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Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 15378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15378 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA AN, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DR RE;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini concludeva per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata L’Avv. Giangregorio De Pascalis chiedeva il rigetto o l’inammissibilità del ricorso con condanna alla liquidazione delle spese L’Avv. Renato Bucci concludeva, richiamandosi alla memoria depositata per la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati contestati. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, decidendo con le fome del rito abbreviato confermava la responsabilità di AN GA per i reati di ricettazione di Penale Sent. Sez. 2 Num. 15378 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AG ER Relatore: EC RA Data Udienza: 08/04/2026 2 venticinque chilogrammi di “pasta nocciola”, di sessanta cartoni di gocce di cioccolato fondente “Crea”, di centossessantuno cartoni di pomodoro “Rosso Gargano” nonché di duemilatrecentoventiquattro confezioni di vino ella società vitivinicola ER di TI RI & co”. AN GA veniva condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro novecento di multa previo riconoscimento della continuazione esterna con quanto già giudicato con sentenza del Tribunale di Trani del 5 dicembre 2014. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di AN GA che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio: non sarebbe stata applicata la riduzione per il rito abbreviato;
2.2.vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato il motivo d'appello con il quale era stata dedotta l’illegittimità del rigetto del patteggiamento subordinato alla sospensione condizionale della pena;
si deduceva che la Corte d'appello aveva riconosciuto la continuazione esterna che, dal primo giudice era stata ritenuta ostativa all’accoglimento della proposta di pena concordata: tale evenienza avrebbe dovuto indurre la Corte a rivalutare la legittimità del patteggiamento;
si allegava che, nonostante la pena inflitta - qualora fosse stato correttamente applicata la diminuzione per il rito - fosse inferiore a quella concordata, sussisterebbe interesse all’accoglimento della doglianza dato che il patteggiamento era subordinato alla concessione della sospensione condizionale, elemento che rendeva il trattamento sanzionatorio oggetto di accordo di maggior favore rispetto a quello inflitto;
2.3. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: sarebbero state travisate alcune emergenze processuali ed in particolare (a) la fattura n. 307 del 2015, relativa alla compravendita dei pomodori “rosso Gargano”, che attesterebbe la liceità della detenzione, (b) l’intercettazione dalla quale sarebbe emerso che la documentazione fiscale giustificativa dell'acquisto del vino era ottenibile dal ricorrente “a richiesta”, (c) il fatto che le modalità di conservazione della merce non potevano essere ritenute indicative della ricettazione, (d) il fatto che i cioccolatini erano stati acquistati quando erano prossimi alla scadenza e, quindi, erano stati smaltiti, (e) il fatto che le conversazioni telefoniche intercettate dimostrerebbero la sussistenza di normali rapporti commerciali. In sintesi, si deduceva che la motivazione sarebbe carente e basata sul travisamento di emergenze processuali indicative della regolarità della 3 compravendita dei prodotti ritenuti ricettati;
2.4. violazione di legge (artt. 20-bis, 133 cod. pen;
artt. 58 e 59 l. 689 del 1981) e vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione di pene sostitutive la motivazione sul punto sarebbe carente è meramente assertiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto da AN GA supera la soglia di ammissibilità (sono infatti fondate le doglianze proposte con il primo motivo): pertanto, deve ritenersi che il rapporto processuale in sede di legittimità sia stato instaurato, sicché deve essere valutato se le condotte contestate siano estinte per decorso del termine di prescrizione (Sez. U., n. 21 del 11.11.1994 dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez. U., n. 32 del 22.11. 2000, D.L. Rv. 217266). Il termine decennale per il decorso della prescrizione del reato di ricettazione, tenuto conto che non sono state rilevate cause di sospensione, risulta decorso (a) per la pasta nocciola e le gocce di cioccolato rispettivamente il 14 ed il 16 novembre 2025; (b) per le conserve di pomodoro “Rosso Gargano” il 12 novembre 2025 (tenuto conto della data di consumazione del reato presupposto di insolvenza fraudolenta emergente dalla denuncia); (c) per le bottiglie di vino il 12 gennaio 2026 (tenuto conto della data di consumazione del reato presupposto di insolvenza fraudolenta emergente dalla denuncia). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché i reati contestati sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso, il giorno 8 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DR RE ER SI D’ST
udita la relazione svolta dal Consigliere DR RE;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini concludeva per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata L’Avv. Giangregorio De Pascalis chiedeva il rigetto o l’inammissibilità del ricorso con condanna alla liquidazione delle spese L’Avv. Renato Bucci concludeva, richiamandosi alla memoria depositata per la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati contestati. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, decidendo con le fome del rito abbreviato confermava la responsabilità di AN GA per i reati di ricettazione di Penale Sent. Sez. 2 Num. 15378 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AG ER Relatore: EC RA Data Udienza: 08/04/2026 2 venticinque chilogrammi di “pasta nocciola”, di sessanta cartoni di gocce di cioccolato fondente “Crea”, di centossessantuno cartoni di pomodoro “Rosso Gargano” nonché di duemilatrecentoventiquattro confezioni di vino ella società vitivinicola ER di TI RI & co”. AN GA veniva condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro novecento di multa previo riconoscimento della continuazione esterna con quanto già giudicato con sentenza del Tribunale di Trani del 5 dicembre 2014. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di AN GA che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio: non sarebbe stata applicata la riduzione per il rito abbreviato;
2.2.vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato il motivo d'appello con il quale era stata dedotta l’illegittimità del rigetto del patteggiamento subordinato alla sospensione condizionale della pena;
si deduceva che la Corte d'appello aveva riconosciuto la continuazione esterna che, dal primo giudice era stata ritenuta ostativa all’accoglimento della proposta di pena concordata: tale evenienza avrebbe dovuto indurre la Corte a rivalutare la legittimità del patteggiamento;
si allegava che, nonostante la pena inflitta - qualora fosse stato correttamente applicata la diminuzione per il rito - fosse inferiore a quella concordata, sussisterebbe interesse all’accoglimento della doglianza dato che il patteggiamento era subordinato alla concessione della sospensione condizionale, elemento che rendeva il trattamento sanzionatorio oggetto di accordo di maggior favore rispetto a quello inflitto;
2.3. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: sarebbero state travisate alcune emergenze processuali ed in particolare (a) la fattura n. 307 del 2015, relativa alla compravendita dei pomodori “rosso Gargano”, che attesterebbe la liceità della detenzione, (b) l’intercettazione dalla quale sarebbe emerso che la documentazione fiscale giustificativa dell'acquisto del vino era ottenibile dal ricorrente “a richiesta”, (c) il fatto che le modalità di conservazione della merce non potevano essere ritenute indicative della ricettazione, (d) il fatto che i cioccolatini erano stati acquistati quando erano prossimi alla scadenza e, quindi, erano stati smaltiti, (e) il fatto che le conversazioni telefoniche intercettate dimostrerebbero la sussistenza di normali rapporti commerciali. In sintesi, si deduceva che la motivazione sarebbe carente e basata sul travisamento di emergenze processuali indicative della regolarità della 3 compravendita dei prodotti ritenuti ricettati;
2.4. violazione di legge (artt. 20-bis, 133 cod. pen;
artt. 58 e 59 l. 689 del 1981) e vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione di pene sostitutive la motivazione sul punto sarebbe carente è meramente assertiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto da AN GA supera la soglia di ammissibilità (sono infatti fondate le doglianze proposte con il primo motivo): pertanto, deve ritenersi che il rapporto processuale in sede di legittimità sia stato instaurato, sicché deve essere valutato se le condotte contestate siano estinte per decorso del termine di prescrizione (Sez. U., n. 21 del 11.11.1994 dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez. U., n. 32 del 22.11. 2000, D.L. Rv. 217266). Il termine decennale per il decorso della prescrizione del reato di ricettazione, tenuto conto che non sono state rilevate cause di sospensione, risulta decorso (a) per la pasta nocciola e le gocce di cioccolato rispettivamente il 14 ed il 16 novembre 2025; (b) per le conserve di pomodoro “Rosso Gargano” il 12 novembre 2025 (tenuto conto della data di consumazione del reato presupposto di insolvenza fraudolenta emergente dalla denuncia); (c) per le bottiglie di vino il 12 gennaio 2026 (tenuto conto della data di consumazione del reato presupposto di insolvenza fraudolenta emergente dalla denuncia). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché i reati contestati sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso, il giorno 8 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DR RE ER SI D’ST