiva reiterata infraquinquennale.
La sentenza impugnata riteneva evidente la responsabilità dell'imputato, posto che quest'ultimo aveva esibito alla Polizia, in sede di controllo stradale, una patente provento di furto, visibilmente alterata, recante una sua foro ed intestata a Ercoli Massimo e considerato che, all'interno della sua autovettura, venivano rinvenuti altri oggetti di provenienza furtiva.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, lamentando:
- con il primo motivo di ricorso, che erroneamente la Corte di appello avrebbe escluso l'avvenuta prescrizione del reato, che si sarebbe maturata invece in data 27 giugno 2008, poiché l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 648 c.p., comma 2 doveva essere considerata figura autonoma di reato o circostanza ad effetto speciale.
- con il secondo motivo di ricorso, che risulterebbe mancante la motivazione in ordine alla affermata sussistenza della prova della responsabilità dell'imputato.
Veniva altresì trasmesso a questa Corte l'atto con il quale il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha impugnato davanti al Tribunale di Sorveglianza di Ancona la medesima sentenza, ai sensi dell'art. 579 c.p.p., comma 2, lamentando la mancata applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del AR deve ritenersi inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi che l'art. 628 c.p.p., comma 2, stabilisce che la sentenza del giudice di rinvio, a seguito di annullamento della Corte di cassazione, può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'art.627 c.p.p., comma 3.
Orbene, la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento del 14/01/2010, aveva affermato che non poteva ritenersi maturata alcuna prescrizione, in quanto l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648 c.p., comma 2, non configurava una autonoma previsione incriminatrice, bensì una circostanza attenuante speciale, destinata ad incidere sul regime sanzionatorio del reato-base, con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione del nuovo regime della prescrizione, quale risultante dal testo novellato dell'art. 157 cod. pen., occorresse aver riguardo nel caso in esame alla pena stabilita per il reato base, e non per l'ipotesi attenuata. Inoltre, aveva rilevato che, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 2, come modificato dalla L. n. 251 del 2005, si dovesse tener conto, ai fini della prescrizione del reato, dell'aumento di pena, sino a 2/3 stabilito per la contestata recidiva, di cui all'art. 99 c.p.p., comma 4. E proprio su tali punti, già decisi dalla Corte di cassazione, che il ricorrente articola le censure versate nel primo motivo di annullamento, che pertanto devono ritenersi inammissibili.
2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso avanzato dal AR, in quanto la sentenza impugnata ha fornito adeguata e logica motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto. Le doglianze del ricorrente, lungi da evidenziare vizi logici e giuridici della motivazione, si risolvono nel diverso apprezzamento delle circostanze di fatto e, pertanto, non possono essere prese in considerazione in sede di legittimità. Il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne infatti ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile, cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
All'inammissibilità del ricorso del AR, per le ragioni esposte, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 500.
3. Quanto infine all'impugnazione del P.M., deve rilevarsi che l'attrazione, ai sensi dell'art. 579 c.p.p., comma 1, dell'impugnazione dei capi della sentenza concernenti le misure di sicurezza nell'impugnazione proposta per un altro capo non riguardante esclusivamente gli interessi civili, opera rispetto al ricorso per cassazione, qualora l'impugnazione delle disposizioni concernenti le misure di sicurezza sia limitata ai soli motivi di legittimità. Fuori da tale caso, concorrono l'appello davanti al tribunale di sorveglianza sui capi concernenti le misure di sicurezza ed il ricorso per cassazione sugli altri capi della sentenza. Nel caso in esame, i motivi di impugnazione del P.M., con cui lamenta la mancata applicazione della misura di sicurezza, investono essenzialmente il merito del giudizio.
Pertanto, l'atto di impugnazione deve essere trasmesso al competente Tribunale di sorveglianza perché provveda in merito al gravame avverso le disposizioni che riguardano la misura di sicurezza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AR EL che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 500 alla cassa delle ammende. Dispone la trasmissione dell'impugnazione del P.M. al Tribunale di sorveglianza di Ancona per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011