Sentenza 21 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di falsità ideologica in atto pubblico, l'operatore comunale della viabilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto, avendo il potere di elevare contravvenzioni per infrazioni al traffico di veicoli, è altresì titolare del potere di certificazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2010, n. 43359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43359 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 21/10/2010
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2296
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 4287/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PI RO N. IL *18/02/1953*;
avverso la sentenza n. 7994/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 30/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO.
Udito il P.G. in persona del sost. proc. gen. Dr. V. D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
OSSERVA
quanto segue:
TT MA è imputato del delitto ex art. 479 c.p., perché, in qualità di "operatore comunale della viabilità", attestava falsamente nel verbale n. *20011214368* del 15.12.2001 di avere accertato che alle ore 12,13 del predetto giorno in Roma il veicolo Alfa 116 tg *AL890MG*;
intestato a \F IN, percorrendo "contro mano" un tratto di strada, aveva sorpassato veicoli fermi per arresto circolazione. La CdA di Roma, con sentenza 30.1.2009, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ravvisato il vincolo della continuazione con precedente condanna passata in giudicato, determinava l'aumento di pena per il reato di cui sopra in mesi 4 di reclusione ed Euro 200 di multa, rideterminando la pena complessiva per il reato continuato in anni 1, mesi 4 di reclusione ed Euro 600,00 di multa. Ricorre per cassazione l'imputato e deduce violazione di legge, atteso che egli non rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale. E invero ai sensi dell'art. 12 C.d.S., quella di operatore comunale della viabilità è qualifica ben diversa da ausiliario del traffico, qualifica ritenuta in sentenza. Egli in realtà è un incaricato di pubblico servizio. La qualificazione giuridica del reato a lui addebitato è dunque errata.
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. La prescrizione del reato sarebbe maturata il 15.6.2009, vale a dire in data posteriore alla sentenza di secondo grado;
essa tuttavia deve ritenersi non operativa, appunto in ragione della originaria inammissibilità del ricorso.
L'ausiliario del traffico è per giurisprudenza di questa Corte (ASN 200907496-RV 242914, e, dubitativamente, ASN 200638877-RV 232229) incaricato di pubblico servizio.
Diversamente deve ritenersi per l'operatore comunale della viabilità.
Tale soggetto, se ha il potere di elevare contravvenzioni per infrazioni relative al traffico di veicoli, ha inevitabilmente anche il potere di certificazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione.
In tale funzione egli dunque deve ritenersi pubblico ufficiale. Ad abundantiam si osserva poi, che, se anche il \P fosse, come sostiene, un "semplice" incaricato di pubblico servizio, egli, ai sensi dell'art. 493 c.p., non andrebbe esente da responsabilità penale.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna alle spese del grado.
Consegue anche condanna al pagamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo determinate detta somma in Euro 1000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2010