CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2023, n. 26065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26065 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UR EB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
___ Penale Sent. Sez. 1 Num. 26065 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN 'FATTO 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2022, la Corte di appello di Catanzaro ha disposto, in executivis, la revoca, nei confronti di EB M(huraca, della sospensione condizionale e della non menzione della pena inflitta con sentenza di quell'ufficio del 7 dicembre 2021, divenuta irrevocabile il 22 aprile 2022. Ha, in proposito, rilevato, che, alla data di emissione della citata sentenza, la UR aveva già fruito di entrambi i benefici e, specificamente, si era vista accordare la sospensione condizionale della pena in quattro precedenti occasioni. Rilevato che il giudice della cognizione, al momento della decisione, si era orientato sulla base del certificato penale a sua disposizione — che, evidentemente non aggiornato, non recava traccia delle precedenti condanne — ha ritenuto, pertanto, di revocare, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità ed ai sensi degli artt. 164, quarto comma, 168, terzo comma, cod. proc. pen. e 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., la sospensione condizionale e la non menzione. 2. EB SU propone, con l'assistenza dell'avv. Dario Gareri, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello indebitamente disatteso la richiesta, espressamente formulata nel corso dell'incidente di esecuzione, di acquisire il fascicolo relativo al procedimento nell'ambito del quale era stata disposta la sospensione condizionale della cui revoca si discute, al fine di verificare cosa fosse riportato nel certificato del casellario giudiziale ivi presente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La giurisprudenza di legittimità, nel suo consesso più autorevole e rappresentativo (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01), ha stabilito che «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione» e che «A tal fine il 2 giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio». Nella motivazione della menzionata decisione, che ha affermato un canone ermeneutico mutuato dalla successiva produzione della Corte di cassazione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Fosco, Rv. 281432 - 01; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832 - 01), le Sezioni Unite hanno precisato che l'intervento del giudice dell'esecuzione è circoscritto alle ipotesi in cui quello della cognizione si è determinato sulla base di una non corretta esposizione delle informazioni poste a sua disposizione ed è,, invece, escluso in quelle in cui il giudice, pur conoscendo, o potendo conoscere, la sussistenza dei precedenti ostativi, ha ugualmente concesso la sospensione condizionale, in tal modo incorrendo in un errore di diritto, che ben avrebbe potuto e dovuto essere emendato attraverso la proposizione di tempestiva impugnazione da parte del competente pubblico ministero, in assenza della quale si è formato un giudicato non più intaccabile in sede esecutiva. Il discrimine tra l'una e l'altra soluzione è, dunque, rappresentato dal tenore del certificato del casellario giudiziale acquisito agli atti del procedimento suggellato dall'emissione di sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, che, ragionevolmente, ha costituito la stella polare che ha guidato il giudice della cognizione nella sua decisione. È questo il motivo per cui le Sezioni Unite hanno stabilito, in forma indicativa e non precettiva, che «A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio», così riferendosi — deve logicamente inferirsi — alla necessità che la decisione del giudice dell'esecuzione sia adottata nella piena consapevolezza di quanto esaminato da quello della cognizione. Ne discende che l'acquisizione del fascicolo si palesa superflua qualora già dalla lettura della sentenza con la quale la sospensione condizionale è stata applicata risulta che il certificato penale allegato agli atti di quel procedimento dà atto dell'incensuratezza dell'imputato e, dunque, dell'insussistenza di cause ostative alla sospensione. 3. Il provvedimento impugnato appare coerente con i principi testé delineati. Il giudice dell'esecuzione ha, invero, spiegato che nella sentenza di merito «a pag. 6 si fa esplicito riferimento alla condizione di incensuratezza su cui la Corte ha fondato la valutazione e che era invece certamente insussistente al momento della decisione» ed aggiunto che «la Corte non ha preso in considerazione un certificato penale della SU dalla quale risultavano le precedenti condanne, atteso che dalla lettura della sentenza della Corte di 3 appello, che ha confermato il beneficio della sospensione applicando anche quello della non menzione, emergeva che la SU era del tutto incensurata». Al cospetto di una simile situazione, priva di pregio si palesa, per contro, l'obiezione sollevata dalla ricorrente, imperniata su una non condivisibile lettura del principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite che, nella sua prospettiva, imporrebbe in ogni caso l'acquisizione, in copia o in originale, del fascicolo del processo di cognizione;
adempimento che — secondo quanto sopra argomentato — è sempre subordinato ad un vaglio di utilità e che ben può rivelarsi superfluo nelle ipotesi, quale quella qui in esame, in cui risulti aliunde, ed in termini di certezza, che il giudice di cognizione si è determinato sulla base di un compendio documentale attestante, erroneamente, l'incensuratezza dell'imputato e, di conseguenza, l'insussistenza di cause ostative alla sospensione condizionale della pena ed alla non menzione. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di EB UR al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/03/2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
___ Penale Sent. Sez. 1 Num. 26065 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN 'FATTO 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2022, la Corte di appello di Catanzaro ha disposto, in executivis, la revoca, nei confronti di EB M(huraca, della sospensione condizionale e della non menzione della pena inflitta con sentenza di quell'ufficio del 7 dicembre 2021, divenuta irrevocabile il 22 aprile 2022. Ha, in proposito, rilevato, che, alla data di emissione della citata sentenza, la UR aveva già fruito di entrambi i benefici e, specificamente, si era vista accordare la sospensione condizionale della pena in quattro precedenti occasioni. Rilevato che il giudice della cognizione, al momento della decisione, si era orientato sulla base del certificato penale a sua disposizione — che, evidentemente non aggiornato, non recava traccia delle precedenti condanne — ha ritenuto, pertanto, di revocare, in ossequio al principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità ed ai sensi degli artt. 164, quarto comma, 168, terzo comma, cod. proc. pen. e 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., la sospensione condizionale e la non menzione. 2. EB SU propone, con l'assistenza dell'avv. Dario Gareri, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello indebitamente disatteso la richiesta, espressamente formulata nel corso dell'incidente di esecuzione, di acquisire il fascicolo relativo al procedimento nell'ambito del quale era stata disposta la sospensione condizionale della cui revoca si discute, al fine di verificare cosa fosse riportato nel certificato del casellario giudiziale ivi presente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La giurisprudenza di legittimità, nel suo consesso più autorevole e rappresentativo (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01), ha stabilito che «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione» e che «A tal fine il 2 giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio». Nella motivazione della menzionata decisione, che ha affermato un canone ermeneutico mutuato dalla successiva produzione della Corte di cassazione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Fosco, Rv. 281432 - 01; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832 - 01), le Sezioni Unite hanno precisato che l'intervento del giudice dell'esecuzione è circoscritto alle ipotesi in cui quello della cognizione si è determinato sulla base di una non corretta esposizione delle informazioni poste a sua disposizione ed è,, invece, escluso in quelle in cui il giudice, pur conoscendo, o potendo conoscere, la sussistenza dei precedenti ostativi, ha ugualmente concesso la sospensione condizionale, in tal modo incorrendo in un errore di diritto, che ben avrebbe potuto e dovuto essere emendato attraverso la proposizione di tempestiva impugnazione da parte del competente pubblico ministero, in assenza della quale si è formato un giudicato non più intaccabile in sede esecutiva. Il discrimine tra l'una e l'altra soluzione è, dunque, rappresentato dal tenore del certificato del casellario giudiziale acquisito agli atti del procedimento suggellato dall'emissione di sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa, che, ragionevolmente, ha costituito la stella polare che ha guidato il giudice della cognizione nella sua decisione. È questo il motivo per cui le Sezioni Unite hanno stabilito, in forma indicativa e non precettiva, che «A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio», così riferendosi — deve logicamente inferirsi — alla necessità che la decisione del giudice dell'esecuzione sia adottata nella piena consapevolezza di quanto esaminato da quello della cognizione. Ne discende che l'acquisizione del fascicolo si palesa superflua qualora già dalla lettura della sentenza con la quale la sospensione condizionale è stata applicata risulta che il certificato penale allegato agli atti di quel procedimento dà atto dell'incensuratezza dell'imputato e, dunque, dell'insussistenza di cause ostative alla sospensione. 3. Il provvedimento impugnato appare coerente con i principi testé delineati. Il giudice dell'esecuzione ha, invero, spiegato che nella sentenza di merito «a pag. 6 si fa esplicito riferimento alla condizione di incensuratezza su cui la Corte ha fondato la valutazione e che era invece certamente insussistente al momento della decisione» ed aggiunto che «la Corte non ha preso in considerazione un certificato penale della SU dalla quale risultavano le precedenti condanne, atteso che dalla lettura della sentenza della Corte di 3 appello, che ha confermato il beneficio della sospensione applicando anche quello della non menzione, emergeva che la SU era del tutto incensurata». Al cospetto di una simile situazione, priva di pregio si palesa, per contro, l'obiezione sollevata dalla ricorrente, imperniata su una non condivisibile lettura del principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite che, nella sua prospettiva, imporrebbe in ogni caso l'acquisizione, in copia o in originale, del fascicolo del processo di cognizione;
adempimento che — secondo quanto sopra argomentato — è sempre subordinato ad un vaglio di utilità e che ben può rivelarsi superfluo nelle ipotesi, quale quella qui in esame, in cui risulti aliunde, ed in termini di certezza, che il giudice di cognizione si è determinato sulla base di un compendio documentale attestante, erroneamente, l'incensuratezza dell'imputato e, di conseguenza, l'insussistenza di cause ostative alla sospensione condizionale della pena ed alla non menzione. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di EB UR al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/03/2023.