Sentenza 16 gennaio 2009
Massime • 1
Ricorre il delitto di truffa, e non l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 16, comma terzo, D.Lgs. Lgt. n. 788 del 1945 relativa all'indebita percezione delle prestazioni di cassa integrazione, se la condotta tenuta per conseguire l'indebita integrazione salariale si qualifica per particolari accorgimenti, per speciali astuzie, quindi per un "quid pluris" rispetto al "mendacio", capaci di eludere le comuni e normali possibilità di controllo dell'ente previdenziale. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato la truffa nella predisposizione, ai fini del raggiro, di modelli già firmati in bianco dal lavoratore, per la percezione illegittima del beneficio).
Commentario • 1
- 1. Sanzioni per illegittime indennità di disoccupazione o illegittimo Reddito di CittadinanzaAccesso limitatoMichele Miscione · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2009, n. 9773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9773 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 16/01/2009
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 166
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere - N. 47110/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA LF, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, Sezione Seconda Penale, in data 23.3.2004 con la quale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del 21.6.2001 era stata ridotta la pena inflitta al LA ad anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 800,00 di multa e, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Pretore di Torino del 6.6.1997, era stata determinata la pena complessiva in anni uno, mesi due ed Euro 1.000,00 di multa;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Giuseppe Bronzini;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. D'Angelo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Abate Zero Deborah che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.3.2004 la Corte di appello di Palermo in parziale riforma della sentenza emessa il 21.6.2001 dal Tribunale di Agrigento, appellata da AN LF, riduceva la pena precedentemente inflitta ad anni uno e mesi due di reclusione e Euro 800.00 di multa e ritenuta la continuazione con i fatti accertati in un diverso procedimento (sentenza del Pretore di Torino del 6.6.1997) determinava la pena complessiva in anni uno, mesi due di reclusione e Euro 1000,00 di multa per il reato di truffa aggravata. L'episodio è relativo alle richieste del ricorrente in quanto titolare dell'omonima impresa edile all'INPS di Agrigento attraverso denunce mensili (cui erano allegati i modelli 03CIG, di cui erano stati trovati numerosi prestampati in bianco già sottoscritti dai dipendenti) relative a somme rimborsabili da parte dell'Ente previdenziale a titolo di integrazioni salariali mai in realtà corrisposte (perché non si erano verificate le allegate interruzioni del lavoro per ragioni atmosferiche) e nell'aver dichiarato falsamente l'assunzione del lavoratore AN LF. Nel ricorso si lamenta, nel primo motivo, la erronea applicazione dell'art. 640 c.p., comma 2, in luogo dell'ipotesi contravvenzionale di cui al D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, art. 16 comma 3.
Si deduce che i modelli 03CIG non dovevano essere trasmessi all'INPS per ricevere i rimborsi e pertanto non sussisterebbe l'ipotesi di cui all'art. 640 c.p. ma al più l'ipotesi contravvenzionale prima ricordata. Nella seconda parte del motivo si allega che non sussisterebbe l'elemento del danno patrimoniale.
Ancora (secondo motivo) si deduce la illogicità e comunque la carenza della motivazione per quanto riguarda l'episodio della falsa assunzione del AN, che alcune testimonianze attesterebbero essere stato effettivamente un dipendente.
Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza di primo grado per diversità tra fatto contestato e fatto accertato in giudizio poiché era stata ritenuta non la nullità delle denunce (DM/10), ma dei moduli 03CIG.
Infine si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il primo motivo ( nella sua prima parte), questa Corte ha precisato in un caso del tutto analogo che " il reato di cui al D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, art. 16, comma 3, n. 788 si realizza con la percezione del trattamento di cassa integrazione attraverso dichiarazioni false o altri atti fraudolenti "salvo che il fatto costituisca reato più grave". Se ne deduce, quindi, che per la sussistenza del più grave delitto di truffa è richiesta una attività ulteriore rispetto al comportamento già indicato per conseguire l'integrazione e pertanto, è necessaria, rispetto alla previsioni della legge speciale, l'adozione di un particolare accorgimento, una speciale astuzia, cioè un quid pluris rispetto al mendacio delle dichiarazioni, capaci di eludere le comuni e normali possibilità di controllo dell'ente previdenziale (cass. n. 11186/1987, nonché cass. n. 526/71, fattispecie concernente l'indennità di disoccupazione). La Corte territoriale ha correttamente applicato questi principi ravvisando nella predisposizione dei modelli 03CIG, già firmati in bianco dai lavoratori ed attestanti periodi di sospensione dal lavoro a causa della situazione atmosferica non effettivi, ed allegati costantemente ai D.M. con i quali veniva richiesto il rimorso delle integrazioni salariali denunciate, quel quid pluris richiesto per l'applicabilità dell'art. 640 c.p. in luogo della mera (e prima richiamata) norma contravvenzionale. La circostanza che a stretto rigore non fosse indispensabile produrre i modelli 03CIG è del tutto irrilevante;
la sentenze di primo e di secondo grado hanno ampiamente motivato sul punto ricordando che tale produzione aveva comunque il fine di rendere affidabili le richieste di rimborso e di indurre in errore l'amministrazione attraverso documenti firmati dagli stessi lavoratori, evitando in tal modo anche l'eventualità di controlli e verifiche. Infondato è anche il motivo nella sua seconda parte in cui si deduce la insussistenza del requisito del danno. È lo stesso ricorrente che ammette di aver conseguito, in virtù di denunce relative al rimborsi di cui si è detto, uno sgravio contributivo al quale non aveva certamente diritto. Con il secondo motivo si deduce, come già ricordato, la contraddittorietà della motivazione in ordine alla contestata "falsa" assunzione del lavoratore AN. Va ricordato con riferimento al vizio di motivazione che le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In conclusione il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell'esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6A 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). La motivazione sul punto non è ne' contraddittoria ne' carente;
la Corte territoriale ha ricordato gli elementi emersi a carico del ricorrente, in primo luogo il contrasto tra quanto dichiarato dal ricorrente secondo cui il AN era stato assunto per svolgere le mansioni di guardiano e le dichiarazioni del capocantiere che non vide mai il AN svolgere tale attività, cui si aggiunge la circostanza che le buste paga del preteso dipendente furono firmate da terzi. La motivazione della Corte appare in tutto logica e non incorre in contraddizioni di sorta.
Con il terzo motivo si ribadisce l'eccezione di diversità tra fatto contestato e fatto in relazione al quale è stata pronunciata sentenza di condanna. Per il ricorrente non sarebbe mai stata contestata la non genuinità dei modelli 03CIG. Sul punto la motivazione della Corte territoriale è del tutto condivisibile: la truffa si è realizzata (secondo la contestazione) attraverso l'invio di DM10 onde ottenere il rimborso di somme anticipate a titolo di cassa integrazione guadagni non dovute perché non corrispondenti ad effettivi periodi di sospensione dal lavoro per eventi atmosferici;
i moduli 03CIG erano allegati costantemente ai DM10 e quindi ne costituivano una parte integrante. Il fatto, cioè gli elementi caratterizzanti la contestata truffa, per cui è intervenuta condanna non è affatto diverso da quello contestato, posto che dal punto di vista dei diritti di difesa il ricorrente ha sin dall'inizio conosciuto l'episodio della vita umana" oggetto di accertamento giudiziale e rispetto al quale avrebbe dovuto e potuto difendersi (cfr. cass. n. 41663/2005). Circa l'ultimo motivo con il quale si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, si tratta di una censura di merito. La Corte ha motivato in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche richiamando le precedenti condanne del ricorrente, anche specifiche, e le modalità piuttosto gravi del fatto. Si tratta di una motivazione adeguata e immune da vizi di natura argomentativa.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009