Sentenza 18 novembre 2003
Massime • 1
L'omessa trasmissione del fascicolo processuale nella sua interezza al giudice incaricato di assumere, nella circoscrizione di altro tribunale, l'interrogatorio dell'indagato non comporta, di per sè, alcuna nullità dell'atto ove siano comunque rispettati i contenuti degli artt. 64 e 65 cod. proc. pen. e cioè sia contestato in forma chiara l'addebito all'indagato stesso e gli siano resi noti gli elementi di prova a carico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2003, n. 49211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49211 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Francesco Morelli - Presidente -
Dott. Antonio Morgigni - Consigliere -
Dott. Alessandro Conzatti - Consigliere -
Dott. Michele Besson - Consigliere -
Dott. Filiberto Pagano Rel. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
IA NE nato il [...] in [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trieste in data 17.4.03 con la quale era respinto l'appello avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Udine in data 15.3.03 che ha rigettato una istanza di dichiarazione di estinzione della custodia per nullità dell'interrogatorio dell'indagato ex art. 302 c.p.p.;
sentita la relazione fatta dal consigliere Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del sostituto dott. Loreto D'Ambrosio il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta l'ordinanza in epigrafe ed i motivi di ricorso. LA CORTE OSSERVA
Il ricorrente con il gravame rivolto al giudice della cautela ha chiesto la dichiarazione di estinzione della custodia cautelare per nullità dell'interrogatorio dell'indagato ex art. 302 c.p.p. in quanto detto interrogatorio non fu effettuato con il rispetto degli artt. 64 e 65 c.p.p., non essendo stato trasmesso al Gip del Tribunale di Pordenone, delegato dal Gip di Udine all'interrogatorio dell'indagato, l'intero fascicolo processuale. Il Tribunale ha respinto l'appello avendo accertato che dagli atti trasmessi all'autorità giudiziaria delegata al compimento dell'atto (copia della richiesta di applicazione della misura cautelare del P.M. di Udine e copia dell'ordinanza impositiva della misura) risultano in maniera chiara ed univoca sia gli elementi di prova a carico dello IA, sia le relative fonti di prova. Il ricorrente eccepisce violazione di legge, dovendo l'interrogatorio essere eseguito procedendo alla contestazione in forma chiara e precisa del fatto, rendendo noti sia gli elementi che le fonti di prova, come disposto dall'art. 65 c.p.p. ed ha indicato la decisione n. 199309 di questa Corte pronunciata il 9.8.94, che ha dichiarato la nullità di interrogatorio effettuato senza che il giudice avesse a, disposizione il fascicolo processuale.
Il ricorso è infondato. Successivamente alla decisione ricordata dal ricorrente questa Corte di legittimità, con sentenze mai contraddette, ha statuito che l'omessa trasmissione al giudice delegato del fascicolo processuale nella sua interezza, di per sé non comporta alcuna nullità dell'interrogatorio ove comunque siano rispettati i contenuti degli artt. 64 e 65 c.p.p. allorché il giudice sia stato in grado di effettuare una chiara contestazione dell'addebito e degli elementi di prova a carico dell'indagato (Cass. I 19.6.01 n. 24811, c.c. 10.4.01 rv 219544). Se cioè il giudice, sulla base degli atti ricevuti, è stato nella possibilità di effettuare una precisa contestazione dell'addebito, specificando gli elementi di fatto su cui si basa l'accusa, non si verifica nessuna lesione del diritto di difesa conseguente ad una omessa osservanza degli artt. 64 e 65 c.p.p. (Cass. VI 9.11.98 n. 3123, c.c. 16.10.98, rv. 213029; Cass. V 16.9.97 n. 2546, c.c. 22.5.97, rv. 208849; Cass. III 31.5.97 n. 1923, c.c. 30.4.97, rv. 208048). Nella concreta fattispecie il Tribunale del Riesame ha accertato, attraverso l'esame diretto di quanto allegato nella richiesta di rogatoria, che gli atti ricevuti dal Gip di Udine hanno consentito, con l'indicazione dei rapporti di polizia e dei testimoni, al giudice di porre a conoscenza l'indagato dell'accusa e delle prove su cui la stessa è fondata senza che si siano verificate violazioni di diritti difensivi.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'art. 94 c. 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 c. 1 ter disp. Att. C.p.p. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 DICEMBRE 2003.