Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2008, n. 34620
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Sentenza 27 giugno 2008

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In tema di reati concernenti gli stupefacenti, per procedere all'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo della pena detentiva è necessario si verifichino contestualmente quattro condizioni e cioè: a) che l'interessato sia tossicodipendente o comunque assuntore di stupefacenti; b) che sia intervenuta sentenza di condanna o di patteggiamento la quale abbia riconosciuto l'attenuante del fatto di lieve entità; c) che l'imputato abbia espressamente richiesto, eventualmente anche in via subordinata ma comunque prima della sentenza, la sostituzione delle pene irrogate con quella del lavoro di pubblica utilità; d) che non ricorrano le condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2008, n. 34620
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34620
    Data del deposito : 27 giugno 2008

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