Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2009, n. 9773
CASS
Sentenza 16 gennaio 2009

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Massime1

Ricorre il delitto di truffa, e non l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 16, comma terzo, D.Lgs. Lgt. n. 788 del 1945 relativa all'indebita percezione delle prestazioni di cassa integrazione, se la condotta tenuta per conseguire l'indebita integrazione salariale si qualifica per particolari accorgimenti, per speciali astuzie, quindi per un "quid pluris" rispetto al "mendacio", capaci di eludere le comuni e normali possibilità di controllo dell'ente previdenziale. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato la truffa nella predisposizione, ai fini del raggiro, di modelli già firmati in bianco dal lavoratore, per la percezione illegittima del beneficio).

Commentario1

  • 1Sanzioni per illegittime indennità di disoccupazione o illegittimo Reddito di CittadinanzaAccesso limitato
    Michele Miscione · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2009, n. 9773
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9773
Data del deposito : 16 gennaio 2009

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