Sentenza 3 febbraio 2011
Massime • 1
Non è abnorme e non è, pertanto, ricorribile per cassazione l'ordinanza dettata a verbale con la quale il giudice di pace trasmetta gli atti al P.M. dichiarando la propria incompetenza per materia, trattandosi di provvedimento che riveste, comunque, natura sostanziale di sentenza, suscettibile di dare luogo a conflitto di competenza, a norma dell'art. 28 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2011, n. 10947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10947 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 03/02/2011
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 356
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 40556/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI BENEVENTO;
nei confronti di:
1) NZ LV N. IL 02/05/1944 C/;
avverso l'ordinanza n. 9/2009 GIUDICE DI PACE di GUARDIA SANFRAMONDI, del 10/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATO;
udito il P.G. in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'inamm.tà.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di pace di Guardia Sanframondi, nel corso dell'udienza dibattimentale relativa al procedimento a carico di AR VI, imputato del reato di cui all'art. 612 c.p., dichiarava l'incompetenza per materia, ravvisando l'ipotesi della gravità e trasmetteva gli atti al procuratore della repubblica per l'ulteriore corso. Ricorre l'organo in parola, lamentando l'abnormità del provvedimento, adottato con semplice ordinanza dettata a verbale, anziché con sentenza pronunciata ex art. 23 c.p.p.. Il ricorso è inammissibile.
L'ufficio ricorrente richiama, in termini, la pronuncia di questa Sezione del 6.10.05, n. 44287, P.M. in proc. Gentili, rv. 232632. La decisione in esame non può essere condivisa.
Pacifico è, infatti, che la natura dell'atto va stabilita non già in base alla denominazione ed alla terminologia adottata, bensì con riguardo al contenuto sostanziale ed agli effetti che esso è destinato a produrre (Cass. 3.4.92, Campitiello). Ed è stato altresì statuito che è irrilevante che l'incompetenza sia stata dichiarata con ordinanza, dal momento che dal contenuto dell'atto risulta in maniera in equivoca che il provvedimento impugnato ha natura sostanziale di sentenza. Con la conseguenza che non può dirsi abnorme e non è impugnabile il provvedimento col quale il tribunale, in violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art.64, si dichiari incompetente per materia, in favore del giudice di pace (Sez. 5^, cc. 16.12.05, n. 3102, P.M. in proc. Rizzo, rv. 233748).
Ne deriva che il provvedimento impugnato non è abnorme e pertanto non è ricorribile per cassazione come tale, ne' altrimenti impugnabile, trattandosi di sentenza sulla competenza, suscettibile di dal luogo a conflitto di competenza a norma dell'art. 28 c.p.p. (art. 568 c.p.p., comma 2). Il ricorso proposto è, dunque, inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011